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DICHIARAZIONE IRAP 2014 NOVITÀ

DICHIARAZIONE IRAP 2014
NOVITÀ

  1. Dichiarazione Irap – Novità 2014
  1. Soggetti passivi Irap
  1. Modalità e termini di presentazione
  1. Termini di versamento delle imposte
  1. Modello Irap 2014 – Correzione della dichiarazione
  1. Dati del contribuente
  1. Invio agli intermediari del preavviso telematico di irregolarità e firma della dichiarazione


1. DICHIARAZIONE IRAP – NOVITÀ 2014
Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014 ha approvato, con le istruzioni, il Modello Irap 2014 che persone fisiche (Quadro IQ), società di persone (Quadro IP), società di capitali (Quadro IC), enti non commerciali (Quadro IE) ed Amministrazioni pubbliche (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l’anno d’imposta 2013.
La dichiarazione Irap non può essere presentata in forma unificata (vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve essere inviata, in forma autonoma, esclusivamente on line all’Agenzia delle Entrate, che provvederà poi all’invio della dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
La struttura del Modello Irap 2014 comprende:
  • il frontespizio;
  • una serie di quadri, differenziati a seconda del soggetto passivo, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i Quadri IQ per le persone fisiche, IP per le società di persone, IC per le società di capitali, IE per gli enti non commerciali e IK per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
  • il Quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta e per i dati di versamento;
  • il Quadro IS composto da prospetti vari funzionali alla determinazione dell’imposta.
Nella dichiarazione Irap gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a tale limite (ad es. euro 75,50 diventa euro 76; euro 65,62 diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).
Il Modello Irap 2014 presenta le novità illustrate di seguito.
Frontespizio
TIPO di DICHIARAZIONE: in questo riquadro è presente la nuova casella «Immobili sequestrati esenti», che deve essere barrata qualora la dichiarazione, presentata dall’amministratore giudiziario, sia riferita ad immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca esenti da imposta di cui all’art. 51, co. 3-bis, D.Lgs. 159/2011.
Inoltre, con riferimento alla casella «Eventi eccezionali», è stato previsto il nuovo codice 2, utilizzabile dai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013. Il codice 3 va indicato dai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa al 12.2.2011 nei Comuni di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di immigranti dal Nord Africa, con riguardo alla sospensione delle scadenze relative agli adempimenti e ai versamenti tributari, differita al 31.12.2013 dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
SOGGETTI DIVERSI dalle PERSONE FISICHE: in questo riquadro è stato variato il campo «Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione», in cui ora si riporta, in alternativa alla data di approvazione del bilancio o rendiconto, la data di efficacia giuridica della fusione o scissione. Deve essere indicata, nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, se diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell’operazione straordinaria.
VISTO di CONFORMITÀ: il riquadro «Visto di conformità» è riservato al responsabile del Caf o al professionista per l’apposizione del visto di conformità. In base all’art. 1, co. 574, L. 147/2013, analogamente a quanto già stabilito ai fini Iva, per poter utilizzare nel Modello F24 i crediti Irpef, Ires, Irap in compensazione con ritenute alla fonte o imposte sostitutive per importi oltre i 15.000 euro annui è necessario il visto di conformità di cui all’art. 35, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997.
In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’art. 1, co. 4, D.P.R. 322/1998, dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, co. 2, D.M. 164/1999.
Novità dei Quadri IQ, IP, IC ed IE
TRANSFER PRICING: l’art. 1, co. da 281 a 284, L. 147/2013 ha previsto che la disciplina in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni di cui all’art. 110, co. 7, D.P.R. 917/1986 sia applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007. Poiché l’applicazione è retroattiva, fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200%); sono confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo alla data del 31.12.2013.
ALTRE VARIAZIONI in AUMENTO: negli specifici righi riservati alle «Altre variazioni in aumento» – vale a dire nei righi IQ33, IP37, IC51 ed IE26 – è presente il nuovo campo 1 «Errori contabili», che va compilato con l’ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione integrativa, contabilizzati nel Conto economico relativo a periodi d’imposta successivi.
ALTRE VARIAZIONI in DIMINUZIONE: anche negli specifici righi riservati alle «Altre variazioni in diminuzione» – vale a dire nei righi IQ37, IP43, IC57 ed IE30 – è presente il nuovo campo 1 «Errori contabili» che va utilizzato per indicare l’ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione integrativa, contabilizzati nel Conto economico relativo a periodi d’imposta successivi.
DEDUZIONI IRAP per il PERSONALE: nel Modello Irap 2014 sono state riorganizzate le deduzioni Irap per il personale. Infatti la deduzione di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 446/1997 è stata collocata direttamente nei singoli quadri e, rispettivamente, nei righi IQ61, IP67, IC66 ed IE54. In tali righi devono essere riportate le deduzioni Irap per il personale come risultanti dalla Sezione I del Quadro IS «Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97».
Ai sensi della citata lett. a) sono previste:
  • la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (n. 1 – rigo IS1);
  • la deduzione forfetaria di euro 4.600 o euro 9.200 per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso del periodo d’imposta (nn. 2 e 3 – rigo IS2). Il D.L. 201/2011 ha elevato tali importi, rispettivamente, a euro 10.600 ed euro 15.200, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni;
  • la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali (n. 4 – rigo IS3);
  • la deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo (n. 5 – rigo IS4).
Nei righi successivi vanno indicate le altre deduzioni Irap spettanti («Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti», «Deduzione per ricercatori» e «Ulteriore deduzione»).
Novità del Quadro IR
Nel Quadro IR va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della Regione (o della Provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.
Il quadro è suddiviso in quattro sezioni:
  • la prima e la seconda devono essere compilate da parte dei soggetti che hanno determinato il valore della produzione nei Quadri IQ, IP, IC, IE e IK (Sezioni II e III) e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell’imposta e i dati concernenti il versamento dell’imposta;
  • la terza e la quarta sono riservate alle Amministrazioni pubbliche che hanno determinato il valore della produzione derivante dall’attività istituzionale nella Sezione I del Quadro IK e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell’imposta e i dati concernenti i versamenti di acconto e saldo e l’indicazione del codice fiscale del funzionario delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi per il versamento dell’Irap.
MAGGIORAZIONE per MOLISE, CALABRIA e CAMPANIA: per queste Regioni, che non hanno raggiunto un accordo per la copertura del disavanzo del settore sanitario, è ancora applicabile la maggiorazione delle aliquote Irap dello 0,15% già in vigore per l’anno 2012.
DATI CONCERNENTI il VERSAMENTO dell’IMPOSTA: nella Sezione II del Quadro IR sono presenti le novità:
  • credito d’imposta: è stato modificato il rigo IR22, in cui si indica l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta evidenziati nel Quadro RU del Modello Unico 2014 utilizzati a scomputo dell’Irap dovuta per il 2013, fino a concorrenza dell’imposta (rigo IR21);
  • credito riversato da atti di recupero: nel rigo IR25 «Acconti versati» è presente il nuovo campo 2 «Credito riversato da atti di recupero», da utilizzare per indicare l’importo del credito versato nel 2013 (al netto di sanzioni ed interessi), per effetto della notifica dell’atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’utilizzo indebito in compensazione del credito Irap esistente ma non disponibile. In tal modo, il credito riversato è rigenerato ed equiparato a quello del 2013;
  • eccedenza di versamento a saldo: dal rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» è stato tolto il campo 2 presente nel modello dello scorso anno. Nella dichiarazione 2014 deve, pertanto, essere indicato l’importo dell’eccedenza di versamento a saldo rispetto a quanto dovuto per il 2013 e l’eventuale credito 2013 riversato spontaneamente in quanto utilizzato in misura eccedente rispetto a quello maturato (rigo IR27) o in misura oltre il limite di euro 700.000.
Novità del Quadro IS – Prospetti vari
Nel Quadro IS è stata inserita la Sezione VII «Rideterminazione dell’acconto» (rigo IS32) riguardante l’indicazione dell’acconto Irap rideterminato per il 2013 utilizzando il metodo storico ai sensi dell’art. 1, co. 501, ultimo periodo, Legge di Stabilità 2013 che, modificando l’art. 164, D.P.R. 917/1986, ha stabilito la riduzione dal 2013 dal 40% al 20% della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli automezzi, con effetto già ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il 2013.
