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MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE NOVITÀ

MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE
NOVITÀ

  1. Modello Unico 2014 PF – Struttura
  1. Modello Unico Mini 2014
  1. Soggetti esonerati
  1. Soggetti interessati
  1. Termini di versamento
  1. Modello Unico 2014 PF – Novità
  1. Quadro RA – Redditi dei terreni
  1. Quadro RB – Redditi dei fabbricati e altri dati
  1. Quadro RW – Investimenti e attività esteri
1. MODELLO UNICO 2014 PF – STRUTTURA
Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014 è stato approvato il modello di dichiarazione «Unico 2014 Persone fisiche», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2014, per il periodo d’imposta 2013, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.
Il Modello Unico 2014 PF, per la dichiarazione dei redditi, è composto da:
  • Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
  • Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
  • prospetto dei familiari a carico, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
  • Fascicolo 2 che contiene:
  • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il Quadro RW (investimenti all’estero) ed il Quadro AC (amministratori di condominio);
  • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
  • Fascicolo 3 che contiene:
  • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione Iva.
2. MODELLO UNICO MINI 2014
Il Modello Unico Mini 2014 è una versione semplificata del Modello Unico PF, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse.
Tale modello può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2012 alla data di presentazione della dichiarazione; inoltre i contribuenti interessati ad utilizzare il Modello Unico Mini:
  • non devono essere titolari di partita Iva;
  • non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio erede, tutore, ecc.);
  • non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa;
  • hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
  • redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca);
  • redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
  • redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
  • intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.
3. SOGGETTI ESONERATI
Il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se possiede redditi:
derivanti dall’abitazione principale e relativi pertinenze e altri fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale);
  • di lavoro dipendente o pensione;
  • derivanti da rapporti di collaborazione coordinata continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
  • esenti come, per esempio, le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi favore degli hanseniani, pensioni sociali;
  • soggetti ad imposta sostitutiva, come per esempio, i Bot o altri titoli del debito pubblico;
  • soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Le condizioni indicate nei primi tre punti si applicano se:
  • i redditi corrisposti da uno unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
  • le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale all’Irpef.
4. SOGGETTI INTERESSATI
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
  • hanno conseguito redditi nell’anno 2013 e non rientrano nei casi di esonero indicati nel paragrafo suindicato;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Sono, altresì, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Cud 2014 e/o Cud 2013), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo Cud 2014 e/o Cud 2013);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, co. 2, D.L. 138/2011);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi, quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.

MODELLO UNICO 2014 PF – TERMINI di PRESENTAZIONE
Dal 2.5.2014 al 30.6.2014
Se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale
Entro il 30.9.2014
Se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate

5. TERMINI di VERSAMENTO
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014 (salvo possibili proroghe).
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2013 e prima rata di acconto per il 2014) nel periodo dal 17.6 al 16.7.2014, devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Novità: da quest’anno nel Modello Unico PF vanno riportati, se dovuti, l’ammontare dell’acconto Irpef e dell’acconto per la cedolare secca per l’anno 2014.

Per l’anno d’imposta 2014 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef.
Anche il saldo Iva, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014 (anche in questo caso salvo possibili proroghe).
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’Iva è scaduto il 16.3.2014, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’Iva nel periodo dal 17.3 al 16.6.2014 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’Iva nel periodo dal 17.6 al 16.7.2014, deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 17.6.2014.
Il contribuente che effettua il versamento dell’Iva a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40%, dovuto per effetto del differimento del versamento al 17 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
È possibile procedere alla rateazione delle somme risultanti dal Quadro RR sulle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte, con eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

N.B.: la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi; per esempio è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16.6.2014 o entro il 16.7.2014, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella seguente.

VERSAMENTO RATEALE – NON TITOLARI di PARTITA IVA
Rata
Versamento
Interessi %
Versamento
Interessi %
16 giugno
0,00
16 luglio
0,00
30 giugno
0,16
31 luglio
0,16
31 luglio
0,49
1 settembre
0,49
1 settembre
0,82
30 settembre
0,82
30 settembre
1,15
31 ottobre
1,15
31 ottobre
1,48
1 dicembre
1,48
1 dicembre
1,81





I contribuenti titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16.6.2016 o entro il 16.7.2014, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella seguente.

VERSAMENTO RATEALE – TITOLARI di PARTITA IVA
Rata
Versamento
Interessi %
Versamento
Interessi %
16 giugno
0,00
16 luglio
0,00
16 luglio
0,33
20 agosto
0,33
20 agosto
0,66
16 settembre
0,66
16 settembre
0,99
16 ottobre
0,99
16 ottobre
1,32
17 novembre
1,32
17 novembre
1,65





6. MODELLO UNICO 2014 PF – NOVITÀ
Le istruzioni allegate al Modello Unico 2014 PF evidenziano una serie di novità contenute nella modulistica. In primo luogo va sottolineato che è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico:
  • da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni;
  • da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione, per ogni figlio con disabilità.
Le detrazioni sono teoriche, in quanto quella effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito complessivo.
Nella tabella di seguito riportata sono indicate le principali novità di quest’anno.

