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Registro degli infortuni: regime sanzionatorio in chiaro

Registro degli infortuni: regime sanzionatorio in chiaro
(Interpello Min. Lavoro e politiche sociali - Commissione per gli Interpelli 27.3.2014 n. 9)
Come noto, i registro infortuni è un documento con finalità statistiche e riepilogative
dell'andamento del fenomeno infortunistico all'interno dell'impresa. In buona sostanza, il
documento in esame è finalizzato a fornire alle aziende, e segnatamente ai loro dirigenti e preposti
alla sicurezza, le indicazioni necessarie per attuare la prevenzione degli infortuni e,
soprattutto, a dare alle Regioni e per loro alle Asl (titolari del potere di vigilanza sull'applicazione
della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro), uno strumento di controllo
per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni che accadono in azienda,
anche al fine di guidare e indirizzare l'attività di vigilanza in maniera mirata, e del tutto
aderente alle situazioni anomale e critiche che vengono evidenziate. Recentemente, la Commissione
per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro
(interpello 27.3.2014 n. 9) ha precisato che - in attesa dell’emanazione del DM per la definizione
delle regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui
all’art. 8 co. 4 del DLgs. 81/2008, che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni,
facendo venire meno le disposizioni sul registro infortuni e le correlate disposizioni sanzionatorie –
tutte le aziende rientranti nel relativo ambito applicativo restano soggette: i) all’obbligo
di tenuta del suddetto registro, il quale deve essere redatto conformemente al modello
approvato con DM 12.9.58 (tuttora in vigore), vidimato presso l’ASL competente per
territorio (salvo che nelle Regioni che abbiano abolito tale prassi) e conservato a disposizione
dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro; ii) all’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall’art. 89 co. 3 del DLgs. 626/94 in caso di mancata tenuta o
vidimazione dello stesso, che punisce il datore di lavoro e il dirigente con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 2.580 ad € 15.490 euro, in quanto l'importo originario (da €
516,46 ad € 3.098.74) è stato elevato, quintuplicato, dall’art. 1, comma 1177, della legge n.
296/2006 (finanziaria 2007), con effetto dal 1 gennaio 2007.
La riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal dlgs n. 81/2008 (nuovo T.u. sicurezza
ha previsto all’art. 53 l'abrogazione delle disposizioni relative al registro
infortuni. Tuttavia, dette disposizioni, si renderanno operative a seguito
dell’istituzione del Sinp, di cui all’art.8 del T.U. sulla sicurezza., la cui gestione
tecnica è affidata all’Inail. Parimenti l’operatività del Sinp è subordinata
all’emanazione di un decreto interministeriale, che doveva adottarsi entro 180
giorni dall'entrata in vigore del Tu e ad a oggi non ancora emanato.
Dette considerazioni sono di significativa rilevanza in considerazione di quanto si legge
nel sopracitato art. 53, ossia:
 fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale
istitutivo del Sinp restano in vigore le disposizioni relative a registro
infortuni e registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Brevemente, si ricorda che il Sinp, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione
di infortuni e malattie professionali, istituito dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 ha
l’obiettivo di “impostare gradualmente un sistema dinamico in grado di rispondere
efficacemente alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e
valutazione dell’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.
Le caratteristiche del SINP saranno quelle di divenire:
 uno “strumento utile alla conoscenza, al miglioramento ed alla gestione delle
attività ed al raggiungimento degli obiettivi dei destinatari, facilitando e
semplificando la fruizione e l’utilizzo delle informazioni ed altresì fornendo visioni
integrate dei contenuti delle stesse”;
 essere alimentato con caratteristiche definite, organizzate, con tempi e
periodicità congrui e con “modalità il più possibile automatiche”;
 “permettere l’interazione tra le informazioni contenute in più ‘archivi/sistemi’
Tuttavia, perché il SINP si realizzi pienamente e possa portare avanti i suoi
importanti obiettivi, si è in attesa di un decreto di attuazione, di cui al comma 4,
art.8 del novellato D.Lgs.
Ne consegue che, solo trascorsi i sei mesi dall'entrata in opera del Sinp,
dovranno intendersi abrogati sia il registro infortuni che gli altri analoghi
registri: per intanto si intendono ancora validi gli obblighi previgenti, ossia la
tenuta del registro infortuni, la vidimazione e la conservazione dello stesso e
che nel prosieguo verranno meglio illustrati.
Brevemente si ricorda che, il registro infortuni è un documento con finalità
statistiche e riepilogative dell'andamento del fenomeno infortunistico
all'interno dell'impresa. In altri termini, il documento in esame è finalizzato a
fornire alle aziende, e segnatamente ai loro dirigenti e preposti alla sicurezza, le
indicazioni necessarie per attuare la prevenzione degli infortuni e, soprattutto,
a dare alle Regioni e per loro alle Asl (titolari del potere di vigilanza sull'applicazione
della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro), uno strumento di
controllo per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni che
accadono in azienda, anche al fine di guidare e indirizzare l'attività di vigilanza
in maniera mirata, e del tutto aderente alle situazioni anomale e critiche che vengono
evidenziate
Il registro infortuni deve essere tenuto da tutte le aziende soggette all'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, pertanto, da tutte quelle
aziende che svolgono attività alle quali siano addetti:
 lavoratori subordinati;
 soci di Società e di Enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la
loro attività per conto della Società e degli Enti stessi;
 allievi degli Istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso
di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
Sono escluse da tale obbligo le aziende che svolgono le attività di:
 esercizio delle miniere, cave e torbiere;
 servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
 servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;
 esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
 esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Il registro degli infortuni Soggetti obbligati alla tenuta del registro Soggetti esclusi
dalla tenuta del registro
Sono altresì esonerati dall'obbligo di istituire, tenere e conservare il registro
infortuni, oltre ai datori di lavoro che non sono imprenditori, e quelli che la
vigente normativa esclude dagli obblighi in tema di prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro anche:
 gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
 i lavoratori a domicilio;
 i partecipanti all'impresa familiare;
 le aziende individuali artigiane che non occupano dipendenti;
 i datori di lavoro che si avvalgono soltanto di prestatori d'opera
occasionali;
 i committenti che si avvalgono solo di collaboratori parasubordinati
(co.co.co., con e senza progetto, mini co.co.co., ecc.), soggetti o meno
all'assicurazione Inail;
 gli associanti in partecipazione che occupano associati d'opera, che
apportano una prestazione di lavoro o mista.
Di norma, queste categorie di soggetti devono chiedere alla Asl competente per
territorio il formale esonero, fatte salve le eventuali, differenti disposizioni
vigenti a livello regionale.
Il registro in parola deve altresì essere:
 conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958
(e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall' ASL di
competenza.
 tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con
inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le eventuali correzioni devono
essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.
 conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall’ultima
registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione.
Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all’aperto in genere, le imprese di pubblici
servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di
breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e
privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto
nella sede dell’impresa.
E’ possibile utilizzare, in alternativa al predetto modello ministeriale, dei sistemi
automatici di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati, costituiti da schede
individuali, comunque soggette all'obbligo di preventiva vidimazione da parte
della Asl competente per territorio, anche al fine di usufruire del conseguente
decentramento delle registrazioni, utilizzando la procedura amministrativa automatizzata
prevista.
Al riguardo, è bene precisare che le aziende con più unità produttive dislocate sul
territorio che intendono accentrare le registrazioni utilizzando il predetto registro
informatico, devono chiedere una specifica autorizzazione al Ministero del
lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - per poter
ricondurre le registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate
strutture amministrative.
Come sopra anticipato, il Registro infortuni deve essere legato e numerato in ogni
pagina e, prima di essere messo in uso, deve essere presentato al Servizio
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.P.S.A.L.) della Asl
territorialmente competente per essere vidimato, con riferimento a un'unica Posizione
assicurativa territoriale (Pat) Inail, anche quando l'azienda è titolare presso l'Istituto di
più di una Pat, pure se riferite allo stesso luogo di lavoro.
Ad ogni modo, prima di essere presentato alla Asl per la vidimazione, il registro
infortuni deve essere opportunamente intestato, indicando:
 la ragione sociale dell'azienda;
 l'indirizzo dell'insediamento produttivo interessato;
 l'eventuale sede legale aziendale;
 il numero della Pat Inail, ma solo se i dipendenti sono soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La Asl, dopo aver accertata la conformità del registro infortuni al modello ministeriale,
effettua la vidimazione, che è l'operazione che, in un certo senso, ufficializza il
documento, e consiste nel vistare e bollare ciascun foglio, apponendo dei timbri a secco
o a inchiostro, e nel redigere una dichiarazione nell'ultima pagina, che riporta il numero
dei fogli di cui si compone il registro e la data del rilascio.
In molte regioni, per richiedere alla Asl la vidimazione del registro infortuni, occorre
compilare un apposito modulo di richiesta e pagare una specifica tassa, di
importo variabile a livello locale. In altre regioni, invece, la vidimazione in parola
non è più necessaria.
Rammentiamo, infatti, che la Regione Lombardia nel perseguire la semplificazione
amministrativa nell’ambito del proprio servizio sanitario, ha disposto (art.2, L.R.
n.8/2007 – BUR 6.4.2007), tra i vari certificati, documenti e adempimenti (allegato A
alla citata legge regionale), l’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro
degli infortuni. La predetta disposizione decorre dal 7 aprile 2007
conseguentemente, per le sedi/unità produttive ubicate nel territorio
lombardo il registro infortuni va aggiornato e conservato, secondo quanto
stabilito dal DM 12 settembre 1958, dall’art.4, c.5, lettera o), del Dlgs 626/1994 (e
successive modificazioni) e dal DM 5.12.1996, senza più l’obbligo di sottoporlo
preventivamente alla relativa vidimazione da parte dell’ASL competente.
Al riguardo, è bene osservare che la direzione Regionale del lavoro della Lombardia
(nota 215/D, 3.5.2007) ha precisato che il datore di lavoro è tenuto ad
apporre, sul registro, la data in cui lo stesso viene messo in uso. Tale data
sarà quella di riferimento (nel caso in cui il registro non venga utilizzato, per
mancanza di eventi) per la decorrenza dell’obbligo di conservazione (4 anni
dalla data di vidimazione, per la Regione Lombardia, quindi, dalla data della messa
in uso del registro).
Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai
lavoratori dipendenti che comportino inabilità con assenza dal lavoro di almeno un
giorno escluso quello dell’evento. Restano esclusi dall’obbligo di registrazione, gli
infortuni che non abbiano determinato alcuna assenza dal lavoro, se non il
tempo necessario per il primo soccorso e che non vada oltre il normale orario di lavoro
della giornata lavorativa.
Diversamente, invece, alcuna dottrina ritiene opportuno che vengano comunque
registrati gli infortuni a rischio biologico, anche se non comportano
astensione dal lavoro: vale a dire quegli infortuni causati da punture, tagli,
abrasioni o contatti con materiali anche solo potenzialmente infetti, al fine
di disporre di maggiori elementi utili per la corretta redazione del documento di
valutazione dei rischi previsto dalla legge.
Più nello specifico, il modello ministeriale di registro infortuni (decreto ministeriale
12 settembre 1958) prevede l'obbligatoria annotazione, entro 24 ore da quando
l'infortunio è avvenuto:
1. del numero d'ordine del registro infortuni;
2. della data dell'infortunio e di quella in cui il lavoratore ha abbandonato il
lavoro;
3. il cognome e il nome dell'infortunato;
4. l'età, il reparto e la qualifica professionale dell'infortunato.
Se l'azienda non è organizzata in reparti distinti, l'indicazione del reparto può essere
omessa; mentre la qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto
alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore.
5. le cause e le circostanze dell'infortunio, vale a dire una sommaria
descrizione dell'infortunio, che deve comprendere la natura del lavoro svolto al
momento dell'evento, il modo in cui è accaduto l'incidente, le cause che lo hanno
provocato e le circostanze che vi hanno concorso;
6. la natura e la sede anatomica delle lesioni fisiche riportate, che devono
essere annotate sulla base delle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato
medico;
7. le conseguenze dell'infortunio, che possono essere rappresentate:
a. da un'inabilità temporanea, quando l'infortunio comporta un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento;
b. da un'inabilità permanente, quando l'infortunio riduce in tutto o in parte,
ma per tutta la vita, l'attitudine al lavoro; ovvero dal decesso del lavoratore.
La registrazione delle conseguenze dell'evento deve essere effettuata dopo la
comunicazione degli esiti degli infortuni da parte dell'Inail, se il lavoratore è soggetto
all'obbligo assicurativo; mentre se non lo è, si dovrà registrare quanto risulta dal
referto medico rilasciato all'infortunato.
8. i giorni di assenza per inabilità temporanea, che devono essere computati in
base alle giornate di calendario comprese fra il primo giorno di assenza e quello
precedente la data di ripresa del lavoro, ovvero la data in cui il lavoratore avrebbe
dovuto riprendere il lavoro, includendo anche i giorni di franchigia, le domeniche e i
giorni festivi;
9. il grado percentuale di invalidità permanente, che deve essere registrato in
base alla definizione dell'infortunio fatta dall'Inail.
Se si tratta di lavoratori non soggetti all'assicurazione Inail, la registrazione
deve essere effettuata in base alla tabella di valutazione del grado di inabilità
permanente prevista dalla legge sull'assicurazione infortuni.
10. la data in cui l'infortunato ha effettivamente ripreso il lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto costantemente e tempestivamente aggiornato a
cura dell'azienda, e i relativi dati, in uno con quelli delle malattie professionali,
devono essere portati a conoscenza da parte del datore di lavoro (DLgs 626/94,
art.9, comma 2, lettera d) e art.19, comma 1, lettera e):
 al servizio di prevenzione e protezione dai rischi
 al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art.10 DLgs 626/94) è tenuto a trasmettere alla ASL
competente una relazione sull’andamento degli infortuni (nonché delle
malattie professionali) della propria azienda, elaborata in base ai dati degli ultimi
3 anni del registro infortuni.
Come sopra anticipato, il registro infortuni deve essere obbligatoriamente conservato
presso l'azienda intestataria per almeno quattro anni dalla data dell'ultima
registrazione, ovvero dalla data di vidimazione o da quella di istituzione (in
Lombardia) se non è mai stato utilizzato.
Per lo stesso periodo di quattro anni devono essere conservati gli eventuali
registri infortuni già vidimati, che dovessero risultare annullati, danneggiati,
deteriorati, usurati, ecc., già utilizzati o meno per le registrazioni.
Nel caso di smarrimento, furto, incendio, distruzione e comunque di perdita definitiva
dei registri infortuni già vidimati, è necessario che il legale rappresentante
aziendale presenti apposita denuncia alle competenti autorità di pubblica
sicurezza (Polizia di stato o Carabinieri) del luogo. Successivamente, esibendo copia
della denuncia inoltrata, si presenti presso gli uffici della Asl competente per
chiedere il rilascio e la vidimazione di un nuovo registro infortuni a norma di
legge.
In alcune regioni è consentito, quale alternativa alla citata procedura,
sottoscrivere un'apposita autocertificazione, rappresentata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare alla Asl per ottenere un
nuovo registro infortuni. È evidente che se l'azienda ha sede e opera nel
territorio della regione Lombardia – dove non sussiste l’obbligo della vidimazione
- la perdita o la distruzione del registro infortuni non impone la necessità di
attivare la procedura in precedenza indicata.
Le numerose vicende legislative che hanno riguardato il registro infortuni hanno
determinato rilevanti effetti anche sul sistema sanzionatorio, facendo sorgere tra gli
addetti lavori alcuni dubbi al riguardo, al punto da generare dei dissidi che hanno
dato origine a diversi orientamenti in materia.
Ricordiamo, infatti, che, prima delle novità apportate dal DL 81/2008, la
mancata istituzione, l'irregolare tenuta e conservazione del registro infortuni
erano punite, ai sensi dell'ormai abrogato D.Lgs. n. 626/1994, con l'irrogazione di
una pesante sanzione amministrativa pecuniaria che, così come aggiornata nel
tempo, andava da un minimo di € 2.580,00 a un massimo di € 15.495,00, a
carico sia del datore di lavoro che del dirigente.
Preso atto che la norma sanzionatoria (D.Lgs. n. 626/1994) è stata abrogata,
alcuni commentatori erano concordi nel fatto che in caso di mancata istituzione,
irregolare tenuta e conservazione del registro, non si sarebbe potuta applicare
alcuna sanzione.
Altri autori, invece, più credibilmente, sostenevano che, nonostante la norma
sanzionatoria (D.Lgs. n. 626/1994) sia stata abrogata, il Testo unico della sicurezza
(D.Lgs. n. 81/2008) ha comunque mantenuto in vigore (sino all’emanazione del
SINP), le previgenti norme che disciplinavano il registro infortuni e di
conseguenza il preesistente oneroso regime sanzionatorio (minimo di €
2.580,00 a un massimo di € 15.495,00, a carico sia del datore di lavoro che del
dirigente).
Una terza corrente, infine, discettando in modo più che dotto sul groviglio di norme e
di rinvii di cui è pieno il citato Testo unico della sicurezza, è arrivata a concludere
che la sanzione da applicare sarebbe stata quella di cui all'art. 55, c. 4, lett.
g), che va da un minimo di soli € 1.000,00 a un massimo di € 4.000,00.
A dipanare ogni dubbio in merito al corretto regime sanzionatorio è
intervenuta – in risposta ad un interpello proposto dai consulenti del lavoro - la
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
istituita presso il Ministero del Lavoro (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali -
Commissione per gli interpelli 27.3.2014 n. 9).
In primo luogo, la predetta Commissione precisa che - in attesa
dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del
DLgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che,
pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative
disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte
le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Nel suddetta risposta viene altresì precisato che il predetto registro deve essere :
 vidimato presso l'ASL competente per territorio, ad eccezione delle Regioni che
hanno abolito tale prassi ( es. Regione Lombardia)
Orientamento 1:
nessuna sanzione
Orientamento 2:
sanzione da €
2.580,00 a € 15.495
Orientamento 3:
sanzione da €
1.000,00 a € 4.000
Le precisazioni
del ministero
11
 conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
Il chiarimento più importante concerne, invece, come detto, il corretto regime
sanzionatorio in presenza delle suddette violazioni (mancata tenuta o
vidimazione del registro infortuni). In presenza delle suddette violazioni è prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3 del
DLgs. 626/1994 che punisce il datore di lavoro e il dirigente con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 2.580 ad € 15.490 euro, in quanto l'importo
originario (da € 516,46 ad € 3.098.74) è stato elevato, quintuplicato, dall’art. 1, comma
1177, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), con effetto dal 1 gennaio 2007.

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