DICHIARAZIONE
IRAP 2014
NOVITÀ
- Dichiarazione Irap – Novità 2014
- Soggetti passivi Irap
- Modalità e termini di presentazione
- Termini di versamento delle imposte
- Modello Irap 2014 – Correzione della dichiarazione
- Dati del contribuente
- Invio agli intermediari del preavviso telematico di irregolarità e firma della dichiarazione
1.
DICHIARAZIONE IRAP – NOVITÀ 2014
Il
Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014 ha approvato, con le
istruzioni, il Modello Irap 2014 che persone fisiche
(Quadro IQ), società di persone (Quadro IP), società di
capitali (Quadro IC), enti non commerciali (Quadro IE) ed
Amministrazioni pubbliche (Quadro IK) devono utilizzare per la
dichiarazione ai fini Irap per l’anno d’imposta 2013.
La
dichiarazione Irap non può essere presentata in forma
unificata (vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve
essere inviata, in forma autonoma, esclusivamente on
line all’Agenzia delle Entrate, che provvederà poi all’invio
della dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di
domicilio fiscale del soggetto passivo.
La
struttura del Modello Irap 2014 comprende:
- il frontespizio;
- una serie di quadri, differenziati a seconda del soggetto passivo, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i Quadri IQ per le persone fisiche, IP per le società di persone, IC per le società di capitali, IE per gli enti non commerciali e IK per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
- il Quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta e per i dati di versamento;
- il Quadro IS composto da prospetti vari funzionali alla determinazione dell’imposta.
Nella
dichiarazione Irap gli importi devono essere indicati in unità
di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione
decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto
se inferiore a tale limite (ad es. euro 75,50 diventa euro 76; euro
65,62 diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).
Il
Modello Irap 2014 presenta le novità illustrate
di seguito.
Frontespizio
TIPO
di DICHIARAZIONE: in questo riquadro è presente la nuova
casella «Immobili sequestrati esenti», che deve essere
barrata qualora la dichiarazione, presentata dall’amministratore
giudiziario, sia riferita ad immobili oggetto di
provvedimenti di sequestro e confisca esenti da
imposta di cui all’art. 51, co. 3-bis, D.Lgs. 159/2011.
Inoltre,
con riferimento alla casella «Eventi eccezionali», è stato
previsto il nuovo codice 2, utilizzabile dai soggetti colpiti
dagli eventi meteorologici verificatisi in Sardegna nel mese di
novembre 2013. Il codice 3 va indicato dai soggetti con
domicilio fiscale o sede operativa al 12.2.2011 nei Comuni di
Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata
all’afflusso di immigranti dal Nord Africa, con riguardo alla
sospensione delle scadenze relative agli adempimenti e ai versamenti
tributari, differita al 31.12.2013 dalla L. 147/2013 (Legge di
Stabilità 2014).
SOGGETTI
DIVERSI dalle PERSONE FISICHE: in questo riquadro è stato
variato il campo «Data bilancio/rendiconto o effetto
fusione/scissione», in cui ora si riporta, in alternativa alla
data di approvazione del bilancio o rendiconto, la data di efficacia
giuridica della fusione o scissione. Deve essere indicata,
nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa
alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo
d’imposta e la data in cui ha effetto l’operazione straordinaria,
la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione
totale, se diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali
dell’operazione straordinaria.
VISTO
di CONFORMITÀ: il riquadro «Visto di conformità» è
riservato al responsabile del Caf o al professionista per
l’apposizione del visto di conformità. In base all’art. 1, co.
574, L. 147/2013, analogamente a quanto già stabilito ai fini Iva,
per poter utilizzare nel Modello F24 i crediti Irpef,
Ires, Irap in compensazione con ritenute alla fonte o
imposte sostitutive per importi oltre i 15.000 euro annui è
necessario il visto di conformità di cui all’art.
35, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997.
In
alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti
di cui all’art. 1, co. 4, D.P.R. 322/1998, dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai
contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui
all’art. 2409-bis c.c., attestante l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 2, co. 2, D.M. 164/1999.