Inoltre sono state introdotte 4 nuove sezioni:
  • Sezione XI «GEIE»;
  • Sezione XII «Deduzione/detrazione regionale», utilizzabile per indicare la fruizione delle deduzioni e/o detrazioni regionali (Piemonte, Provincia di Trento, Toscana, Provincia di Bolzano e Umbria), indicate nel campo 4 della Sezione I del Quadro IR;
  • Sezione XIII «Errori contabili» che si utilizza per la correzione degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, qualora la relativa dichiarazione non sia più rettificabile in base all’art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998;
  • Sezione XIV «Zone franche urbane».
Acconto Irap 2014 previsionale
L’art. 2, D.L. 66/2014 ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i soggetti «solari»), l’aliquota Irap ordinaria è fissata al 3,50%, quella applicabile ai soggetti ex art. 5, D.Lgs. 446/1197 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori è fissata al 3,80%, quella applicabile a banche ed enti e società finanziari è fissata al 4,20%, quella applicabile alle imprese di assicurazione è fissata al 5,30% e quella applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi è fissata all’1,70% (modifica degli artt. 16, co. 1 e 1-bis, e 45, co. 1, D.Lgs. 446/1997).
Inoltre, è disposto che le Regioni abbiano la facoltà di variare le aliquote Irap (non per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi) fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali (modifica dell’art. 16, co. 3, D.Lgs. 446/1997).
2. SOGGETTI PASSIVI IRAP
Il presupposto per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo dell’Irap l’attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato.
Infatti, ai sensi della lett. e-bis) dell’art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono soggetti passivi Irap le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:
  • Stato ed enti locali territoriali (Regioni, Province, Comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni);
  • aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • amministrazioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica, e gli organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale;
  • istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed istituzioni universitarie;
  • istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.);
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Non sono, invece, soggetti all’imposta gli Stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle Regioni in regime di extraterritorialità (C.M. 26.7.2000, n. 148).
3. MODALITÀ e TERMINI
di PRESENTAZIONE
I contribuenti, non tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare la dichiarazione Irap in forma autonoma e non più, come in passato, unendola al frontespizio del Modello Unico. Come stabilito per la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata (Modello Unico), e la dichiarazione Iva autonoma, anche la dichiarazione Irap autonoma per le persone fisiche, le società semplici, le S.n.c. e le S.a.s. nonché per le società ed associazioni equiparate deve essere presentata «a regime», esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per i soggetti Ires e per gli enti commerciali e non commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito all’ultimo giorno del nono mese (era il settimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
  • direttamente;
  • tramite intermediari abilitati;
  • tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico.
I contribuenti soggetti ad Ires per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31.12.2013 non devono utilizzare il modello approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014, ma quello approvato l’anno precedente.
I contribuenti diversi da quelli soggetti ad Ires, per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31.12.2013, devono utilizzare il modello approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014, purché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il modello approvato l’anno precedente.
La dichiarazione Irap deve essere presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solamente se vi è esercizio provvisorio: in questo caso, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.
Estinzione di un soggetto e prosecuzione dell’attività
da parte di un altro
Qualora si siano verificate l’estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, il nuovo soggetto deve presentare:
  • la propria dichiarazione Irap;
  • una dichiarazione Irap per ogni soggetto estinto, indicando tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio e la data in cui l’attività è cessata.
Soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni
Sono obbligati a presentare in via telematica, con il servizio Entratel, le dichiarazioni (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:
  • i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva;
  • i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770);
  • le società e gli enti di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all’Ires, ad esclusione degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle Province e delle Regioni;
  • i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’elenco dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell’art. 3, D.P.R. 322/1998.
4. TERMINI di VERSAMENTO
delle IMPOSTE
Ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall’art. 2, D.L. 63/2002, conv. con modif. dalla L. 112/2002, e in base alle scadenze fissate dal D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, i soggetti che presentano la dichiarazione Irap e determinano l’imposta secondo le regole previste per le società commerciali, effettuano il versamento delle imposte eventualmente dovute a saldo e in acconto, risultanti dalla dichiarazione:
  • entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta senza maggiorazioni, ovvero
  • entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza sopra indicato con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Soggetti Ires che approvano il bilancio
oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Per tali soggetti la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio, anziché alla data di chiusura del periodo d’imposta. Infatti, i soggetti Ires che, in base a disposizioni di legge (ad es. norme specifiche del settore assicurativo o creditizio), approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio devono versare il saldo di Ires e Irap risultante dalle relative dichiarazioni, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, senza applicazione di interessi.
Se, diversamente, il bilancio non viene approvato nel termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di approvazione stesso.
