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Modello 730/2014 - Novita'

In questa Circolare


  1. Quadri del Modello 730/2014

  1. Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2014

  1. Modalità e termini di presentazione

  1. Novità del Modello 730/2014

  1. Correzione ed integrazione del Modello 730/2014

  1. Rimborsi e trattenute
1. QUADRI del MODELLO 730/2014
Il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014 ha approvato, con le istruzioni, il Modello 730/2014, relativo alla dichiarazione semplificata ai fini Irpef che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2014 per i redditi 2013, nonché il Modello 730-1, concernente la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il Caf, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione in merito all’assistenza fiscale prestata, i Modd. 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta e la bolla per la consegna dei Modd. 730 e/o 730-1.
Con due distinti Provvedimenti, aventi entrambi la data del 10.3.2014, sono state approvate, rispettivamente, delle modifiche al Mod. 730/2014 e alle relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei Modd. 730/2014, nelle comunicazioni di cui ai Modd. 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef, nonché le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf-dipendenti e dei professionisti abilitati.
Il Modello 730/2014 è il modello base e costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:
  • Quadro ARedditi dei terreni: deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo quadro:
– chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
– l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
– il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario;
  • Quadro BRedditi dei fabbricati e altri dati: va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell’abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai contratti di locazione. Devono utilizzare questo quadro:
– i proprietari di fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
– i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 c.c.);
– i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
– i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati;
  • Quadro CRedditi di lavoro dipendente e assimilati: è diviso in cinque sezioni (lo scorso anno erano sei). Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d’imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l’ammontare delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all’Irpef, ove deliberata dall’ente locale. La Sezione V è riservata ai dati relativi al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro;
  • Quadro DAltri redditi: nella Sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
  • Quadro EOneri e spese detraibili e oneri deducibili: in questo quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili). In particolare, il quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
– Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (ad es. spese sanitarie) o del 24%;
– Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (ad es. contributi previdenziali);
– Sezione III-A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, 41%, 50% o 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– Sezione III-B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
– Sezione III-C: detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati;
– Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% o 65% per gli interventi di risparmio energetico;
– Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
– Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (ad es. spese per il mantenimento dei cani guida);
  • Quadro FAcconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è diviso in otto sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di acconti Irpef, addizionale comunale Irpef e cedolare secca relativi all’anno 2013 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), l’importo dell’acconto Irpef per il 2014 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate del saldo 2013 (Sezione V), le soglie di esenzione per l’addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la Sezione VII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione VIII);
  • Quadro G – Crediti d’imposta: comprende sei sezioni, relative ai crediti d’imposta inerenti ai fabbricati (Sezione I), al credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II), al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Sezione III), al credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Sezione V) e al credito d’imposta per le mediazioni (Sezione VI);
  • Quadro I – Imposte da compensare: questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito risultante dal Modello 730/2014 per pagare le imposte dovute nel 2014 mediante la compensazione nel Modello F24. Da quest’anno, infatti, è possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell’F24, per pagare, oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il Modello F24. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal Modello 730, il contribuente deve compilare e presentare in banca o all’ufficio postale l’F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero. Si ricorda che da quest’anno per utilizzare in compensazione un credito di oltre euro 15.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (art. 1, co. 574, L. 147/2013). Il quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
L’utilizzo del Modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei vantaggi, in quanto:
  • la compilazione del modello è semplice e non richiede l’effettuazione di calcoli, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata annuale Modello Unico;
  • consente al contribuente di ottenere gli eventuali rimborsi di crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un minore (o nullo) versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi 2013, da dichiarare nel 2014;
  • permette al soggetto che presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di trattenere direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le somme eventualmente dovute dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il Modello 730 se possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Modello 730. Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. In caso di dichiarazione congiunta, nel frontespizio del modello va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio d’imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.
Il Modello 730 congiunto non può essere presentato in caso di:
  • dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti, quali persone incapaci, compresi i minori di età;
  • decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • titolarità di uno dei coniugi, nel 2013, di redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il Modello Unico 2014 PF.
