In
questa Circolare
- Quadri del Modello 730/2014
- Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2014
- Modalità e termini di presentazione
- Novità del Modello 730/2014
- Correzione ed integrazione del Modello 730/2014
- Rimborsi e trattenute
1.
QUADRI del MODELLO 730/2014
Il
Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014 ha approvato, con le
istruzioni, il Modello 730/2014, relativo alla
dichiarazione semplificata ai fini Irpef che i contribuenti che si
avvalgono dell’assistenza fiscale devono presentare
nell’anno 2014 per i redditi 2013, nonché il
Modello 730-1, concernente la scelta della destinazione dell’8
per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, il Modello
730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il Caf,
concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione
da parte del contribuente, il Modello 730-3, relativo al
prospetto di liquidazione in merito all’assistenza fiscale
prestata, i Modd. 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la
comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato
contabile al sostituto d’imposta e la bolla per la consegna dei
Modd. 730 e/o 730-1.
Con
due distinti Provvedimenti, aventi entrambi la data del 10.3.2014,
sono state approvate, rispettivamente, delle modifiche al Mod.
730/2014 e alle relative istruzioni, e le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei Modd. 730/2014,
nelle comunicazioni di cui ai Modd. 730-4 e 730-4 integrativo e nella
scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto e del
cinque per mille dell’Irpef, nonché le istruzioni per lo
svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza
fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf-dipendenti
e dei professionisti abilitati.
Il
Modello 730/2014 è il modello base e costituisce la
dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal
frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici del
contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai
seguenti quadri:
- Quadro A – Redditi dei terreni: deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo quadro:
– chi
è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel
territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in Catasto
con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto
reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il
terreno;
– l’affittuario
che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e
l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso
deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario.
L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla
data in cui ha effetto il contratto;
– il
socio, il partecipante dell’impresa familiare o il
titolare d’impresa agricola individuale non in forma
d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti
non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del
reddito agrario;
- Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati: va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell’abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai contratti di locazione. Devono utilizzare questo quadro:
– i
proprietari di fabbricati situati in Italia che sono o devono
essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
– i
titolari dell’usufrutto o altro diritto reale
su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o
devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di
rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o
abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve
dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione
(che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad
abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite
(art. 540 c.c.);
– i
possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non
possono essere considerati rurali;
– i
soci di società semplici e di società ad esse
equiparate, che producono reddito di fabbricati;
- Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati: è diviso in cinque sezioni (lo scorso anno erano sei). Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d’imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l’ammontare delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all’Irpef, ove deliberata dall’ente locale. La Sezione V è riservata ai dati relativi al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro;
- Quadro D – Altri redditi: nella Sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
- Quadro E – Oneri e spese detraibili e oneri deducibili: in questo quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili). In particolare, il quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
– Sezione
I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (ad
es. spese sanitarie) o del 24%;
– Sezione
II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito
complessivo (ad es. contributi previdenziali);
– Sezione
III-A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%,
41%, 50% o 65% per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio;
– Sezione
III-B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per
fruire della detrazione;
– Sezione
III-C: detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per
l’arredo di immobili ristrutturati;
– Sezione
IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% o 65%
per gli interventi di risparmio energetico;
– Sezione
V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di
locazione;
– Sezione
VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (ad es. spese per
il mantenimento dei cani guida);
- Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è diviso in otto sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di acconti Irpef, addizionale comunale Irpef e cedolare secca relativi all’anno 2013 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), l’importo dell’acconto Irpef per il 2014 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate del saldo 2013 (Sezione V), le soglie di esenzione per l’addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la Sezione VII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione VIII);
- Quadro G – Crediti d’imposta: comprende sei sezioni, relative ai crediti d’imposta inerenti ai fabbricati (Sezione I), al credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II), al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Sezione III), al credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Sezione V) e al credito d’imposta per le mediazioni (Sezione VI);
- Quadro I – Imposte da compensare: questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito risultante dal Modello 730/2014 per pagare le imposte dovute nel 2014 mediante la compensazione nel Modello F24. Da quest’anno, infatti, è possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell’F24, per pagare, oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il Modello F24. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal Modello 730, il contribuente deve compilare e presentare in banca o all’ufficio postale l’F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero. Si ricorda che da quest’anno per utilizzare in compensazione un credito di oltre euro 15.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (art. 1, co. 574, L. 147/2013). Il quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
L’utilizzo
del Modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi
comporta dei vantaggi, in quanto:
- la compilazione del modello è semplice e non richiede l’effettuazione di calcoli, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata annuale Modello Unico;
- consente al contribuente di ottenere gli eventuali rimborsi di crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un minore (o nullo) versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi 2013, da dichiarare nel 2014;
- permette al soggetto che presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di trattenere direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le somme eventualmente dovute dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).