MODELLO UNICO 2014 PF – NOVITÀ
Quadri
Novità
RP – Sezioni III-A
e III-B
Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50%
RP – Sezione III-C
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6.6.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, va ripartita in 10 rate di pari importo
RP – Sezione IV
È riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013
RP – Sezione III-A, codice 4
in colonna 2,
e Sezione III-B
È riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4.8 al 31.12.2013, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzative sono state attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità
RP – Righi da 8 a 14, codice 35
È riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
RP – Righi da 8 a 14, codici 41 e 42
Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24%
RP – Rigo 80
È riconosciuta una detrazione d’imposta per le somme investite nelle cd. imprese start up innovative (detrazione del 19%) oppure nelle start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico
RP – Righi da 8 a 14, codice 31
La detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria
RP – Rigo 26,
codice 5
Con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto
RB – Codici 8 o 12
nella colonna
«utilizzo»
Sezione I
Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19% al 15% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe con apposite delibere. Si ricorda che per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca
RB – Colonna 12, codice 3
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%
RP – Righi da 8 a 14, codice 12
Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro

7. QUADRO RA – REDDITI dei TERRENI
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
Deve utilizzare questo Quadro:
  • chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
  • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
  • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare, o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
8. QUADRO RB – REDDITI dei FABBRICATI e ALTRI DATI
Il Quadro deve essere utilizzato da:
  • i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
  • i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad esempio uso o abitazione) il titolare della sola «nuda proprietà» non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 c.c., tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
  • i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d’impresa;
  • coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;
  • i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.
Fabbricati non locati
L’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Di conseguenza, nel Quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.
I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2, utilizzo dei righi da RB1 a RB6:
  • 3 locazione a canone libero;
  • 4 equo canone;
  • 8 locazione a canone concordato agevolato;
  • 11 locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero;
  • 12 locazione parziale dell’abitazione principale a canone concordato agevolato;
  • 14 locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.

N.B.: dal 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (categorie catastali A1 – A11, esclusa A10 e codici 2, 9, 10, 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6) situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Cedolare secca
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica l’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal Codice civile o a canone libero.
È prevista anche un’aliquota agevolata del 15% (fino al 2012 si applicava l’aliquota del 19%) per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1, co. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe con apposite delibere (codice 8 nella colonna «Utilizzo» della Sezione I, Quadro RB).
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l’intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.
L’opzione viene espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella Sezione I, Quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 «Cedolare secca», mentre nella Sezione II, Quadro RB devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va, invece, barrata la casella «Contratti non superiori a 30 gg.»).

N.B.: il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

9. QUADRO RW – INVESTIMENTI e ATTIVITÀ ESTERI
Il Quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe).
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenuti all’estero nel periodo d’imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Non è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività.
Il Quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Il nuovo Quadro RW consente di:
  • evidenziare i soggetti considerati «titolari effettivi» degli investimenti esteri;
  • escludere gli adempimenti contenuti nelle precedenti Sezioni I e III ora soppresse;
  • liquidare l’Ivie e l’Ivafe.
Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo (prima tale limite era di euro 10.000).
L’adempimento in esame deve essere effettuato non solo dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, in ossequio alla normativa vigente in tema di antiriciclaggio, siano considerati titolari effettivi dei predetti beni.
I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono:
  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali;
  • le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia.
Rientrano altresì nell’obbligo le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Il minimo comune denominatore è il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
In presenza di più diritti reali, quali ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sono obbligati all’adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà.

ULTIME NOVITÀ – MODIFICATO il MODELLO UNICO 2014 PF
e le RELATIVE ISTRUZIONI
Con il Provvedimento Agenzia Entrate 4.4.2014La Settimana fiscale» n° 16/2014, pag. 8) sono state approvate alcune modifiche al Modello Unico 2014 PF e alle relative istruzioni.
Tali modifiche si sono rese necessarie per ottemperare a recenti disposizioni normative, in particolare, con riferimento al monitoraggio fiscale.
Ulteriori modifiche sono state apportate per adeguare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi (ad esempio in materia di rapporti tra Imu e Irpef nei casi di pagamento della cd.« Mini Imu»), per consentire la corretta determinazione degli acconti in presenza di particolari tipologie di redditi d’impresa (esercenti impianti di distribuzione di carburante), nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione e delle relative istruzioni.
Vediamo di analizzare più nel dettaglio le novita.
Monitoraggio fiscale: la L. 50/2014, di conversione del D.L. 4/2014, ha eliminato l’obbligo dichiarativo per i depositi e i conti bancari costituiti oltre confine che, complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i 10mila euro.
Di conseguenza, nelle istruzioni relative al Quadro RW, «Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – Ivie/Ivafe», oltre alle correzioni imposte dalla nuova previsione normativa, è stata introdotta la seguente avvertenza: «l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE».
Novità in materia di Imu: per quanto riguarda l’Imu, a seguito di intervenuti orientamenti interpretativi, viene puntualizzato che:
  • nella colonna 10 del Quadro RB («Imu dovuta per il 2013») va riportato anche l’importo dell’eventuale Mini Imu dovuta per lo scorso anno;
  • nella colonna 12 del Quadro RB («Casi particolari Imu») il codice «1» deve essere utilizzato nel caso di fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu né la Mini Imu per il 2013, ma assoggettato alle imposte sui redditi;
  • la colonna 12 del Quadro RB («Casi particolari Imu»), in caso di fabbricato esposto su più righi, va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione descritta dal singolo codice.
Esercenti attività di distribuzione di carburante: per gli esercenti attività di distribuzione di carburante, viene introdotta, nel rigo RG22 («Altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi»), una nuova colonna 5, denominata «Deduzione distributori carburanti».
Altre correzioni: di seguito le ulteriori novità:
  • la rendita catastale dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere indicati senza operare alcuna rivalutazione;
  • le spese sanitarie vanno indicate per intero, senza ridurle della franchigia di 129,11 euro (deve essere scalata al momento di calcolare la detrazione spettante).


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/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti