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Scadenza dichiarazione redditi, variazioni

  La   circolare n. 8   dell’ Agenzia delle Entrate , pubblicata il   11 aprile , ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali introdotte dal   DLgs. 1/2024   (c.d. “Adempimenti”) e le proroghe disposte con il   DLgs. 13/2024 . Ecco un riassunto delle principali novità: Estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730 : Ora è possibile utilizzare il  modello 730/2024  anche per: Indicare i dati relativi alla  rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023 , ai sensi della  L. 197/2022  (nuova sezione II del quadro L). Dichiarare determinati  redditi di capitale di fonte estera  assoggettati a  imposta sostitutiva  (nuova sezione III del quadro L). Assolvere agli adempimenti relativi al  monitoraggio delle attività estere  di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte ( IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività ) nel nuovo quadro Q. Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni : L’ art. 11 comma 1 del DLgs. 1/2024  ha anticipato
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Nuovi adempimenti per fruire il credito d'imposta 4.0

Con l'emanazione del decreto DL 39_2024 art.6, sono introdotte significative modifiche riguardanti l'uso in compensazione del credito d'imposta. Nello specifico, le imprese che effettuano investimenti 4.0 e attività di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design e ideazione estetica devono comunicare specificamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le situazioni specifiche sono le seguenti: Investimenti 4.0 e R&S effettuati a partire dal 30 marzo 2024: Per usufruire dei crediti d'imposta relativi agli investimenti 4.0 e R&S che l'impresa intende effettuare dal 30 marzo 2024, si applicano due obblighi: Una comunicazione preventiva che includa la spesa prevista e la presunta distribuzione temporale del credito d'imposta; Una comunicazione successiva con la rendicontazione finale. Il modulo per la comunicazione sarà approvato con un provvedimento specifico dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adeguando quello già previsto dal

Condomini, stop allo sconto in fattura

I condomini che continuano ad eseguire interventi con lo sconto in fattura al 70% devono istituire un fondo per coprire il restante 30% dei costi. Tali interventi, diversi dalla demolizione e ricostruzione, approvati tramite delibera assembleare precedente al 25 novembre 2022, continuano a beneficiare del superbonus al 110% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, per le spese sostenute dal 2024, il superbonus decresce al 70% (65% nel 2025). Nonostante l'obbligo di costituire un fondo lavori secondo la legge, molte delibere condominiali non lo prevedono, poiché l'applicazione dello sconto sul corrispettivo esclude il bisogno di pagamenti immediati. Ma se i lavori vengono pagati nel 2024 o 2025, è necessario istituire il fondo. Anche se l'applicazione dello sconto copre solo il 70% delle spese agevolate, il fondo deve essere costituito solo per il restante 30%. La delibera per istituire il fondo è considerata una variante "finanziaria" della delib

Bilancio rifiutato se manca l'organo di controllo

 Il Conservatore del Registro delle imprese di Firenze ha comunicato alle società inadempienti che non hanno presentato bilanci al Registro, specificamente alle SRL che, pur avendo superato i requisiti dell'articolo 2477 del codice civile, hanno omesso di nominare un organo di controllo o un revisore. Secondo quanto dichiarato dal Conservatore del Registro delle imprese di Firenze, il Codice della crisi, nell'articolo 379, ha modificato l'articolo 2477 del codice civile, stabilendo l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore per le società che soddisfano una delle seguenti condizioni: devono redigere il bilancio consolidato; controllano una società soggetta a revisione legale dei conti; superano per due anni consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 20 unità (ULA). Inoltre,

Case green: l'Europa verso l'efficienza energetica

 Case green: l'Europa verso l'efficienza energetica Entro due anni tutti i paesi dell'Unione Europea dovranno adeguarsi alla nuova direttiva sulle case green. L'obiettivo è ambizioso: rendere il parco immobiliare europeo più efficiente dal punto di vista energetico, per contrastare i cambiamenti climatici e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Cosa prevede la direttiva? Nuovi edifici: Dal 2030, tutti gli edifici privati di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero (NZEB). Dal 2028, gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero. Edifici esistenti: Entro il 2030, il 16% del patrimonio edilizio esistente dovrà essere ristrutturato per migliorare l'efficienza energetica. La percentuale salirà al 20-22% entro il 2035. Per gli edifici pubblici, la scadenza per la ristrutturazione del 16% del patrimonio esistente è fissata al 2030, con un aumento al 26% entro il 2033. Cosa faranno gli Stati membri? Dovranno recepire la

Stretta sulla cessione dei crediti e sconto in fattura

 In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che blocca lo sconto e la cessione dei bonus edilizi. Si salvano in extremis buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici. Viene confermata la stretta delle opzioni di sconto e cessione per le spese sostenute da IACP, cooperative edilizie e Terzo settore, così come per le spese agevolate con il bonus barriere architettoniche al 75%. Allo stesso tempo, si salvano in extremis buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici. Le spese relative a interventi che erano rimasti esclusi dal "blocco" del 17 febbraio 2023, solo per ragioni di disciplina transitoria, escono definitivamente dalle opzioni se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati. Questo è quanto stabilito dall'articolo 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39, pu

Opzioni bonus edilizi senza proroghe o remissione in bonis

 Il termine finale per la trasmissione telematica del modello di comunicazione delle opzioni di sconto o cessione sulle spese agevolate sostenute nel 2023 è il 4 aprile 2024, secondo la proroga stabilita dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024. Un recente schema di decreto, approvato durante il Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, elimina l'utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, previsto dall'articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, per l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto o cessione di spese agevolate. Ciò rappresenta un problema significativo per coloro che avevano pianificato di utilizzare la remissione in bonis come "paracadute" per eventuali difficoltà nella trasmissione delle comunicazioni entro il termine, così come per chi si rendesse conto di errori sostanziali nella comunicazione presentata dopo il 4 aprile 2024. Dopo questa data: Non sarà possibile utilizzare la remi