I
coniugi non legalmente o effettivamente separati possono
presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con
il Modello 730 se possiedono esclusivamente redditi che
possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e almeno uno
di essi si trova nella condizione di utilizzare il Modello 730.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente
avvalersi dell’assistenza fiscale, il Modello 730 può essere
presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno
dei due coniugi ovvero ad un Caf. In caso di
dichiarazione congiunta, nel frontespizio del modello va
indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto
d’imposta il soggetto al quale è presentata la
dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni
di conguaglio d’imposta, se la dichiarazione viene
presentata ad un Caf.
Il
Modello 730 congiunto non può essere presentato in
caso di:
- dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti, quali persone incapaci, compresi i minori di età;
- decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- titolarità di uno dei coniugi, nel 2013, di redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il Modello Unico 2014 PF.
2.
CONTRIBUENTI che POSSONO UTILIZZARE
il MODELLO 730/2014
il MODELLO 730/2014
Il
Modello 730/2014, relativo al periodo d’imposta 2013, può essere
utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito,
possedute nel 2013:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- redditi dei terreni;
- redditi dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo occasionale per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni dei redditi diversi (ad es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
I
contribuenti che possono presentare il Modello 730/2014 sono:
- dipendenti, compresi quelli per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali;
- pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad es. trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione del Modello 770/2014 e delle dichiarazioni ai fini Iva e Irap;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il Modello 730/2014:
– al
sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno
dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
– ad
un Centro di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato a
condizione che il rapporto di lavoro duri almeno da giugno
2014 a luglio 2014 ed essi conoscano i dati del sostituto
che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, co. 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/1986) almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Chi
deve presentare la dichiarazione per conto dei minori non
emancipati, degli interdetti e degli inabilitati,
può utilizzare il Modello 730 solo se per questi contribuenti
ricorrono le condizioni (ad es. tipologia di reddito) suindicate.
Non
possono, invece, utilizzare il Modello 730/2014 e, quindi,
devono presentare il Modello Unico 2014 PF o il Modello
Unico 2014 Mini i dipendenti e assimilati e i pensionati che, nel
periodo d’imposta 2013, hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, che vanno dichiarati nel Modello Unico;
- redditi di partecipazione in società di persone, da dichiarare nel Modello Unico;
- redditi di lavoro autonomo professionale (soggetti con partita Iva), anche in forma associata, da dichiarare nel Quadro RE (Redditi di lavoro autonomo) del Modello Unico;
- redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel Quadro D, righi D4 e D5, del Modello 730 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende), da dichiarare nel Quadro RL (Redditi diversi) del Modello Unico;
- redditi da plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- reddito proveniente da trust percepito quale soggetto beneficiario.
Devono
utilizzare il Modello Unico 2014 anche i soggetti che:
- devono presentare, oltre alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, anche una tra le dichiarazioni ai fini Iva, Irap e sostituti d’imposta (Modello 770 Semplificato e/o Ordinario);
- non residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.
Si
veda nel paragrafo n. 4 la novità del Modello 730/2014
relativa ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta
tenuto ad effettuare il conguaglio.
3.
MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE
Per
adempiere agli obblighi di dichiarazione, i contribuenti possono
rivolgersi alternativamente:
- ad un Caf-dipendenti scelto autonomamente, oppure
- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se esso presta assistenza fiscale e se il contribuente ha comunicato al sostituto stesso, entro il 15.1.2014, l’intenzione di avvalersi dell’assistenza fiscale nel 2014.
In
caso di mancata comunicazione, il sostituto d’imposta
è esonerato dall’obbligo di assistenza. Inoltre, i
soggetti per i quali il rapporto con il sostituto s’instaura dopo
il 15.1.2014 sono esonerati dall’onere di
comunicazione. I sostituti d’imposta, anche se non
prestano assistenza fiscale, devono effettuare le
operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Modello
730.
I
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
possono presentare il Modello 730 all’ufficio che svolge le
funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con
quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del
sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è
incaricato della raccolta dei modelli.
Le
modalità per la presentazione della dichiarazione sono differenti
a seconda che il contribuente si avvalga dell’assistenza fiscale
del proprio datore di lavoro o ente pensionistico
oppure di un Caf:
a) presentazione
al sostituto d’imposta: il contribuente che
presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve
consegnare il Modello 730 già compilato e l’apposita
busta chiusa contenente il Modello 730-1, concernente la
scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille
dell’Irpef. In caso di dichiarazione congiunta,
le schede per la destinazione dell’8 per mille dei coniugi devono
essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere
riportati i dati anagrafici del dichiarante;
b) presentazione
al Caf: il contribuente che si rivolge ad un Caf può
consegnare il Modello debitamente compilato (in tal caso
nessun compenso è dovuto al Caf), oppure può chiedere
assistenza per la compilazione. Il contribuente deve
presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell’8
per mille e del 5 per mille dell’Irpef (Modello 730-1), anche se
non è espressa la scelta.
Per
permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella
dichiarazione, il contribuente deve sempre esibire al Caf o
del professionista abilitato la documentazione necessaria, ad
esempio:
- le certificazioni attestanti le ritenute alla fonte ai fini Irpef, quali il Cud 2014 (oppure il Cud 2013 se eventualmente rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione Cud 2014);
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze comprovanti gli oneri deducibili dal reddito e detraibili dall’imposta. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Inoltre non va esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione Irpef, i documenti previsti per fruire della detrazione spettante, ad esempio le ricevute dei bonifici bancari o postali, le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, le quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, gli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, la quietanza rilasciata dal condominio che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, per gli interventi iniziati prima del 14.5.2011, la ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (per gli interventi iniziati dall’1.1.2011 al 13.5.2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011). Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per beneficiare della detrazione spettante e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
- gli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- le dichiarazioni Modello Unico in caso di eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Per
quanto riguarda gli oneri deducibili dal reddito complessivo e
gli oneri detraibili dall’imposta lorda, il contribuente
deve esibire la documentazione idonea a verificare il diritto al
riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti
dalla normativa vigente.
Il
contribuente conserva la documentazione in originale,
mentre il Caf o il professionista ne conserva copia
che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
La
documentazione relativa ai redditi 2013, dichiarati nel
Modello 730/2014, deve essere conservata dal
contribuente per il periodo entro il quale l’Amministrazione
finanziaria ha facoltà di richiederla, vale a dire fino al
31.12.2018, sia in caso di assistenza prestata dal sostituto
d’imposta sia da un Caf, ed esibita, se richiesta, ai
competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La
scadenza per la presentazione della dichiarazione è diversa a
seconda che il contribuente si avvalga dell’assistenza fiscale del
sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure
di un Caf:
a) assistenza
fiscale prestata dal sostituto d’imposta: il
contribuente deve presentare al proprio sostituto d’imposta entro
il 30.4.2014:
– il
Modello 730/2014, debitamente compilato e sottoscritto;
devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali
acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
– il
Modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell’8
per mille e del 5 per mille dell’Irpef.
Diversamente
da quanto previsto in caso di presentazione della dichiarazione al
Caf, al sostituto d’imposta non deve essere
esibita alcuna documentazione tributaria relativa alla
compilazione del Modello 730/2014 (ad es. documentazione attestante
le ritenute indicate nella dichiarazione, fatture, ricevute e
quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell’anno
2013, per oneri deducibili o detraibili, ecc.);
b) assistenza
fiscale prestata dal Caf o da un professionista abilitato: il
contribuente deve presentare al Caf-dipendenti o ad un
professionista abilitato entro il 31.5.2014:
– il
Modello 730/2014, già compilato; in alternativa è
possibile chiedere al Caf l’assistenza per la compilazione;
– il
Modello 730-1 con l’indicazione dei dati anagrafici anche se
non viene effettuata la scelta per la destinazione dell’8 per mille
e del 5 per mille dell’Irpef.
Il
contribuente deve esibire al Caf o al professionista la
documentazione necessaria per consentire la verifica della
conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del
rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili
e detraibili, le detrazioni e i crediti
d’imposta, lo scomputo delle ritenute
d’acconto.
Le
stesse modalità e gli stessi termini si applicano
se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai
propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio.
4.
NOVITÀ del MODELLO 730/2014
Le
principali novità contenute nel Modello 730/2014 sono
illustrate di seguito.
MANCANZA
di un SOSTITUTO d’IMPOSTA: possono presentare il Modello
730/2014, anche in mancanza di un sostituto d’imposta
tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel
corso del 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente,
redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente (ad es. co.co.co. e co.co.pro.) e nel
2014 non hanno un sostituto d’imposta che
possa effettuare il conguaglio. Il Modello 730 deve essere
presentato a un Caf o a un professionista abilitato,
nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera
«A» nella nuova casella «730 senza sostituto»
inserita nel frontespizio e nel riquadro «Dati del sostituto
d’imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la nuova
casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».
COMPENSAZIONE
del CREDITO nel MODELLO F24: a partire da quest’anno è
possibile utilizzare il credito che emerge dalla dichiarazione
730/2014 utilizzandolo in compensazione nel Modello F24,
per pagare sia l’Imu dovuta per l’anno 2014, sia le
altre imposte che possono essere versate con il Modello F24.
DETRAZIONI
per FIGLI a CARICO: l’art. 1, co. 483, L. 228/2012 ha elevato,
con effetto dall’1.1.2013, l’importo delle detrazioni
d’imposta previste per i figli fiscalmente a carico, calcolate
da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del
contribuente. Infatti, per effetto della modifica apportata all’art.
12, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, dal 2013 è previsto che
spettino:
- euro 950 (erano euro 800) per ogni figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
- euro 1.220 (erano euro 900) per ogni figlio di età inferiore a 3 anni.
Inoltre,
è elevato a euro 400 (erano euro 220) l’importo
aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con
disabilità.
Si
ricorda che con il co. 526 dell’art. 1, L. 228/2012 è stata
prorogata anche per l’anno 2013 la detrazione per
carichi di famiglia di cui all’art. 12, D.P.R. 917/1986
a favore dei soggetti non residenti in Italia. Per poter
beneficiare delle detrazioni per carichi di
famiglia, tali soggetti devono dimostrare, con idonea
documentazione, che i relativi familiari possiedono un reddito
complessivo non superiore a euro 2.840,51, compresi i redditi
prodotti fuori dall’Italia, e di non godere nel proprio Paese di
residenza di alcun beneficio analogo. La detrazione relativa al 2013
non rileva ai fini della determinazione dell’acconto
Irpef dovuto per il 2014.
DETRAZIONE
per RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: per le spese relative ad
interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno
2013, la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura
del 50% (Sezioni III-A e III-B del Quadro E).
Ai
sensi del co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, con la modifica
dell’art. 16, co. 1, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L.
90/2013, riguardo agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, è previsto che, ferme restando le
ulteriori disposizioni di cui all’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, per
le spese documentate relative a tali interventi spetta
una detrazione Irpef fino a euro 96.000 per
unità immobiliare.
La
detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dal
26.6.2012 al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) ed è
pari al 40% per le spese sostenute dall’1.1.2015
al 31.12.2015.
DETRAZIONE
per l’ACQUISTO di MOBILI: i contribuenti che fruiscono della
detrazione per le spese relative a lavori di recupero del
patrimonio edilizio possono beneficiare di una detrazione
d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal
6.6.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A
per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare
complessivo fino a euro 10.000, è ripartita in 10 rate
di uguale importo da chi presta l’assistenza fiscale (Sezione III-C
del Quadro E). Si ricorda che, ai sensi del co. 139 dell’art. 1, L.
147/2013, tale detrazione è stata prorogata per le spese sostenute
fino al 31.12.2014 (nuovo art. 16, co. 2, D.L. 63/2013,
conv. con modif. dalla L. 90/2013).
DETRAZIONE
per INTERVENTI per il RISPARMIO ENERGETICO: è riconosciuta per
l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli
interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le
spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 (Sezione IV
del Quadro E).
Il
co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, di modifica dell’art. 14, co. 1
e 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, ha previsto
un’ulteriore proroga delle detrazioni per i lavori
di riqualificazione energetica nella misura del:
- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.
Le
detrazioni si applicano anche alle spese per
interventi su parti comuni condominiali, ai sensi degli
artt. 1117 e 1117-bis c.c., o che interessino tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella
misura del:
- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
- 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
DETRAZIONE
per INTERVENTI ANTISISMICI: è riconosciuta una detrazione
d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare
complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 per
unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4.8.2013 al
31.12.2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche, le cui procedure autorizzatorie siano state
attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad abitazione
principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (Sezione III-A, codice 4 in
colonna 2, e Sezione III-B del Quadro E).
EROGAZIONI
al FONDO per l’AMMORTAMENTO dei TITOLI di STATO: è
riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le
erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da
E8 a E12, codice 35).