Novità
dei Quadri IQ, IP, IC ed IE
TRANSFER
PRICING: l’art. 1, co. da 281 a 284, L. 147/2013 ha previsto
che la disciplina in materia di prezzi di trasferimento
praticati nelle operazioni di cui all’art. 110, co. 7,
D.P.R. 917/1986 sia applicabile alla determinazione del valore
della produzione netta ai fini Irap anche per i periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007.
Poiché l’applicazione è retroattiva, fino al 2012 non è
irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione ai sensi dell’art.
1, co. 2, D.Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200%); sono confermate le
sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento divenuto
definitivo alla data del 31.12.2013.
ALTRE
VARIAZIONI in AUMENTO: negli specifici righi riservati alle
«Altre variazioni in aumento» – vale a dire nei righi
IQ33, IP37, IC51 ed IE26 – è presente il nuovo campo 1 «Errori
contabili», che va compilato con l’ammontare dei componenti
positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza,
corrispondente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione
integrativa, contabilizzati nel Conto economico relativo a periodi
d’imposta successivi.
ALTRE
VARIAZIONI in DIMINUZIONE: anche negli specifici righi riservati
alle «Altre variazioni in diminuzione» – vale a dire nei
righi IQ37, IP43, IC57 ed IE30 – è presente il nuovo campo 1
«Errori contabili» che va utilizzato per indicare
l’ammontare dei componenti negativi non imputati nel
corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta
oggetto della dichiarazione integrativa, contabilizzati nel Conto
economico relativo a periodi d’imposta successivi.
DEDUZIONI
IRAP per il PERSONALE: nel Modello Irap 2014 sono state
riorganizzate le deduzioni Irap per il personale.
Infatti la deduzione di cui all’art. 11, co. 1, lett. a),
D.Lgs. 446/1997 è stata collocata direttamente nei singoli quadri
e, rispettivamente, nei righi IQ61, IP67, IC66 ed IE54. In tali
righi devono essere riportate le deduzioni Irap per il personale come
risultanti dalla Sezione I del Quadro IS «Deduzioni –
art. 11 D.Lgs. n. 446/97».
Ai
sensi della citata lett. a) sono previste:
- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (n. 1 – rigo IS1);
- la deduzione forfetaria di euro 4.600 o euro 9.200 per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato nel corso del periodo d’imposta (nn. 2 e 3 – rigo IS2). Il D.L. 201/2011 ha elevato tali importi, rispettivamente, a euro 10.600 ed euro 15.200, per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni;
- la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali (n. 4 – rigo IS3);
- la deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo (n. 5 – rigo IS4).
Nei
righi successivi vanno indicate le altre deduzioni Irap
spettanti («Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti», «Deduzione
per ricercatori» e «Ulteriore deduzione»).
Novità
del Quadro IR
Nel
Quadro IR va operata la ripartizione territoriale della base
imponibile in funzione della Regione (o della Provincia autonoma)
di produzione e la determinazione della corrispondente imposta
netta.
Il
quadro è suddiviso in quattro sezioni:
- la prima e la seconda devono essere compilate da parte dei soggetti che hanno determinato il valore della produzione nei Quadri IQ, IP, IC, IE e IK (Sezioni II e III) e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell’imposta e i dati concernenti il versamento dell’imposta;
- la terza e la quarta sono riservate alle Amministrazioni pubbliche che hanno determinato il valore della produzione derivante dall’attività istituzionale nella Sezione I del Quadro IK e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell’imposta e i dati concernenti i versamenti di acconto e saldo e l’indicazione del codice fiscale del funzionario delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi per il versamento dell’Irap.
MAGGIORAZIONE
per MOLISE, CALABRIA e CAMPANIA: per queste Regioni, che non
hanno raggiunto un accordo per la copertura del disavanzo del settore
sanitario, è ancora applicabile la maggiorazione delle
aliquote Irap dello 0,15% già in vigore per l’anno
2012.
