Di seguito:
- Abolizione dell’Imu 2013 su abitazioni principali, fabbricati rurali e terreni agricoli
- Altre novità in materia di Imu
- Modifiche alla tassazione degli immobili – Cedolare secca
- «Service tax»
Il
Governo ha mantenuto le promesse approvando, entro il 31 agosto,
oltre alle linee guida di un disegno di riforma della tassazione
immobiliare, un decreto (D.L. 31.8.2013, n. 102) che scongiura il
versamento, entro il 16.9.2013, della prima rata Imu sull’abitazione
principale (oltre che sui fabbricati rurali e terreni agricoli) così
come previsto dal D.L. 54/2013, conv. con modif. dalla L. 85/2013.
In
realtà, il D.L. 102/2013 si limita solo ad intervenire
sull’abolizione definitiva della prima rata 2013 oltre che ad
introdurre alcuni aggiustamenti all’imposta, tra cui:
- vengono esclusi dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita se non locati o venduti entro tre anni dall’ultimazione dei lavori;
- vengono assimilati al trattamento Imu «prima casa» gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari (Iacp), quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, e quelli destinati ad alloggi sociali;
- per gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai fini delle agevolazioni sull’abitazione principale, non è necessaria la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Inoltre,
sempre con il decreto si rivede la tassazione degli
immobili concessi in locazione a canone concordato.
Il
tutto a «costo zero» per i Comuni che riceveranno dallo Stato il
rimborso del minor gettito derivante dall’applicazione delle nuove
disposizioni (tra l’altro, viene fissato al 30.11.2013 il
termine di approvazione dei bilanci annuali di
previsione degli stessi enti locali).
Invece,
per l’abolizione definitiva dell’imposta per il 2013 (quindi
anche per la rata di dicembre) si rimanda ad
un ulteriore provvedimento (in attesa di trovare la copertura).
Stesso
discorso vale per la nuova «service tax» che, nelle
intenzioni del Legislatore, dovrebbe far andare in soffitta, a
partire dal 2014, sia l’Imu che la Tares : per ora viene solo
annunciata (anche se sono stati forniti già alcuni particolari
su di essa) e molto probabilmente troverà spazio nella Legge di
stabilità che sarà approvata in autunno.
1.
ABOLIZIONE dell’IMU 2013 su ABITAZIONI PRINCIPALI,
FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI
FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI
La
norma più attesa (anche perché pendeva la scadenza del 16
settembre) è quella che abolisce definitivamente la prima rata
Imu 2013 (in pratica, quella scaduta il 17.6.2013) sulle
abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – Abitazioni
signorili, A/8 – Abitazioni in ville e A/9 – Castelli e palazzi
di pregio storico o artistico), sulle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati
dagli Iacp o dagli enti similari, su terreni e fabbricati
rurali.
Infatti,
si ricorda che il D.L. 21.5.2013, n. 54, conv. con modif. dalla L.
18.7.2013, n. 85, aveva previsto la sospensione del versamento della
prima rata Imu 2013 per tali immobili. Però la sospensione era
connessa ad una riforma complessiva della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare con lo
scopo di innovare anche la tassazione sul reddito d’impresa,
prevedendo forme di deducibilità dell’Imu su capannoni o
fabbricati industriali.
Con
il D.L. 102/2013 si consolida tale sospensione facendola diventare,
di fatto, una vera e propria abolizione.
Un
diverso discorso, invece, merita l’abolizione anche della
seconda rata (quella in scadenza il 16.12.2013).
Infatti,
non avendo ancora trovato le necessarie coperture finanziarie, il
Governo, pur prendendo l’impegno di agire in tal senso, ha
rimandato ogni decisione ad un successivo decreto che
sicuramente sarà emanato in concomitanza con l’approvazione
autunnale della Legge di stabilità.
ABOLIZIONE
dell’IMU 2013 su ABITAZIONI PRINCIPALI,
FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI |
|
Immobili
interessati
|
|
Abolizione
prima rata 2013
|
Definitiva
|
Abolizione
seconda rata 2013
|
Rimandata
ad un successivo provvedimento
|
2.
ALTRE NOVITÀ in MATERIA di IMU
Il
D.L. 102/2013 contiene anche alcune importanti novità
sull’Imu che riguardano:
- gli immobili merce delle imprese costruttrici;
- le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, gli immobili assegnati dagli Iacp o enti similari, e gli alloggi sociali;
- le unità immobiliari possedute dal personale delle forze armate e di polizia.
Immobili
merce
Per
gli immobili merce, con una modifica apportata dall’art. 56, D.L.
24.1.2012, n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012, n. 27, è stata
prevista la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota
di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili
merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni
dall’ultimazione dei lavori (art. 13, co. 9-bis, D.L. 201/2011).
Comunque,
a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 228/2012, secondo
quanto affermato dal Mef nella Risoluzione 28.3.2013, n. 5/DF, dal
2013, risultano incompatibili con le nuove disposizioni,
limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale «D», quelle recate dall’art. 13, D.L. 201/2011 che
consentono ai Comuni manovre agevolative, tra cui anche le predetta
norma.
Ora,
con le nuove norme approvate, si cerca di risolvere radicalmente
il problema di questi immobili (si ricorda che, infatti, si
tratta di «merce » e non «patrimonio» per l’impresa e, in
quanto tale, da più parti si sollevava un problema circa
l’assoggettamento ad Imu).