EROGAZIONI
a ONLUS e PARTITI: la misura delle detrazioni relative alle
erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle
erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti
politici è stata elevata dal 19% al 24% (righi da E8 a
E12, codici 41 e 42).
EROGAZIONI
ad ISTITUTI SCOLASTICI: la detrazione prevista per le erogazioni
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate
all’innovazione tecnologica, all’edilizia
scolastica e all’ampliamento dell’offerta
formativa è stata estesa alle erogazioni a favore delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e delle Università e alle erogazioni
finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a
E12, codice 31).
OTTO
per MILLE dell’IRPEF: è possibile destinare l’8 per
mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o
all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre
dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di euro
1.032,91, le erogazioni liberali in denaro a favore
dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana.
RESTITUZIONE
di SOMME TASSATE PRECEDENTEMENTE: con riferimento alle somme
assoggettate a tassazione in anni precedenti e
restituite nel 2013 all’ente che le ha
erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno
di restituzione può essere portato in deduzione dal
reddito complessivo degli anni successivi. In alternativa, è
possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente
all’importo non dedotto (rigo E26, codice 5).
FIGLI
in AFFIDO: nel prospetto dei familiari a carico è
possibile non indicare il codice fiscale dei figli in
affido pre-adottivo, per salvaguardare la riservatezza
delle informazioni ad essi relative. In questo caso è necessario
compilare la nuova casella «Numero figli in affido
pre-adottivo a carico del contribuente».
IMU
e IRPEF su IMMOBILI NON LOCATI: il reddito degli immobili
ad uso abitativo non locati situati nello stesso
Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione
principale, assoggettati all’Imu, concorre a formare la
base imponibile dell’Irpef e delle relative
addizionali nella misura del 50%. In questo caso, nella
colonna 12 «Casi particolari Imu» deve essere indicato il codice 3.
CEDOLARE
SECCA: nell’ipotesi di opzione per la cedolare secca,
è stata ridotta dal 19% al 15% la misura dell’aliquota
agevolata prevista per i contratti di locazione
a canone concordato sulla base di appositi accordi tra
le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini,
relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità
abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati
dal Cipe con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna
«Utilizzo» della Sezione I del Quadro B).
IMMOBILI
LOCATI: per i fabbricati concessi in locazione è
ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria
del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione
per il regime della cedolare secca.
ASSICURAZIONI:
per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo
complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19%
è pari ad euro 630.
LAVORATORI
TRANSFRONTALIERI – LIMITE di ESENZIONE dal REDDITO – PROROGA:
come stabilito dal co. 549 dell’art. 1, L. 147/2013,
è stata estesa anche al 2013 l’esenzione da
Irpef, nel limite di euro 6.700, per i
redditi derivanti da lavoro prestato in via continuativa e come
oggetto esclusivo dello stesso rapporto da lavoratori residenti in
zone di frontiera e altri Paesi limitrofi. Tale
esenzione non rileva ai fini del calcolo dell’acconto
dovuto per il 2014 (modifica dell’art. 1, co. 204, lett.
b), L. 244/2007).
5.
CORREZIONE ed INTEGRAZIONE
del MODELLO 730/2014
del MODELLO 730/2014
Se
il contribuente rileva errori commessi da chi ha prestato
l’assistenza fiscale deve comunicarglielo per consentire
l’elaborazione di un Modello 730/2014 rettificativo.
