MODELLO
UNICO 2014 PERSONE FISICHE
NOVITÀ
- Modello Unico 2014 PF – Struttura
- Modello Unico Mini 2014
- Soggetti esonerati
- Soggetti interessati
- Termini di versamento
- Modello Unico 2014 PF – Novità
- Quadro RA – Redditi dei terreni
- Quadro RB – Redditi dei fabbricati e altri dati
- Quadro RW – Investimenti e attività esteri
1.
MODELLO UNICO 2014 PF – STRUTTURA
Con
il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014 è stato approvato
il modello di dichiarazione «Unico 2014 Persone fisiche»,
con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare
nell’anno 2014, per il periodo d’imposta 2013, ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Iva.
Il
Modello Unico 2014 PF, per la dichiarazione dei redditi, è composto
da:
- Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
- Fascicolo 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il Quadro RW (investimenti all’estero) ed il Quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- Fascicolo 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione Iva.
2.
MODELLO UNICO MINI 2014
Il
Modello Unico Mini 2014 è una versione semplificata
del Modello Unico PF, ideata per agevolare i contribuenti che si
trovano nelle situazioni meno complesse.
Tale
modello può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia
che non hanno variato il domicilio fiscale dal 1°
novembre 2012 alla data di presentazione della dichiarazione;
inoltre i contribuenti interessati ad utilizzare il Modello Unico
Mini:
- non devono essere titolari di partita Iva;
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio erede, tutore, ecc.);
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa;
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
- redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca);
- redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
- redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
- intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.
3.
SOGGETTI ESONERATI
Il
contribuente è esonerato dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi se possiede redditi:
derivanti
dall’abitazione principale e relativi pertinenze e altri
fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il
fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell’abitazione
principale);
- di lavoro dipendente o pensione;
- derivanti da rapporti di collaborazione coordinata continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
- esenti come, per esempio, le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi favore degli hanseniani, pensioni sociali;
- soggetti ad imposta sostitutiva, come per esempio, i Bot o altri titoli del debito pubblico;
- soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Le
condizioni indicate nei primi tre punti si applicano se:
- i redditi corrisposti da uno unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale all’Irpef.
4.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2013 e non rientrano nei casi di esonero indicati nel paragrafo suindicato;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Sono,
altresì, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Cud 2014 e/o Cud 2013), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo Cud 2014 e/o Cud 2013);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, co. 2, D.L. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi, quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.
MODELLO
UNICO 2014 PF – TERMINI di PRESENTAZIONE
|
|
Dal
2.5.2014 al 30.6.2014
|
Se
la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il
tramite di un ufficio postale
|
Entro
il 30.9.2014
|
Se
la presentazione viene effettuata per via telematica,
direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da
un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a
cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
|
5.
TERMINI di VERSAMENTO
Tutti
i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi
quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il
16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014 (salvo possibili
proroghe).
I
contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per
l’anno 2013 e prima rata di acconto per il 2014) nel periodo dal
17.6 al 16.7.2014, devono applicare sulle somme da versare la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo.
Novità:
da quest’anno nel Modello Unico PF vanno riportati, se dovuti,
l’ammontare dell’acconto Irpef e dell’acconto per la
cedolare secca per l’anno 2014.
|
Per
l’anno d’imposta 2014 è dovuto l’acconto per
l’addizionale comunale all’Irpef.
Anche
il saldo Iva, per i soggetti tenuti a presentare la
dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, può
essere pagato entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014
(anche in questo caso salvo possibili proroghe).
Tuttavia,
poiché il termine per il versamento dell’Iva è scaduto il
16.3.2014, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento
dell’Iva nel periodo dal 17.3 al 16.6.2014 devono applicare sulla
somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di
mese.
Qualora,
invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’Iva
nel periodo dal 17.6 al 16.7.2014, deve applicare l’ulteriore
maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data
del 17.6.2014.
Il
contribuente che effettua il versamento dell’Iva a saldo unitamente
a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la
maggiorazione dello 0,40%, dovuto per effetto del differimento del
versamento al 17 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione
fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è
tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
È
possibile procedere alla rateazione delle somme risultanti dal Quadro
RR sulle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte, con
eccezione dell’acconto di novembre che deve essere
versato in un’unica soluzione.
N.B.:
la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti
gli importi; per esempio è possibile rateizzare il primo
acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa.
|
I
contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il
pagamento della prima rata entro il 16.6.2014 o entro il 16.7.2014,
maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano
gli interessi indicati nella tabella seguente.
VERSAMENTO
RATEALE – NON TITOLARI di PARTITA IVA
|
||||
Rata
|
Versamento
|
Interessi
%
|
Versamento
|
Interessi
%
|
1°
|
16
giugno
|
0,00
|
16
luglio
|
0,00
|
2°
|
30
giugno
|
0,16
|
31
luglio
|
0,16 |
3°
|
31
luglio
|
0,49
|
1
settembre
|
0,49 |
4°
|
1
settembre
|
0,82
|
30
settembre
|
0,82 |
5°
|
30
settembre
|
1,15
|
31
ottobre
|
1,15
|
6°
|
31
ottobre
|
1,48
|
1
dicembre
|
1,48
|
7°
|
1
dicembre
|
1,81
|
|
|
I
contribuenti titolari di partita Iva possono effettuare il
pagamento della prima rata entro il 16.6.2016 o entro il 16.7.2014,
maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo.
Per
le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella
seguente.
VERSAMENTO
RATEALE – TITOLARI di PARTITA IVA
|
||||
Rata
|
Versamento
|
Interessi
%
|
Versamento
|
Interessi
%
|
1°
|
16
giugno
|
0,00
|
16
luglio
|
0,00 |
2°
|
16
luglio
|
0,33
|
20
agosto
|
0,33 |
3°
|
20
agosto
|
0,66
|
16
settembre
|
0,66
|
4°
|
16
settembre
|
0,99
|
16
ottobre
|
0,99 |
5°
|
16
ottobre
|
1,32
|
17
novembre
|
1,32
|
6°
|
17
novembre
|
1,65
|
|
|
6.
MODELLO UNICO 2014 PF – NOVITÀ
Le
istruzioni allegate al Modello Unico 2014 PF evidenziano una serie di
novità contenute nella modulistica. In primo luogo va sottolineato
che è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta
previste per i figli a carico:
- da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Inoltre,
è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo
della detrazione, per ogni figlio con disabilità.
Le
detrazioni sono teoriche, in quanto quella effettivamente
spettante diminuisce all’aumentare del reddito complessivo.
Nella
tabella di seguito riportata sono indicate le principali novità
di quest’anno.
MODELLO
UNICO 2014 PF – NOVITÀ
|
|
Quadri
|
Novità
|
RP
– Sezioni III-A
e III-B |
Per
le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio
edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta
è riconosciuta nella misura del 50%
|
RP
– Sezione III-C
|
Ai
contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative
ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta
una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese
sostenute dal 6.6.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro, va ripartita in 10 rate di pari importo
|
RP
– Sezione IV
|
È
riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta
per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici. La misura della detrazione è
elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al
31.12.2013
|
RP
– Sezione III-A, codice 4
in colonna 2, e Sezione III-B |
È
riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del
65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4.8
al 31.12.2013, per gli interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche, le cui procedure autorizzative sono state
attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad abitazione
principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità
|
RP
– Righi da 8 a 14, codice 35
|
È
riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per
le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato
|
RP
– Righi da 8 a 14, codici 41 e 42
|
Le
detrazioni relative alle erogazioni liberali a
favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di
partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24%
|
RP
– Rigo 80
|
È
riconosciuta una detrazione d’imposta per le somme
investite nelle cd. imprese start up innovative (detrazione
del 19%) oppure nelle start up a vocazione sociale o che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico
|
RP
– Righi da 8 a 14, codice 31
|
La
detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali
e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore
delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e delle università e alle erogazioni
finalizzate all’innovazione universitaria
|
RP
– Rigo 26,
codice 5 |
Con
riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni
precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate,
l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può
essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli
anni successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso
dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto
|
RB
– Codici 8 o 12
nella colonna «utilizzo» Sezione I |
Nel
caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal
19% al 15% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i
contratti di locazione a canone concordato sulla base di
appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e
degli inquilini relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze
di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal Cipe con apposite delibere. Si
ricorda che per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta
dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di
locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime
della cedolare secca
|
RB
– Colonna 12, codice 3
|
Il
reddito degli immobili ad uso abitativo non locati,
situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile
adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu,
concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e
delle relative addizionali nella misura del 50%
|
RP
– Righi da 8 a 14, codice 12
|
Per
i premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni, l’importo complessivo massimo sul quale calcolare
la detrazione del 19% è pari a 630 euro
|
7.
QUADRO RA – REDDITI dei TERRENI
Il
reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito
agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro
diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito
agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente
l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da
un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al
proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge
l’attività agricola.
Deve
utilizzare questo Quadro:
- chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare, o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
8.
QUADRO RB – REDDITI dei FABBRICATI e ALTRI DATI
Il
Quadro deve essere utilizzato da:
- i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad esempio uso o abitazione) il titolare della sola «nuda proprietà» non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 c.c., tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
- i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d’impresa;
- coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.
Fabbricati
non locati
L’Imu
sostituisce l’Irpef e le relative addizionali
regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei
fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato
d’uso gratuito.
Di
conseguenza, nel Quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli
immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno
dichiarati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato
tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in
locazione.
I
fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici,
indicati nella colonna 2, utilizzo dei righi da RB1 a RB6:
- 3 locazione a canone libero;
- 4 equo canone;
- 8 locazione a canone concordato agevolato;
- 11 locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero;
- 12 locazione parziale dell’abitazione principale a canone concordato agevolato;
- 14 locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.
N.B.:
dal 2013 il reddito degli immobili ad uso
abitativo non locati (categorie catastali A1 – A11, esclusa
A10 e codici 2, 9, 10, 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6)
situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile
adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre
alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle
relative addizionali nella misura del 50%.
|
Cedolare
secca
La
base imponibile della cedolare secca è costituita dal
canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si
applica l’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal
Codice civile o a canone libero.
È
prevista anche un’aliquota agevolata del 15% (fino al 2012
si applicava l’aliquota del 19%) per i contratti di locazione a
canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli
inquilini relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di
disponibilità abitative individuati dall’art. 1, co. 1, lett. a) e
b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa
individuati dal Cipe con apposite delibere (codice 8 nella colonna
«Utilizzo» della Sezione I, Quadro RB).
L’opzione
per il regime della cedolare secca si esprime in sede di
registrazione del contratto e produce effetti per l’intera
durata del contratto, salva la possibilità di revoca.
L’opzione
viene espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per
i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di
durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno), salvo che
il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in
caso d’uso del contratto prima della presentazione della
dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere
esercitata in sede di registrazione del contratto.
In
entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in
dichiarazione) nella Sezione I, Quadro RB vanno indicati i dati
dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di
colonna 11 «Cedolare secca», mentre nella Sezione II, Quadro RB
devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto
di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30
giorni non registrati va, invece, barrata la casella «Contratti non
superiori a 30 gg.»).
N.B.:
il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve
essere aggiunto al reddito complessivo solo per determinare
la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le
detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di
lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per
canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o
la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio
I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).
|
9.
QUADRO RW – INVESTIMENTI e ATTIVITÀ ESTERI
Il
Quadro RW deve essere compilato, ai fini del
monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in
Italia che detengono investimenti all’estero e attività
estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro
diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro
acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore
degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul
valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe).
Tali
soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle
attività detenuti all’estero nel periodo d’imposta,
indipendentemente dal valore complessivo degli stessi;
questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso
del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Non
è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da,
verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette
attività.
Il
Quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi
attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i
redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati
assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli
intermediari stessi.
Il
nuovo Quadro RW consente di:
- evidenziare i soggetti considerati «titolari effettivi» degli investimenti esteri;
- escludere gli adempimenti contenuti nelle precedenti Sezioni I e III ora soppresse;
- liquidare l’Ivie e l’Ivafe.
Rispetto
alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di
importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo (prima
tale limite era di euro 10.000).
L’adempimento
in esame deve essere effettuato non solo dal possessore diretto
degli investimenti esteri e delle attività estere di natura
finanziaria, ma anche dai soggetti che, in ossequio alla normativa
vigente in tema di antiriciclaggio, siano considerati titolari
effettivi dei predetti beni.
I
soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia.
Rientrano
altresì nell’obbligo le persone fisiche titolari di reddito
d’impresa o di lavoro autonomo.
Il
minimo comune denominatore è il requisito della residenza fiscale
nel territorio dello Stato.
In
presenza di più diritti reali, quali ad esempio nuda proprietà e
usufrutto, sono obbligati all’adempimento sia il titolare del
diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà.
ULTIME
NOVITÀ – MODIFICATO il MODELLO UNICO 2014 PF
e le RELATIVE ISTRUZIONI |
Con
il Provvedimento Agenzia Entrate 4.4.2014 («La
Settimana fiscale» n° 16/2014, pag. 8) sono state approvate
alcune modifiche al Modello Unico 2014 PF e alle relative
istruzioni.
Tali
modifiche si sono rese necessarie per ottemperare a recenti
disposizioni normative, in particolare, con riferimento al
monitoraggio fiscale.
Ulteriori
modifiche sono state apportate per adeguare il modello e le
istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi (ad
esempio in materia di rapporti tra Imu e Irpef nei casi di
pagamento della cd.« Mini Imu»), per consentire la
corretta determinazione degli acconti in presenza di
particolari tipologie di redditi d’impresa (esercenti impianti
di distribuzione di carburante), nonché per correggere alcuni
errori materiali riscontrati successivamente alla
pubblicazione del predetto modello di dichiarazione e delle
relative istruzioni.
Vediamo
di analizzare più nel dettaglio le novita.
Monitoraggio
fiscale: la L. 50/2014, di conversione del D.L. 4/2014, ha
eliminato l’obbligo dichiarativo per i depositi
e i conti bancari costituiti oltre confine che,
complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i
10mila euro.
Di
conseguenza, nelle istruzioni relative al Quadro RW, «Investimenti
e attività finanziarie all’estero, monitoraggio –
Ivie/Ivafe», oltre alle correzioni imposte dalla nuova previsione
normativa, è stata introdotta la seguente avvertenza: «l’obbligo
di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti
bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo
raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a
10.000 euro (art. 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50);
resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia
dovuta l’IVAFE».
Novità
in materia di Imu: per quanto riguarda l’Imu, a seguito di
intervenuti orientamenti interpretativi, viene puntualizzato che:
Esercenti
attività di distribuzione di carburante: per gli esercenti
attività di distribuzione di carburante, viene introdotta,
nel rigo RG22 («Altri componenti negativi deducibili non indicati
nei precedenti righi»), una nuova colonna 5, denominata
«Deduzione distributori carburanti».
Altre
correzioni: di seguito le ulteriori novità:
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