In
particolare, si prevede:
- l’abolizione della seconda rata Imu 2013;
- l’esenzione a decorrere dall’1.1.2014.
Entrambe
le previsioni interessano i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (scompare,
quindi, il requisito dei 3 anni dall’ultimazione dei lavori).
IMMOBILI
MERCE
|
||
Anno
|
Rata
|
Regole
|
2013
|
giugno
|
Possibilità
per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non
superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori (sono esclusi gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale «D»)
|
dicembre
|
Abolizione
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati
|
|
2014
|
Esenzione
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati
|
Immobili
appartenenti a cooperative a proprietà indivisa,
immobili assegnati dagli Iacp e alloggi sociali
immobili assegnati dagli Iacp e alloggi sociali
L’art.
13, co. 10, D.L. 201/2011 stabilisce che la detrazione
prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si
applichi anche alle unità immobiliari di cui all’art.
8, co. 4, D.Lgs. 504/1992.
Si
tratta, in particolare:
- delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp).
In
pratica, così come è stata sin qui strutturata l’Imu, si è
generato un problema relativo alla tassazione dei suddetti immobili
in quanto l’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione
principale, attraverso il rimando al suddetto art. 8, co. 4, D.Lgs.
504/1992, è stato limitato alle sole detrazioni e non anche
all’aliquota agevolata.
Con
il D.L. 102/2013, pertanto, si sana, almeno in parte, tale
incongruenza affermando che:
- la detrazione per l’abitazione principale spetta anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
- ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Imu, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale (quindi, ad esse spetta sia l’aliquota agevolata che la detrazione).
Inoltre,
il decreto interviene anche sui fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.4.2008,
stabilendo che essi, dal 2014, vengono equiparati all’abitazione
principale.
Immobili
appartenenti a operatori delle forze dell’ordine o di polizia
Come
noto, poiché per l’Imu la definizione di abitazione principale è
diversa da quella fornita ai fini Ici (infatti, ora, è necessario
non solo avere la residenza anagrafica, ma anche dimorarvi
abitualmente), era in dubbio l’applicazione delle agevolazioni per
l’abitazione principale anche per le abitazioni di appartenenti
alle forze armate e di polizia che hanno l’obbligo di residenza in
caserma.
Il
decreto approvato dirada ogni dubbio in merito affermando che, ai
fini dell’applicazione della disciplina in materia di Imu
concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica a un unico immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto,
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, co. 1, D.Lgs. 139/2000,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Pertanto,
nel rispetto delle condizioni appena indicate, è possibile per
questi contribuenti usufruire delle agevolazioni per
l’abitazione principale anche se nell’immobile
non hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica.
IMMOBILI
APPARTENENTI
a OPERATORI delle FORZE dell’ORDINE e di POLIZIA |
|
Contribuenti
interessati
|
Personale
in servizio permanente appartenente alle forze armate e di polizia
ad ordinamento militare, personale dipendente delle forze di
polizia ad ordinamento civile nonché personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 28, co. 1, D.Lgs. 139/2000, personale appartenente
alla carriera prefettizia
|
Immobili
posseduti
|
Unico
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, non concesso in locazione
|
Agevolazione
spettante
|
Agevolazione
per l’abitazione principale anche se nell’immobile il
contribuente non ha la dimora abituale e la residenza anagrafica
|
3.
MODIFICHE alla TASSAZIONE degli IMMOBILI –
CEDOLARE SECCA
CEDOLARE SECCA
Un’ulteriore
novità del D.L. 102/2013 riguarda la tassazione degli
immobili locati. Infatti, viene ridotta l’aliquota
della cedolare secca per gli immobili locati con contratti a
canone concordato, portandola dall’attuale 19% al 15%.
Anche
in questo caso la novità si applica già a partire dal periodo
d’imposta 2013.
Resta,
invece, ferma al 21% l’aliquota applicabile sugli immobili locati
con contratto a canone libero.
4.
«SERVICE TAX»
Come
anticipato, a partire dal 2014, in luogo dell’Imu (e
della Tares), dovrebbe entrare in vigore la cd. «service
tax» che, però, non è disciplinata dal D.L. 102/2013, ma,
quasi sicuramente, troverà spazio nella Legge di stabilità
per il 2014. Si tratterà di un modello di tassazione comunale
«federale» ispirato ai principi del federalismo fiscale, come
approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita nella
scorsa legislatura.
Secondo
le informazioni fornite dal Governo, sarà un’imposta sui
servizi comunali riscossa dai Comuni e costituita da due
componenti:
- gestione dei rifiuti urbani (cd. Tari): dovrebbe essere a carico di chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, dovrebbero essere parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga» e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio;
- copertura dei servizi indivisibili (cd. Tasi): dovrebbe essere a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune dovrebbe poter scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Il Comune dovrebbe avere adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.
A
tale proposito, il Governo ha affermato che «la capacità fiscale
(cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal
pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi)
sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista
dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo.
L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso
l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il
carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive».
Si
evidenzia, comunque, che allo stato attuale la nuova imposta è stata
solo accennata nelle sue linee generali: bisognerà, quindi,
attendere l’emanazione del provvedimento autunnale per saperne di
più e conoscerne i dettagli applicativi.
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