DATI
CONCERNENTI il VERSAMENTO dell’IMPOSTA: nella Sezione II del
Quadro IR sono presenti le novità:
- credito d’imposta: è stato modificato il rigo IR22, in cui si indica l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta evidenziati nel Quadro RU del Modello Unico 2014 utilizzati a scomputo dell’Irap dovuta per il 2013, fino a concorrenza dell’imposta (rigo IR21);
- credito riversato da atti di recupero: nel rigo IR25 «Acconti versati» è presente il nuovo campo 2 «Credito riversato da atti di recupero», da utilizzare per indicare l’importo del credito versato nel 2013 (al netto di sanzioni ed interessi), per effetto della notifica dell’atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’utilizzo indebito in compensazione del credito Irap esistente ma non disponibile. In tal modo, il credito riversato è rigenerato ed equiparato a quello del 2013;
- eccedenza di versamento a saldo: dal rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» è stato tolto il campo 2 presente nel modello dello scorso anno. Nella dichiarazione 2014 deve, pertanto, essere indicato l’importo dell’eccedenza di versamento a saldo rispetto a quanto dovuto per il 2013 e l’eventuale credito 2013 riversato spontaneamente in quanto utilizzato in misura eccedente rispetto a quello maturato (rigo IR27) o in misura oltre il limite di euro 700.000.
Novità
del Quadro IS – Prospetti vari
Nel
Quadro IS è stata inserita la Sezione VII «Rideterminazione
dell’acconto» (rigo IS32) riguardante l’indicazione
dell’acconto Irap rideterminato per il 2013
utilizzando il metodo storico ai sensi dell’art. 1, co. 501,
ultimo periodo, Legge di Stabilità 2013 che, modificando l’art.
164, D.P.R. 917/1986, ha stabilito la riduzione dal 2013 dal
40% al 20% della deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi relativi agli automezzi, con effetto
già ai fini della determinazione dell’acconto dovuto
per il 2013.
Inoltre
sono state introdotte 4 nuove sezioni:
- Sezione XI «GEIE»;
- Sezione XII «Deduzione/detrazione regionale», utilizzabile per indicare la fruizione delle deduzioni e/o detrazioni regionali (Piemonte, Provincia di Trento, Toscana, Provincia di Bolzano e Umbria), indicate nel campo 4 della Sezione I del Quadro IR;
- Sezione XIII «Errori contabili» che si utilizza per la correzione degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, qualora la relativa dichiarazione non sia più rettificabile in base all’art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998;
- Sezione XIV «Zone franche urbane».
Acconto
Irap 2014 previsionale
L’art.
2, D.L. 66/2014 ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i
soggetti «solari»), l’aliquota Irap ordinaria è
fissata al 3,50%, quella applicabile ai soggetti ex art. 5,
D.Lgs. 446/1197 che esercitano attività di imprese concessionarie
diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori è
fissata al 3,80%, quella applicabile a banche ed enti e
società finanziari è fissata al 4,20%, quella applicabile
alle imprese di assicurazione è fissata al 5,30% e quella
applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi è fissata all’1,70%
(modifica degli artt. 16, co. 1 e 1-bis, e 45, co. 1, D.Lgs.
446/1997).
Inoltre,
è disposto che le Regioni abbiano la facoltà di
variare le aliquote Irap (non per il settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi) fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali (modifica dell’art. 16, co.
3, D.Lgs. 446/1997).
2.
SOGGETTI PASSIVI IRAP
Il
presupposto per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio
abituale, nel territorio delle Regioni, di attività
autonomamente organizzate dirette alla produzione o
allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo
dell’Irap l’attività esercitata dagli enti residenti,
compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato.
Infatti,
ai sensi della lett. e-bis) dell’art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997,
sono soggetti passivi Irap le Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:
- Stato ed enti locali territoriali (Regioni, Province, Comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni);
- aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- amministrazioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica, e gli organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed istituzioni universitarie;
- istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.);
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Non
sono, invece, soggetti all’imposta gli Stati esteri e
gli organismi internazionali che operano nel territorio delle
Regioni in regime di extraterritorialità (C.M.
26.7.2000, n. 148).
3.
MODALITÀ e TERMINI
di PRESENTAZIONE
di PRESENTAZIONE
I
contribuenti, non tenuti a presentare la dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi, devono presentare la
dichiarazione Irap in forma autonoma e
non più, come in passato, unendola al frontespizio del
Modello Unico. Come stabilito per la dichiarazione dei redditi, anche
in forma unificata (Modello Unico), e la dichiarazione Iva autonoma,
anche la dichiarazione Irap autonoma per le
persone fisiche, le società semplici, le S.n.c. e
le S.a.s. nonché per le società ed associazioni equiparate
deve essere presentata «a regime», esclusivamente in via
telematica, entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per
i soggetti Ires e per gli enti commerciali e non
commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito
all’ultimo giorno del nono mese (era il settimo mese)
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La
dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle
Entrate può essere trasmessa:
- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico.
I
contribuenti soggetti ad Ires per i quali il
periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31.12.2013
non devono utilizzare il modello approvato con il
Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014, ma quello approvato
l’anno precedente.
I
contribuenti diversi da quelli soggetti ad Ires,
per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente
al 31.12.2013, devono utilizzare il modello approvato
con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2014, purché lo
stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di
presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il
modello approvato l’anno precedente.
La
dichiarazione Irap deve essere presentata anche dai soggetti
in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di
liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo
sussiste solamente se vi è esercizio provvisorio: in questo
caso, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili
in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario
liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in
relazione ai singoli periodi d’imposta,
compresi nell’ambito della procedura, autonomamente
considerati.
Estinzione
di un soggetto e prosecuzione dell’attività
da parte di un altro
da parte di un altro
Qualora
si siano verificate l’estinzione di soggetti preesistenti
e la prosecuzione dell’attività da parte di altro
soggetto, il nuovo soggetto deve presentare:
- la propria dichiarazione Irap;
- una dichiarazione Irap per ogni soggetto estinto, indicando tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio e la data in cui l’attività è cessata.
Soggetti
tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni
Sono
obbligati a presentare in via telematica, con il
servizio Entratel, le dichiarazioni (direttamente ovvero
tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770);
- le società e gli enti di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all’Ires, ad esclusione degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle Province e delle Regioni;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’elenco
dei soggetti incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell’art. 3,
D.P.R. 322/1998.
4.
TERMINI di VERSAMENTO
delle IMPOSTE
delle IMPOSTE
Ai
sensi dell’art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall’art. 2,
D.L. 63/2002, conv. con modif. dalla L. 112/2002, e in base alle
scadenze fissate dal D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L.
248/2006, i soggetti che presentano la dichiarazione Irap e
determinano l’imposta secondo le regole previste per le società
commerciali, effettuano il versamento delle imposte
eventualmente dovute a saldo e in acconto,
risultanti dalla dichiarazione:
- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta senza maggiorazioni, ovvero
- entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza sopra indicato con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Soggetti
Ires che approvano il bilancio
oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Per
tali soggetti la scadenza per il versamento delle imposte è
legata alla data di approvazione del bilancio,
anziché alla data di chiusura del periodo d’imposta. Infatti, i
soggetti Ires che, in base a disposizioni di legge (ad
es. norme specifiche del settore assicurativo o creditizio),
approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio devono versare il saldo
di Ires e Irap risultante dalle relative dichiarazioni, compresa
quella unificata, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio, senza
applicazione di interessi.
Se,
diversamente, il bilancio non viene approvato nel
termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il versamento
deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di scadenza del termine di
approvazione stesso.
5.
MODELLO IRAP 2014 –
CORREZIONE della DICHIARAZIONE
CORREZIONE della DICHIARAZIONE
Se
il contribuente intende, prima della scadenza del termine di
presentazione (pertanto, per quest’anno, entro il 30.9.2014),
rettificare o integrare una dichiarazione già
presentata, deve compilare una nuova dichiarazione,
completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva
nei termini».
Dichiarazione
integrativa
Scaduti
i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente
può rettificare o integrare la stessa presentando,
secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione
originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue
parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto per
poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata
validamente presentata la dichiarazione originaria. Per
quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate
valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni
dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Dichiarazione
integrativa a favore
Nella
Sezione «Tipo di dichiarazione» del frontespizio del Modello Irap
2014, in aggiunta alle caselle «Correttiva nei termini» (da
barrare per correggere errori o integrare le omissioni entro le
scadenze ordinarie) e «Dichiarazione integrativa» (da
barrare per correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/omissioni
da cui derivi per il contribuente un minor debito o un maggior
credito), è presente la casella «Dichiarazione integrativa a
favore».
Tale
casella va barrata nel caso di presentazione, entro il termine
previsto per presentare la dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo, della dichiarazione per correggere
errori/omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un
maggior debito o di un minor credito per il
contribuente, ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In
questo caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione
può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24
oppure chiesto a rimborso.
6.
DATI del CONTRIBUENTE
Nel
campo riservato ai dati del contribuente è presente la casella
«Dichiarazione Unico», in cui deve essere indicato uno dei
seguenti codici in relazione alla tipologia di Modello Unico 2014 che
il contribuente deve presentare ai fini dell’imposta sui redditi
per il periodo d’imposta 2013:
- 1 – Modello Unico Persone fisiche;
- 2 – Modello Unico Società di persone;
- 3 – Modello Unico Società di capitali;
- 4 – Modello Unico Enti non commerciali.
Il
codice 4 deve essere indicato anche dalle Amministrazioni
pubbliche ed enti non assoggettati ad Ires.
Per
i soggetti non residenti in Italia, che operino attraverso una
stabile organizzazione, base fissa o ufficio ovvero eserciti
un’impresa agricola in Italia, devono essere indicati lo Stato
estero di residenza, il codice dello Stato estero desunto dall’elenco
dei Paesi e territori esteri riportato nell’appendice alle
Istruzioni al modello Irap e il codice di identificazione fiscale
estero.
7.
INVIO agli INTERMEDIARI del PREAVVISO TELEMATICO
di IRREGOLARITÀ e FIRMA della DICHIARAZIONE
di IRREGOLARITÀ e FIRMA della DICHIARAZIONE
Nella
Sezione «Firma della dichiarazione», in cui si evidenziano i
quadri che sono stati compilati, è presente la casella da barrare
per indicare l’opzione del contribuente di far
inviare l’eventuale preavviso bonario di irregolarità
direttamente in via telematica all’intermediario incaricato
alla presentazione telematica della propria dichiarazione, anziché
ricevere direttamente presso il proprio domicilio fiscale il
preavviso cartaceo inviato con raccomandata.
L’avviso
bonario previsto dall’art. 6, co. 5, L. 212/2000 è emesso
qualora dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali
ai fini di redditi, Iva, Irap e 770 (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e
54-bis, D.P.R. 633/1972) emerga un maggior debito d’imposta
o un minor rimborso.
Impegno
alla presentazione telematica
L’intermediario
deve comunicare l’accettazione a ricevere il suddetto
preavviso telematico barrando l’apposita casella («Ricezione
avviso telematico») nella Sezione «Impegno alla presentazione
telematica».
In
caso di accettazione da parte dell’intermediario, entro 30
giorni dal ricevimento del preavviso telematico relativo ad
un’imposta da versare o a un minor rimborso
spettante, l’intermediario dovrà informarne i propri
clienti, i quali potranno beneficiare della riduzione della
sanzione al 10% (1/3 del 30%) delle imposte non versate
o versate in ritardo in caso in pagamento entro 90 giorni
dall’invio telematico dell’avviso
all’intermediario.
In
tale sezione, inoltre, per indicare l’impegno a presentare in via
telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente o dal
soggetto che la trasmette, si deve riportare,
rispettivamente, il codice 1 o il codice 2.
Ricevuta
di presentazione telematica
I
soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano
l’impegno a trasmettere i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o
all’assunzione dell’incarico per la sua
predisposizione, ed entro 30 giorni dal termine previsto per
la presentazione in via telematica, rilasciano la
dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.
Sottoscrizione
della dichiarazione
La
dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità,
da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale
o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati
nella Tabella «Codice di carica» riportata nelle Istruzioni
alla dichiarazione (ad es. codice 1 per il rappresentante
legale, negoziale o di fatto, e codice 14 per il soggetto che
sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica
Amministrazione).
I
dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente,
compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito
riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
La
dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:
- dal revisore contabile (codice 1 nella casella «Soggetto»);
- dal responsabile della revisione (ad es. il socio o l’amministratore) se si tratta di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, nella casella «Soggetto» va indicato il codice 2). Inoltre, va compilato un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella «Soggetto» il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal Collegio sindacale. In tal caso nella casella «Soggetto» va indicato, per ciascun membro, il codice 4.
Inoltre,
il soggetto che effettua il controllo contabile deve indicare
il proprio codice fiscale.
La
nullità della dichiarazione è sanata se il
soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni
dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate.
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