Nel
caso in cui, invece, il contribuente si accorga di non aver
fornito tutti gli elementi e/o la documentazione
da utilizzare per la compilazione del Modello 730/2014, si possono
presentare i seguenti casi:
- dichiarazione con maggiore credito, minor debito o imposta invariata: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e dall’integrazione e/o dalla rettifica seguono un maggiore credito o un minor debito (ad es., per oneri detraibili o deducibili non indicati nel Modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario (ad es. per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può scegliere di:
– presentare
entro il 25.10.2014 un nuovo Modello 730 completo di
tutte le parti, indicando il codice 1 nella relativa casella
«730 integrativo» del frontespizio. Il Modello 730 integrativo va
comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche se
l’assistenza fiscale era stata effettuata precedentemente dal
sostituto d’imposta. Il contribuente che presenta il Modello 730
integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al
professionista per il controllo della conformità dell’integrazione
che viene effettuata. Se l’assistenza sul Modello 730 originario
era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o
al professionista tutta la documentazione;
– presentare
un Modello Unico 2014 PF, utilizzando l’eventuale
differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il
Modello Unico può essere presentato entro il 30.9.2014
(dichiarazione correttiva nei termini) o entro la scadenza per
presentare il Modello Unico relativo all’anno successivo
(dichiarazione integrativa a favore);
- dichiarazione da integrare solo per i dati del sostituto d’imposta: nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo non corretto può integrare e/o correggere questi dati presentando un nuovo Modello 730 entro il 25.10.2014. In questo caso va riportato il codice 2 nella casella «730 integrativo» del frontespizio. Il nuovo modello deve contenere, quindi, gli stessi dati del Modello 730 originario, ad eccezione di quelli nuovi indicati nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio»;
- dichiarazione da integrare sia per i dati del sostituto d’imposta sia per altri dati della dichiarazione da cui emergono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata: qualora il contribuente si accorga sia di non aver fornito tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario, il contribuente può presentare un nuovo Modello 730 entro il 25.10.2014, indicando il codice 3 nella casella «730 integrativo» del frontespizio;
- dichiarazione con minor credito o maggior debito: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e dall’integrazione o rettifica consegua un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Modello Unico 2014 PF, il quale va presentato:
– entro
il 30.9.2014 (correttiva nei termini). In questo caso,
se dall’integrazione emerge un debito, il contribuente deve pagare
le imposte dovute, gli interessi calcolati al tasso
legale (pari, dal 2014, all’1% annuo; in precedenza era il 2,5%)
con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta secondo
quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 relativo al
ravvedimento operoso;
– entro
la scadenza per presentare il Modello Unico
relativo all’anno successivo (dichiarazione
integrativa). In questo caso, se dall’integrazione emerge un
debito, il contribuente deve pagare contemporaneamente
l’imposta dovuta, gli interessi legali con
maturazione giornaliera e le sanzioni ridotte previste in caso
di ravvedimento operoso;
– entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione
delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria
(dichiarazione integrativa – art. 2, co. 8, D.P.R.
322/1998).
6.
RIMBORSI e TRATTENUTE
Il
sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
deve consegnare, entro il 31.5.2014, al contribuente cui ha
prestato assistenza una copia della dichiarazione
elaborata e il prospetto di liquidazione Modello
730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi
che saranno effettuati.
Il
Caf o il professionista abilitato devono consegnare,
entro il 15.6.2014, al contribuente, cui ha prestato
assistenza, una copia della dichiarazione e il prospetto di
liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei
documenti presentati dal contribuente,
Nel
prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni
intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal
professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le
trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.
A
partire dalla retribuzione di competenza di luglio 2014, il
sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi di
Irpef e cedolare secca o trattenere le somme o le rate
(se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e
primo acconto di Irpef e cedolare secca, di addizionali regionale e
comunale Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a
tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il
sostituto d’imposta non esegue il versamento del
debito o il rimborso del credito di ogni singola
imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla
dichiarazione è pari o inferiore ad euro 12.
Per
i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire da
agosto o settembre 2014 (anche se è stata
richiesta la rateizzazione). Nel caso in cui la retribuzione erogata
nel mese sia insufficiente, la parte residua, maggiorata
dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà
trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Da
quest’anno l’Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre
(oppure entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello, se
questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei
controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle
detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso
complessivamente superiore ad euro 4.000, anche
determinato da eccedenze d’imposta derivanti da dichiarazioni
precedenti. Il rimborso che risulta spettante al termine delle
operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia stessa
(con le stesse modalità, descritte di seguito, previste nel caso di
730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta).
A
novembre 2014 dovrà essere effettuata la trattenuta delle
somme dovute a titolo di secondo o unico acconto di
Irpef e cedolare secca.
Il
contribuente, che voglia che la trattenuta del secondo o unico
acconto sia effettuata in misura minore rispetto a quanto
indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata,
deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta
entro il 30.9.2014, indicando, sotto la propria
responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
La
presentazione di una dichiarazione integrativa non fa
venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o
dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o
trattenere le somme dovute in base al Modello 730.
Nel
caso di un Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza
un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio:
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, chi presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista):
– trasmette
on line la delega di versamento utilizzando i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate;
– o,
in alternativa, entro il decimo giorno prima della scadenza del
termine di versamento, consegna la delega di versamento compilata al
contribuente, il quale effettua il pagamento presso qualsiasi
sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della
riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi on line
delle Entrate o del sistema bancario e postale . I versamenti devono
essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di
presentazione del Modello Unico PF;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso viene erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori ad euro 1.000 (interessi compresi), il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove può riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori ad euro 1.000 il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
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