5. MODELLO IRAP 2014 –
CORREZIONE della DICHIARAZIONE
Se il contribuente intende, prima della scadenza del termine di presentazione (pertanto, per quest’anno, entro il 30.9.2014), rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva nei termini».
Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Dichiarazione integrativa a favore
Nella Sezione «Tipo di dichiarazione» del frontespizio del Modello Irap 2014, in aggiunta alle caselle «Correttiva nei termini» (da barrare per correggere errori o integrare le omissioni entro le scadenze ordinarie) e «Dichiarazione integrativa» (da barrare per correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/omissioni da cui derivi per il contribuente un minor debito o un maggior credito), è presente la casella «Dichiarazione integrativa a favore».
Tale casella va barrata nel caso di presentazione, entro il termine previsto per presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, della dichiarazione per correggere errori/omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito o di un minor credito per il contribuente, ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In questo caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 oppure chiesto a rimborso.
6. DATI del CONTRIBUENTE
Nel campo riservato ai dati del contribuente è presente la casella «Dichiarazione Unico», in cui deve essere indicato uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di Modello Unico 2014 che il contribuente deve presentare ai fini dell’imposta sui redditi per il periodo d’imposta 2013:
  • 1 – Modello Unico Persone fisiche;
  • 2 – Modello Unico Società di persone;
  • 3 – Modello Unico Società di capitali;
  • 4 – Modello Unico Enti non commerciali.
Il codice 4 deve essere indicato anche dalle Amministrazioni pubbliche ed enti non assoggettati ad Ires.
Per i soggetti non residenti in Italia, che operino attraverso una stabile organizzazione, base fissa o ufficio ovvero eserciti un’impresa agricola in Italia, devono essere indicati lo Stato estero di residenza, il codice dello Stato estero desunto dall’elenco dei Paesi e territori esteri riportato nell’appendice alle Istruzioni al modello Irap e il codice di identificazione fiscale estero.
7. INVIO agli INTERMEDIARI del PREAVVISO TELEMATICO
di IRREGOLARITÀ e FIRMA della DICHIARAZIONE
Nella Sezione «Firma della dichiarazione», in cui si evidenziano i quadri che sono stati compilati, è presente la casella da barrare per indicare l’opzione del contribuente di far inviare l’eventuale preavviso bonario di irregolarità direttamente in via telematica all’intermediario incaricato alla presentazione telematica della propria dichiarazione, anziché ricevere direttamente presso il proprio domicilio fiscale il preavviso cartaceo inviato con raccomandata.
L’avviso bonario previsto dall’art. 6, co. 5, L. 212/2000 è emesso qualora dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali ai fini di redditi, Iva, Irap e 770 (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972) emerga un maggior debito d’imposta o un minor rimborso.
Impegno alla presentazione telematica
L’intermediario deve comunicare l’accettazione a ricevere il suddetto preavviso telematico barrando l’apposita casella («Ricezione avviso telematico») nella Sezione «Impegno alla presentazione telematica».
In caso di accettazione da parte dell’intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso telematico relativo ad un’imposta da versare o a un minor rimborso spettante, l’intermediario dovrà informarne i propri clienti, i quali potranno beneficiare della riduzione della sanzione al 10% (1/3 del 30%) delle imposte non versate o versate in ritardo in caso in pagamento entro 90 giorni dall’invio telematico dell’avviso all’intermediario.
In tale sezione, inoltre, per indicare l’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente o dal soggetto che la trasmette, si deve riportare, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2.
Ricevuta di presentazione telematica
I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano l’impegno a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, ed entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, rilasciano la dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.
Sottoscrizione della dichiarazione
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella «Codice di carica» riportata nelle Istruzioni alla dichiarazione (ad es. codice 1 per il rappresentante legale, negoziale o di fatto, e codice 14 per il soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione).
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:
  • dal revisore contabile (codice 1 nella casella «Soggetto»);
  • dal responsabile della revisione (ad es. il socio o l’amministratore) se si tratta di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, nella casella «Soggetto» va indicato il codice 2). Inoltre, va compilato un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella «Soggetto» il codice 3 senza compilare il campo firma;
  • dal Collegio sindacale. In tal caso nella casella «Soggetto» va indicato, per ciascun membro, il codice 4.
Inoltre, il soggetto che effettua il controllo contabile deve indicare il proprio codice fiscale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

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Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti