Cessione di autovetture, la fatturazione segue il regime IVA
Nel caso in cui un soggetto IVA intenda cedere un’autovettura acquistata in precedenza, la fattura da emettere varia a seconda del regime applicato all’acquisto della stessa. Con il parere n. 15 del 26 luglio 2011, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro fa il punto sulle diverse ipotesi di fatturazione.
Il documento appare molto utile in quanto riporta una sintetica carrellata delle varie ipotesi che possono verificarsi. In particolare viene fatta una netta distinzione tra:
- cessione in esenzione IVA - se viene ceduta una autovettura che è stata acquistata senza detrarre alcunché di IVA, l’operazione di successiva cessione dovrà considerarsi, in presenza di determinate condizioni, esente dall’IVA. Si potrà, quindi, considerare l’operazione di vendita, esente, emettendo fattura con una dizione del tipo “Operazione esente da IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/1972”;
- cessione con IVA - se all’atto dell’acquisto l’IVA è stata interamente detratta (ciò avviene per gli agenti e rappresentanti di commercio, i taxisti, gli autonoleggi, i commercianti di auto nuove, etc.), la cessione dell’autovettura sarà soggetta ad IVA con l’aliquota ordinaria. Allo stesso modo, la cessione sarà soggetta ad IVA laddove la detrazione della stessa non sia stata operata a norma dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972, quali normalmente banche, SIM, assicurazioni (risoluzione n. 16/2007). Tale ultima disposizione prevede la possibilità, in capo ai soggetti che effettuano operazioni esenti, di essere dispensati, previa apposita opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione annuale, dagli adempimenti relativi a tali operazioni perdendo, tuttavia, il diritto alla detrazione l’IVA assolta sugli acquisti complessivamente effettuati (compresi, quindi, anche quelli per i quali era possibile portare in detrazione l’IVA a norma degli articoli 19, 19bis-1 e 19bis-2, D.P.R. n. 633 del 1972). In questo caso, l’operazione di successiva vendita dell’autovettura deve essere effettuata applicando l’aliquota propria del bene.
- cessione di autovettura in regime del margine - nell’ipotesi in cui la cessione dell’autovettura debba essere effettuata in regime del margine (a tal proposito si ricorda che affinché il regime del margine sia operante, è necessario che l’autovettura sia stata acquisita dal cedente senza applicazione dell’IVA e, quindi, da privati, soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione o che beneficiano nel proprio Stato membro di appartenenza del regime di franchigia previsto per le piccole imprese o che a loro volta hanno assoggettato la cessione al regime del margine), l’IVA andrà scorporata dalla differenza tra prezzo di vendita dell’autovettura e prezzo di acquisto della stessa. La fattura in regime del margine va emessa con la seguente dicitura “Operazione soggetta al regime del margine di cui all’art. 36 del DL 41/95 e successive modificazioni”;
- cessione con IVA parziale - nell’ipotesi in cui la detrazione dell’imposta sia stata limitata parzialmente anziché integralmente in virtù delle previsioni di cui all’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile da utilizzare è determinata moltiplicando l’ammontare della base imponibile individuata secondo i criteri ordinari, per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni (articolo 13, quinto comma, del Decreto IVA). Ciò significa, in sostanza, che l’IVA sulla cessione a valle si applicherà nella stessa misura percentuale della detrazione operata a monte (a questo proposito, nel parere è riportato un utile esempio di calcolo in ipotesi di IVA detratta al 40%).
- cessione in esenzione IVA - se viene ceduta una autovettura che è stata acquistata senza detrarre alcunché di IVA, l’operazione di successiva cessione dovrà considerarsi, in presenza di determinate condizioni, esente dall’IVA. Si potrà, quindi, considerare l’operazione di vendita, esente, emettendo fattura con una dizione del tipo “Operazione esente da IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/1972”;
- cessione con IVA - se all’atto dell’acquisto l’IVA è stata interamente detratta (ciò avviene per gli agenti e rappresentanti di commercio, i taxisti, gli autonoleggi, i commercianti di auto nuove, etc.), la cessione dell’autovettura sarà soggetta ad IVA con l’aliquota ordinaria. Allo stesso modo, la cessione sarà soggetta ad IVA laddove la detrazione della stessa non sia stata operata a norma dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972, quali normalmente banche, SIM, assicurazioni (risoluzione n. 16/2007). Tale ultima disposizione prevede la possibilità, in capo ai soggetti che effettuano operazioni esenti, di essere dispensati, previa apposita opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione annuale, dagli adempimenti relativi a tali operazioni perdendo, tuttavia, il diritto alla detrazione l’IVA assolta sugli acquisti complessivamente effettuati (compresi, quindi, anche quelli per i quali era possibile portare in detrazione l’IVA a norma degli articoli 19, 19bis-1 e 19bis-2, D.P.R. n. 633 del 1972). In questo caso, l’operazione di successiva vendita dell’autovettura deve essere effettuata applicando l’aliquota propria del bene.
- cessione di autovettura in regime del margine - nell’ipotesi in cui la cessione dell’autovettura debba essere effettuata in regime del margine (a tal proposito si ricorda che affinché il regime del margine sia operante, è necessario che l’autovettura sia stata acquisita dal cedente senza applicazione dell’IVA e, quindi, da privati, soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione o che beneficiano nel proprio Stato membro di appartenenza del regime di franchigia previsto per le piccole imprese o che a loro volta hanno assoggettato la cessione al regime del margine), l’IVA andrà scorporata dalla differenza tra prezzo di vendita dell’autovettura e prezzo di acquisto della stessa. La fattura in regime del margine va emessa con la seguente dicitura “Operazione soggetta al regime del margine di cui all’art. 36 del DL 41/95 e successive modificazioni”;
- cessione con IVA parziale - nell’ipotesi in cui la detrazione dell’imposta sia stata limitata parzialmente anziché integralmente in virtù delle previsioni di cui all’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile da utilizzare è determinata moltiplicando l’ammontare della base imponibile individuata secondo i criteri ordinari, per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni (articolo 13, quinto comma, del Decreto IVA). Ciò significa, in sostanza, che l’IVA sulla cessione a valle si applicherà nella stessa misura percentuale della detrazione operata a monte (a questo proposito, nel parere è riportato un utile esempio di calcolo in ipotesi di IVA detratta al 40%).
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