SALDI
d'IMPOSTA 2013 e ACCONTI 2014
In
questa Circolare
- Termini di versamento
- Modalità di versamento
- Rateazione
- Determinazione degli acconti
- Saldo Iva
- Principali codici tributo
I
versamenti delle imposte dirette (come pure dell’Iva)
avvengono, in generale, seguendo il principio di autoliquidazione:
è il contribuente che determina l’importo dovuto nella
dichiarazione dei redditi.
Occorre
distinguere le diverse imposte, in quanto Irpef e Ires
seguono diverse regole, mentre l’Irap è dovuta secondo le
disposizioni previste per il soggetto obbligato al versamento.
Così,
per le persone fisiche e per le società di persone ed
equiparate l’acconto è stabilito nella stessa misura prevista per
l’Irpef; i soggetti Ires, invece, versano l’Irap secondo
le misure dell’imposta sul reddito delle società.
1.
TERMINI di VERSAMENTO
Tutti
i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi
quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il
16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014.
I
contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per
l’anno 2013 e prima rata di acconto per il 2014) nel periodo dal
17.6 al 16.7.2014 devono applicare sulle somme da versare la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo.
Gli
importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono
essere versati arrotondati all’unità di euro, così come
determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare
indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato
(acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola
generale dell’arrotondamento al centesimo di euro.
ESEMPIO
n. 1
|
Se
una rata di versamento del saldo (o anche del primo acconto)
risulta essere pari a:
trattandosi
di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente
nel Modello F24.
|
Per
le imposte diverse dall’Iva risultanti dalla dichiarazione
dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non
vanno effettuati né i versamenti né la compensazione delle singole
imposte (Irpef e addizionali).
I
termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati
al primo giorno feriale successivo.
ESEMPIO
n. 2
|
È
il caso dell’ultima rata di versamento del saldo (o del primo
acconto o anche del secondo acconto), dovuto da una persona
fisica, scadente il 30.11.2014: il termine viene prorogato ex
lege all’ 1.12.2014.
|
2.
MODALITÀ di VERSAMENTO
Tutti
i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il
Modello F24.
Il
versamento può avvenire anche a mezzo di compensazione di
crediti. Infatti, il contribuente ha la facoltà di compensare nei
confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti Locali,
Inail, Enpals) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e
dalle denunce periodiche contributive.
Il
Modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite
sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito
dovuti.
Il
pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il
Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la
compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a
zero per effetto della compensazione stessa.
I
crediti che risultano dal Modello Unico 2014 possono essere
utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della
chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la
dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
ESEMPIO
n. 3
|
Il
credito Irpef relativo al periodo d’imposta 2013 in via di
principio può essere compensato a partire dal mese di gennaio
2014 (fatte salve le limitazioni di cui si dirà a breve).
|
Si
ricorda che, ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241,
l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in
misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire
dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione da cui emerge. Inoltre, l’art. 10, co. 7, D.L.
78/2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva
annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto
di conformità nella dichiarazione.
A
decorrere dall’anno 2013, anche i contribuenti che intendono
utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui
redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive
delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui,
hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 1, co. 574, L. 27.12.2013, n.
147 (Legge di stabilità 2014), di richiedere l’apposizione del
visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali
emerge il credito.
Per
ulteriori approfondimenti si rinvia, quanto al credito Iva, al
Provvedimento Agenzia Entrate 21.12.2009 e le CC.MM. 23.12.2009, n.
57/E e 15.1.2010, n. 57/E e, quanto al credito di imposte dirette, ai
chiarimenti forniti in occasione di Telefisco; nel corso
dell’incontro tra Agenzia delle Entrate e stampa specializzata è
stato, ad esempio, chiarito che il limite di 15.000 euro che fa
scattare l’obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione di
riferimento per i crediti Ires, Irpef, Irap va riscontrato sul
singolo tributo e non sul monte compensazioni.
A
partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti
di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di
700.000 euro per ciascun anno solare.
Qualora
l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la
somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei
modi ordinari oppure può essere portata in compensazione
nell’anno solare successivo.
È
importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per
compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini
del limite massimo di 700.000 euro, anche se la compensazione viene
effettuata attraverso il Modello F24.
È
consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a
rimborso e importi da compensare.
Gli
importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in
compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 non devono essere
necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti
risultanti dalla dichiarazione.
ESEMPIO
n. 4
|
L’eccedenza
a credito Irpef può essere utilizzata per compensare altri debiti
(imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire
l’acconto Irpef.
|
Il
contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più
indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli
importi a credito:
- in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il Modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il Modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel Modello di dichiarazione ovvero anche nel Modello F24.
ESEMPIO
n. 5
|
Qualora
il contribuente abbia un saldo Irpef a credito e un debito a
titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di
imposta può indifferentemente:
Ancorché
sia stato scelto di evidenziare la compensazione nel Modello F24,
la compensazione mantiene la natura di compensazione tra importi
della medesima imposta e, quindi, non è computata entro il limite
di 700.000 euro di cui sopra.
|
I
crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche
effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione
di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni
periodiche Iva .
I
contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali
dell’eccedenza dell’Iva detraibile nel corso dell’anno possono,
in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.
I
crediti Inps risultanti dal Modello DM10/2 possono essere
compensati nel Modello F24 a partire dalla data di scadenza della
presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a
condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso
nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del Quadro I.
La
compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di
scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono
essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione
effettuata nel Quadro RR del Modello Unico 2014 relativo agli
iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai
professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori
autonomi dell’Inps.
La
compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di
presentazione della dichiarazione successiva.
I
crediti Inail utilizzabili in compensazione sono quelli
risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso.
Tali
crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la
successiva autoliquidazione.
Così
un credito derivante dall’autoliquidazione 2013/2014, scaduto il
18.2.2014, poteva essere utilizzato in compensazione dalla medesima
data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
L’eventuale
quota di credito che risulta non utilizzata alla data di scadenza
finale può essere oggetto di rimborso.
Non
possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti
di altri enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche
dell’Inail.
I
contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad
effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente:
- mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane S.p.a.;
- utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
2) tramite
gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che
aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate
ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia
delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle
banche e da Poste Italiane S.p.a.
I
contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare i
versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di
banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione),
oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento
utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del
sistema bancario e postale.
Nel
Modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati
anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale
si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili
sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare
correttamente le somme versate.
Il
versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul
conto corrente bancario o postale:
- con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
- con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- presso gli uffici postali;
- con assegni bancari e circolari nelle banche;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli
importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre
decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel
caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o
comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel
compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di Irpef e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di Iva.
3.
RATEAZIONE
Tutti
i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute
a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi
risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale),
ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere
versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale
deve essere completato entro il mese di novembre.
La
rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli
importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto
Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I
dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio
«Rateazione/Regione/Provincia» del Modello F24.
Sugli
importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del
4%, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto
del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza
della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si
ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati
all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I
contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il
pagamento della prima rata entro il 16.6.2014 ovvero entro il
16.7.2014 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo
d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli
interessi indicati nella tabella riportata nelle Istruzioni al
Modello Unico PF.
I
contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi
effettuare il pagamento della prima rata entro il 16.6.2014 ovvero
entro il 16.7.2014 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a
titolo d’interesse corrispettivo.
Per
le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella
riportata nelle Istruzioni al Modello Unico PF.
4.
DETERMINAZIONE degli ACCONTI
Di
seguito vengono riepilogate le regole per la determinazione degli
acconti delle varie imposte dirette.
DETERMINAZIONE
degli ACCONTI
|
|||
Imposta
|
Rigo
di riferimento
e misura dell’acconto |
Versamento
|
Commento
|
Persone
fisiche
|
|||
Irpef
|
Per
stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per l’anno 2014
occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33
«differenza».
Se
questo importo:
a) non
supera 51,65 euro, non è dovuto acconto;
b) supera
51,65 euro, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo
ammontare.
Atteso
che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in
unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del
rigo RN33 risulti pari o superiore ad euro 52.
|
L’acconto
così determinato deve essere versato:
a) in
unica soluzione entro il 30.11.2014 se l’importo
dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
b) in
due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad
257,52 euro, di cui:
–
la prima, nella misura
del 40%, entro il 16.6.2014 ovvero entro il
16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo;
– la
seconda, nella restante misura del 60%, entro il
30.11.2014.
|
Da
quest’anno nel Modello Unico va riportato, se dovuto,
l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2014 (rigo RN61).
|
Cedolare
secca
|
Per
stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare
secca per l’anno 2014 occorre controllare l’importo indicato
nel rigo RB11, colonna 3, «Totale imposta cedolare secca». Se
questo importo:
a) non
supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
b) supera
euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95% del suo
ammontare.
Atteso
che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in
unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del
rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.
|
L’acconto
così determinato deve essere versato:
a) in
unica soluzione entro il 30.11.2014 se l’importo
dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
b) in
due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad
257,52 euro, di cui:
–
la prima, nella misura
del 40%,
entro il 16.6.2014
ovvero
entro il 16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo;
– la
seconda, nella restante misura del 60%,
entro il 30.11.2014.
|
Da
quest’anno nel Modello Unico va riportato, se dovuto,
l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per
l’anno 2014.
Se
il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella
successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare
sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da
indicare nel rigo RB12 devono essere comunque quelli determinati
utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi
versati o che si intendono versare. |
Addizionale
comunale all’irpef |
Per
determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef
per il 2014 occorre effettuare le seguenti operazioni:
a) applicare
al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2013 (rigo
RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il
contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2014;
b) calcolare
il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2014);
c) detrarre
dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale
2014 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10, col. 5).
L’aliquota
da applicare è quella deliberata per l’anno 2014, qualora la
pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 20.12.2013
ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2013 nel caso di
pubblicazione successiva a tale data.
|
Se
il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri
deducibili sostenuti nel 2014 o di minori redditi percepiti nello
stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva
dichiarazione, può versare un acconto per il 2014 di importo
inferiore a quello determinato con riferimento al reddito
imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l’importo
da indicare nella colonna 7 di questo rigo deve essere quello
determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore
importo versato o che si intende versare.
|
Prima
della determinazione dell’acconto dovuto per l’addizionale
comunale 2014, occorre tener conto dell’eventuale soglia di
esenzione deliberata dal Comune e rilevabile dalla tabella del
Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Se
l’importo di colonna 2 del rigo RV17 è minore o uguale
all’importo indicato come soglia di esenzione nella citata
tabella, l’acconto per l’addizionale comunale 2014 non è
dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece,
l’importo di colonna 2 è maggiore della soglia di esenzione, è
dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2014 e l’aliquota
indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull’intero
importo di colonna 2.
Se
il Comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a
particolari condizioni reddituali è necessario verificare se si è
in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece
le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non
desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio
l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo
familiare), per attestare il possesso di tali requisiti occorre
compilare la casella di colonna 1
(Agevolazioni). |
Casi
particolari
|
a) In
presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero,
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone
di frontiera e in altri Paesi limitrofi, l’acconto Irpef per
l’anno 2014 deve essere calcolato senza tener conto della
franchigia di esenzione di 6.700 euro prevista per l’anno 2013.
b) I
soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef
per l’anno 2014 senza tener conto della detrazione per carichi
di famiglia di cui all’art. 12, D.P.R. 917/1986.
c) In
presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio
occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad
imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef per
l’anno 2014 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali
redditi (art. 59-ter, co. 5, D.L. 1/2012).
d) In
presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato
tenendo conto dell’art. 34, co. 2, L. 12.11.2011, n. 183
(deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante).
|
|
Al
fine del corretto calcolo dell’acconto, nei casi descritti si
deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito
complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN33,
introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme
vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate.
|
Società
di persone
|
|||
Irap
|
L’acconto
va calcolato solo in relazione all’Irap , in quanto le imposte
dirette sono versate dai soci ai quali il reddito è imputato per
trasparenza.
|
|
|
Soggetti
ires
|
|||
Ires
|
La
percentuale dell’acconto dell’Ires è fissata nella misura del
100% di quanto indicato al rigo RN17. Il D.M. 30.11.2013 ha
stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 e
per il successivo, la misura dell’acconto dell’imposta sul
reddito delle società è aumentata di 1,5 punti percentuali.
Per
i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, pertanto, per il 2013 e per il 2014 è dovuto l’acconto
in misura pari al 101,5%.
|
In
base all’art. 17, D.P.R. 7.12.2001, n. 435, i versamenti di
acconto dell’Ires, dovuti ai sensi della L. 23.3.1977, n. 97
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare
alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
Il
40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima
rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il
versamento è effettuato, rispettivamente:
a) per
la prima rata, nel termine previsto per il versamento del
saldo dovuto in base alla dichiarazione. Tale prima rata può
essere versata entro il 30° giorno successivo ai termini
ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40%
a titolo di interesse corrispettivo;
b) per
la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo
mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione.
|
Ai
fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella
misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri
frutti dei titoli di cui all’art. 1, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239
(es. obbligazioni e titoli similari), scomputate per il periodo
d’imposta precedente (art. 13, co. 1, D.Lgs. 239/1996).
In
caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, gli
obblighi d’acconto permangono, nel primo periodo d’imposta di
efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
In
caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o
mondiale, agli obblighi di versamento dell’acconto è tenuta
esclusivamente la società o ente consolidante.
Per
il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla
controllante è effettuato, ai
sensi
dell’art. 118, co. 3, D.P.R. 917/1986, sulla base dell’imposta,
al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute
d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi
relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni
dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società
singolarmente considerate.
|
Imposta
sostitutiva imprese controllate o collegate
|
Per
i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta
dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri
residenti in Paesi o territori diversi da quelli di cui all’art.
168-bis, D.P.R. 917/1986 assoggettati a tassazione separata nel
Quadro RM di Unico SC, occorre avere riguardo ai termini e alle
modalità indicate nella riga precedente.
|
|
Si
ricorda che l’acconto va, tuttavia, determinato autonomamente
rispetto all’acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria
ad Ires.
|
Casi
di rideterminazione dell’acconto |
Nella
determinazione dell’acconto dovuto, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:
Ai
sensi dell’art. 1, co. 138, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014), i soggetti che beneficiano della deduzione di
cui all’art. 1, D.L. 201/2011 (Ace), determinano l’acconto
delle imposte sui redditi dovute per i periodi di imposta in corso
al 31.12.2014 e al 31.12.2015 utilizzando l’aliquota percentuale
per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio
relativa al periodo d’imposta precedente.
|
|
I
soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali
trovano applicazione le sopra citate norme in materia di
rideterminazione dell’acconto, devono comunicare alla società o
ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione
dell’acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.
|
Il
versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato
secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Pertanto,
l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 è
dovuto, se calcolato con il metodo storico, nelle seguenti
percentuali:
- 100% del totale imposta dovuta per l’anno 2013 (sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro) per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986;
- 101,5% del totale imposta dovuta (sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro) per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 10-bis, co. 1, D.Lgs. 446/1997).
Per
individuare il totale imposta, base di commisurazione dell’acconto
calcolato con il metodo storico, si deve fare riferimento al
Rigo IR21.
L’acconto
deve essere versato in due rate:
- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione;
- la seconda, pari al residuo 60%, entro il 1.12.2014 (in quanto il 30.11.2014 è domenica) ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
L’art.
2, D.L. 24.4.2014, n. 66 (non ancora convertito in legge) prevede
l’annunciato taglio dell’Irap, con effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013
(2014 per i soggetti «solari»).
Pertanto,
generalmente, il beneficio finanziario si avrà nel 2015, salvo per
coloro che vorranno applicare il metodo previsionale. Questi ultimi
dovranno, però, utilizzare un’aliquota intermedia
tra quella «vecchia» (es. 3,9% per le impresa commerciali) e quella
«nuova» (3,5%).
Così,
un’impresa (diversa da banche, assicurazioni, agricoltori,
concessionari di servizi pubblici) calcolerà la base imponibile
previsionale e determinerà l’acconto su di essa, dovuto nella
misura del 100% (o del 101,5% se soggetto Ires) applicando l’aliquota
intermedia del 3,75%.
Metodo
previsionale
In
alternativa al calcolo basato sulle imposte dell’anno precedente,
nell’ipotesi in cui il contribuente fondatamente preveda una
diminuzione dei redditi per l’anno 2014 rispetto a quelli
conseguiti nel 2013, può procedere al calcolo dell’acconto
basandosi sulle imposte che prevede siano dovute per l’anno
2014.
L’applicazione
del metodo previsionale deve essere effettuata con attenzione;
infatti se, a posteriori, sulla base di quello che sarà il reddito
definitivo per il 2014, dovesse risultare un versamento di acconto
inferiore alle suddette percentuali, si renderà applicabile una
sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
5.
SALDO IVA
Anche
il saldo dell’Iva, per i soggetti tenuti a presentare
la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, può
essere pagato entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014.
Tuttavia,
poiché il termine per il versamento dell’Iva è scaduto il
16.3.2014, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento
dell’Iva nel periodo dal 17.3.2014 al 16.6.2014 devono applicare
sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per
mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di
effettuare il versamento dell’Iva nel periodo dal 17.6 al 16.7.2014
deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%
sulla somma calcolata alla data del 17.6.2013.
Il
contribuente che effettua il versamento dell’Iva a saldo unitamente
a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la
maggiorazione dello 0,40%, dovuto per effetto del differimento del
versamento al 17.6, e sceglie di effettuare la compensazione fra
debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a
corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle
somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la
predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il
secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta. I
contribuenti Iva trimestrali, di cui all’art. 7, D.P.R. 14.10.1999,
n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento
dell’Iva a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare
nella colonna «Importi a debito versati» della sezione «Erario»
un unico importo comprensivo dell’Iva da versare quale conguaglio
annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura
dell’1% e della maggiorazione dello 0,40% dovuta per il
differimento di tale versamento.
6.
PRINCIPALI CODICI TRIBUTO
I
principali codici tributo sono i seguenti:
- 4001: Irpef – Saldo;
- 4033: Irpef – Acconto prima rata;
- 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 6099: Iva annuale – Saldo;
- 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario;
- 3801: Addizionale regionale;
- 3844: Addizionale comunale – Saldo;
- 3843: Addizionale comunale – Acconto;
- 1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo;
- 1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata;
- 1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo;
- 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 2001: Ires – Acconto prima rata;
- 2002: Ires – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 2003: Ires – Saldo;
- 8918: Ires – Sanzione pecuniaria.
Si
ricorda, inoltre, che l’art. 81, co. 16, D.L. 112/2008, ha previsto
un’addizionale Ires per i soggetti operanti nei settori
energetici. Per il versamento di tale imposta la R.M. 9.6.2009,
n. 149/E ha istituito i seguenti codici tributo:
- 2010 denominato «Addizionale Ires settore petrolifero e gas – Art. 81, comma 16-18, D.L. n. 112/2008 – Acconto prima rata»;
- 2011 denominato «Addizionale Ires settore petrolifero e gas – Art. 81, comma 16-18, D.L. n. 112/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione»;
- 2012 denominato «Addizionale Ires settore petrolifero e gas – Art. 81, comma 16-18, D.L. n. 112/2008 – Saldo».
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