2. CONTRIBUENTI che POSSONO UTILIZZARE
il MODELLO 730/2014
Il Modello 730/2014, relativo al periodo d’imposta 2013, può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2013:
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
  • redditi dei terreni;
  • redditi dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo occasionale per i quali non è richiesta la partita Iva;
  • alcuni dei redditi diversi (ad es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
I contribuenti che possono presentare il Modello 730/2014 sono:
  • dipendenti, compresi quelli per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali;
  • pensionati;
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad es. trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione del Modello 770/2014 e delle dichiarazioni ai fini Iva e Irap;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il Modello 730/2014:
– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
– ad un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno da giugno 2014 a luglio 2014 ed essi conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2014;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, co. 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/1986) almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Chi deve presentare la dichiarazione per conto dei minori non emancipati, degli interdetti e degli inabilitati, può utilizzare il Modello 730 solo se per questi contribuenti ricorrono le condizioni (ad es. tipologia di reddito) suindicate.
Non possono, invece, utilizzare il Modello 730/2014 e, quindi, devono presentare il Modello Unico 2014 PF o il Modello Unico 2014 Mini i dipendenti e assimilati e i pensionati che, nel periodo d’imposta 2013, hanno posseduto:
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, che vanno dichiarati nel Modello Unico;
  • redditi di partecipazione in società di persone, da dichiarare nel Modello Unico;
  • redditi di lavoro autonomo professionale (soggetti con partita Iva), anche in forma associata, da dichiarare nel Quadro RE (Redditi di lavoro autonomo) del Modello Unico;
  • redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel Quadro D, righi D4 e D5, del Modello 730 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende), da dichiarare nel Quadro RL (Redditi diversi) del Modello Unico;
  • redditi da plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • reddito proveniente da trust percepito quale soggetto beneficiario.
Devono utilizzare il Modello Unico 2014 anche i soggetti che:
  • devono presentare, oltre alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, anche una tra le dichiarazioni ai fini Iva, Irap e sostituti d’imposta (Modello 770 Semplificato e/o Ordinario);
  • non residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.
Si veda nel paragrafo n. 4 la novità del Modello 730/2014 relativa ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE
Per adempiere agli obblighi di dichiarazione, i contribuenti possono rivolgersi alternativamente:
  • ad un Caf-dipendenti scelto autonomamente, oppure
  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se esso presta assistenza fiscale e se il contribuente ha comunicato al sostituto stesso, entro il 15.1.2014, l’intenzione di avvalersi dell’assistenza fiscale nel 2014.
In caso di mancata comunicazione, il sostituto d’imposta è esonerato dall’obbligo di assistenza. Inoltre, i soggetti per i quali il rapporto con il sostituto s’instaura dopo il 15.1.2014 sono esonerati dall’onere di comunicazione. I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Modello 730.
I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il Modello 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Le modalità per la presentazione della dichiarazione sono differenti a seconda che il contribuente si avvalga dell’assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure di un Caf:
a) presentazione al sostituto d’imposta: il contribuente che presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il Modello 730 già compilato e l’apposita busta chiusa contenente il Modello 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. In caso di dichiarazione congiunta, le schede per la destinazione dell’8 per mille dei coniugi devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici del dichiarante;
b) presentazione al Caf: il contribuente che si rivolge ad un Caf può consegnare il Modello debitamente compilato (in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf), oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (Modello 730-1), anche se non è espressa la scelta.
Per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, il contribuente deve sempre esibire al Caf o del professionista abilitato la documentazione necessaria, ad esempio:
  • le certificazioni attestanti le ritenute alla fonte ai fini Irpef, quali il Cud 2014 (oppure il Cud 2013 se eventualmente rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione Cud 2014);
  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze comprovanti gli oneri deducibili dal reddito e detraibili dall’imposta. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Inoltre non va esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione Irpef, i documenti previsti per fruire della detrazione spettante, ad esempio le ricevute dei bonifici bancari o postali, le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, le quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, gli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, la quietanza rilasciata dal condominio che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, per gli interventi iniziati prima del 14.5.2011, la ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (per gli interventi iniziati dall’1.1.2011 al 13.5.2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011). Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per beneficiare della detrazione spettante e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
  • le dichiarazioni Modello Unico in caso di eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda gli oneri deducibili dal reddito complessivo e gli oneri detraibili dall’imposta lorda, il contribuente deve esibire la documentazione idonea a verificare il diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
La documentazione relativa ai redditi 2013, dichiarati nel Modello 730/2014, deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla, vale a dire fino al 31.12.2018, sia in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta sia da un Caf, ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione è diversa a seconda che il contribuente si avvalga dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un Caf:
a) assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta: il contribuente deve presentare al proprio sostituto d’imposta entro il 30.4.2014:
– il Modello 730/2014, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
– il Modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.
Diversamente da quanto previsto in caso di presentazione della dichiarazione al Caf, al sostituto d’imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria relativa alla compilazione del Modello 730/2014 (ad es. documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione, fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell’anno 2013, per oneri deducibili o detraibili, ecc.);
b) assistenza fiscale prestata dal Caf o da un professionista abilitato: il contribuente deve presentare al Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato entro il 31.5.2014:
– il Modello 730/2014, già compilato; in alternativa è possibile chiedere al Caf l’assistenza per la compilazione;
– il Modello 730-1 con l’indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.
Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Le stesse modalità e gli stessi termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio.
4. NOVITÀ del MODELLO 730/2014
Le principali novità contenute nel Modello 730/2014 sono illustrate di seguito.
MANCANZA di un SOSTITUTO d’IMPOSTA: possono presentare il Modello 730/2014, anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel corso del 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. co.co.co. e co.co.pro.) e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il Modello 730 deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera «A» nella nuova casella «730 senza sostituto» inserita nel frontespizio e nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio» va barrata la nuova casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».
COMPENSAZIONE del CREDITO nel MODELLO F24: a partire da quest’anno è possibile utilizzare il credito che emerge dalla dichiarazione 730/2014 utilizzandolo in compensazione nel Modello F24, per pagare sia l’Imu dovuta per l’anno 2014, sia le altre imposte che possono essere versate con il Modello F24.
DETRAZIONI per FIGLI a CARICO: l’art. 1, co. 483, L. 228/2012 ha elevato, con effetto dall’1.1.2013, l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli fiscalmente a carico, calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente. Infatti, per effetto della modifica apportata all’art. 12, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, dal 2013 è previsto che spettino:
  • euro 950 (erano euro 800) per ogni figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
  • euro 1.220 (erano euro 900) per ogni figlio di età inferiore a 3 anni.
Inoltre, è elevato a euro 400 (erano euro 220) l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.
Si ricorda che con il co. 526 dell’art. 1, L. 228/2012 è stata prorogata anche per l’anno 2013 la detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12, D.P.R. 917/1986 a favore dei soggetti non residenti in Italia. Per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, tali soggetti devono dimostrare, con idonea documentazione, che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall’Italia, e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio analogo. La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2014.
DETRAZIONE per RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013, la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50% (Sezioni III-A e III-B del Quadro E).
Ai sensi del co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, con la modifica dell’art. 16, co. 1, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto che, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, per le spese documentate relative a tali interventi spetta una detrazione Irpef fino a euro 96.000 per unità immobiliare.
La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) ed è pari al 40% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.
DETRAZIONE per l’ACQUISTO di MOBILI: i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a lavori di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6.6.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo fino a euro 10.000, è ripartita in 10 rate di uguale importo da chi presta l’assistenza fiscale (Sezione III-C del Quadro E). Si ricorda che, ai sensi del co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, tale detrazione è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31.12.2014 (nuovo art. 16, co. 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013).
DETRAZIONE per INTERVENTI per il RISPARMIO ENERGETICO: è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 (Sezione IV del Quadro E).
Il co. 139 dell’art. 1, L. 147/2013, di modifica dell’art. 14, co. 1 e 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, ha previsto un’ulteriore proroga delle detrazioni per i lavori di riqualificazione energetica nella misura del:
  • 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;
  • 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.
Le detrazioni si applicano anche alle spese per interventi su parti comuni condominiali, ai sensi degli artt. 1117 e 1117-bis c.c., o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
  • 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;
  • 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
DETRAZIONE per INTERVENTI ANTISISMICI: è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (Sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e Sezione III-B del Quadro E).
EROGAZIONI al FONDO per l’AMMORTAMENTO dei TITOLI di STATO: è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35).
EROGAZIONI a ONLUS e PARTITI: la misura delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici è stata elevata dal 19% al 24% (righi da E8 a E12, codici 41 e 42).
EROGAZIONI ad ISTITUTI SCOLASTICI: la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa è stata estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31).
OTTO per MILLE dell’IRPEF: è possibile destinare l’8 per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di euro 1.032,91, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana.
RESTITUZIONE di SOMME TASSATE PRECEDENTEMENTE: con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto (rigo E26, codice 5).
FIGLI in AFFIDO: nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido pre-adottivo, per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In questo caso è necessario compilare la nuova casella «Numero figli in affido pre-adottivo a carico del contribuente».
IMU e IRPEF su IMMOBILI NON LOCATI: il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre a formare la base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso, nella colonna 12 «Casi particolari Imu» deve essere indicato il codice 3.
CEDOLARE SECCA: nell’ipotesi di opzione per la cedolare secca, è stata ridotta dal 19% al 15% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna «Utilizzo» della Sezione I del Quadro B).
IMMOBILI LOCATI: per i fabbricati concessi in locazione è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca.
ASSICURAZIONI: per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari ad euro 630.
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI – LIMITE di ESENZIONE dal REDDITO – PROROGA: come stabilito dal co. 549 dell’art. 1, L. 147/2013, è stata estesa anche al 2013 l’esenzione da Irpef, nel limite di euro 6.700, per i redditi derivanti da lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo dello stesso rapporto da lavoratori residenti in zone di frontiera e altri Paesi limitrofi. Tale esenzione non rileva ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2014 (modifica dell’art. 1, co. 204, lett. b), L. 244/2007).
5. CORREZIONE ed INTEGRAZIONE
del MODELLO 730/2014
Se il contribuente rileva errori commessi da chi ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo per consentire l’elaborazione di un Modello 730/2014 rettificativo.
Nel caso in cui, invece, il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi e/o la documentazione da utilizzare per la compilazione del Modello 730/2014, si possono presentare i seguenti casi:
  • dichiarazione con maggiore credito, minor debito o imposta invariata: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e dall’integrazione e/o dalla rettifica seguono un maggiore credito o un minor debito (ad es., per oneri detraibili o deducibili non indicati nel Modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario (ad es. per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può scegliere di:
– presentare entro il 25.10.2014 un nuovo Modello 730 completo di tutte le parti, indicando il codice 1 nella relativa casella «730 integrativo» del frontespizio. Il Modello 730 integrativo va comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche se l’assistenza fiscale era stata effettuata precedentemente dal sostituto d’imposta. Il contribuente che presenta il Modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista tutta la documentazione;
– presentare un Modello Unico 2014 PF, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il Modello Unico può essere presentato entro il 30.9.2014 (dichiarazione correttiva nei termini) o entro la scadenza per presentare il Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore);
  • dichiarazione da integrare solo per i dati del sostituto d’imposta: nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo non corretto può integrare e/o correggere questi dati presentando un nuovo Modello 730 entro il 25.10.2014. In questo caso va riportato il codice 2 nella casella «730 integrativo» del frontespizio. Il nuovo modello deve contenere, quindi, gli stessi dati del Modello 730 originario, ad eccezione di quelli nuovi indicati nel riquadro «Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio»;
  • dichiarazione da integrare sia per i dati del sostituto d’imposta sia per altri dati della dichiarazione da cui emergono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata: qualora il contribuente si accorga sia di non aver fornito tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario, il contribuente può presentare un nuovo Modello 730 entro il 25.10.2014, indicando il codice 3 nella casella «730 integrativo» del frontespizio;
  • dichiarazione con minor credito o maggior debito: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e dall’integrazione o rettifica consegua un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Modello Unico 2014 PF, il quale va presentato:
– entro il 30.9.2014 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un debito, il contribuente deve pagare le imposte dovute, gli interessi calcolati al tasso legale (pari, dal 2014, all’1% annuo; in precedenza era il 2,5%) con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 relativo al ravvedimento operoso;
– entro la scadenza per presentare il Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso, se dall’integrazione emerge un debito, il contribuente deve pagare contemporaneamente l’imposta dovuta, gli interessi legali con maturazione giornaliera e le sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso;
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998).
6. RIMBORSI e TRATTENUTE
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) deve consegnare, entro il 31.5.2014, al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Il Caf o il professionista abilitato devono consegnare, entro il 15.6.2014, al contribuente, cui ha prestato assistenza, una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente,
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.
A partire dalla retribuzione di competenza di luglio 2014, il sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi di Irpef e cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto di Irpef e cedolare secca, di addizionali regionale e comunale Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è pari o inferiore ad euro 12.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire da agosto o settembre 2014 (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Nel caso in cui la retribuzione erogata nel mese sia insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data di trasmissione del modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore ad euro 4.000, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da dichiarazioni precedenti. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia stessa (con le stesse modalità, descritte di seguito, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta).
A novembre 2014 dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto di Irpef e cedolare secca.
Il contribuente, che voglia che la trattenuta del secondo o unico acconto sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30.9.2014, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Modello 730.
Nel caso di un Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio:
  • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, chi presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista):
– trasmette on line la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– o, in alternativa, entro il decimo giorno prima della scadenza del termine di versamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, il quale effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi on line delle Entrate o del sistema bancario e postale . I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del Modello Unico PF;
  • se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso viene erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori ad euro 1.000 (interessi compresi), il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove può riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori ad euro 1.000 il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.



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