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SALDI d'IMPOSTA 2013 e ACCONTI 2014

SALDI d'IMPOSTA 2013 e ACCONTI 2014


In questa Circolare


  1. Termini di versamento

  1. Modalità di versamento

  1. Rateazione

  1. Determinazione degli acconti

  1. Saldo Iva

  1. Principali codici tributo



I versamenti delle imposte dirette (come pure dell’Iva) avvengono, in generale, seguendo il principio di autoliquidazione: è il contribuente che determina l’importo dovuto nella dichiarazione dei redditi.
Occorre distinguere le diverse imposte, in quanto Irpef e Ires seguono diverse regole, mentre l’Irap è dovuta secondo le disposizioni previste per il soggetto obbligato al versamento.
Così, per le persone fisiche e per le società di persone ed equiparate l’acconto è stabilito nella stessa misura prevista per l’Irpef; i soggetti Ires, invece, versano l’Irap secondo le misure dell’imposta sul reddito delle società.
1. TERMINI di VERSAMENTO
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2013 e prima rata di acconto per il 2014) nel periodo dal 17.6 al 16.7.2014 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro.

ESEMPIO n. 1
Se una rata di versamento del saldo (o anche del primo acconto) risulta essere pari a:
  • 10.000,752 euro, arrotondato diventa 10.000,75 euro;
  • 10.000,755 euro arrotondato diventa 10.000,76 euro;
  • 10.000,758 euro arrotondato diventa euro 10.000,76 euro,
trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel Modello F24.

Per le imposte diverse dall’Iva risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati né i versamenti né la compensazione delle singole imposte (Irpef e addizionali).
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

ESEMPIO n. 2
È il caso dell’ultima rata di versamento del saldo (o del primo acconto o anche del secondo acconto), dovuto da una persona fisica, scadente il 30.11.2014: il termine viene prorogato ex lege all’ 1.12.2014.

2. MODALITÀ di VERSAMENTO
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il Modello F24.
Il versamento può avvenire anche a mezzo di compensazione di crediti. Infatti, il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti Locali, Inail, Enpals) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Il Modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti.
Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.
I crediti che risultano dal Modello Unico 2014 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.

ESEMPIO n. 3
Il credito Irpef relativo al periodo d’imposta 2013 in via di principio può essere compensato a partire dal mese di gennaio 2014 (fatte salve le limitazioni di cui si dirà a breve).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, l’art. 10, co. 7, D.L. 78/2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.
A decorrere dall’anno 2013, anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 1, co. 574, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia, quanto al credito Iva, al Provvedimento Agenzia Entrate 21.12.2009 e le CC.MM. 23.12.2009, n. 57/E e 15.1.2010, n. 57/E e, quanto al credito di imposte dirette, ai chiarimenti forniti in occasione di Telefisco; nel corso dell’incontro tra Agenzia delle Entrate e stampa specializzata è stato, ad esempio, chiarito che il limite di 15.000 euro che fa scattare l’obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento per i crediti Ires, Irpef, Irap va riscontrato sul singolo tributo e non sul monte compensazioni.
A partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro per ciascun anno solare.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di 700.000 euro, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Modello F24.
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

ESEMPIO n. 4
L’eccedenza a credito Irpef può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto Irpef.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
  • in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il Modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il Modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel Modello di dichiarazione ovvero anche nel Modello F24.

ESEMPIO n. 5
Qualora il contribuente abbia un saldo Irpef a credito e un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:
  • utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il Modello F24. Qualora il credito Irpef sia superiore all’acconto Irpef dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (Iva , Inps) presentando il Modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna «Importi a credito compensati». In caso, invece, di credito Irpef inferiore all’acconto Irpef dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna «Importi a debito versati» del Modello F24;
  • utilizzare il credito Irpef per diminuire l’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il Modello F24. In tal caso, nella colonna «Importi a debito versati» va indicato il debito Irpef e nella colonna «Importi a credito compensati» va indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.
Ancorché sia stato scelto di evidenziare la compensazione nel Modello F24, la compensazione mantiene la natura di compensazione tra importi della medesima imposta e, quindi, non è computata entro il limite di 700.000 euro di cui sopra.

I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche Iva .
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’Iva detraibile nel corso dell’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.
I crediti Inps risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel Modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del Quadro I.
La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel Quadro RR del Modello Unico 2014 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’Inps.
La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
I crediti Inail utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso.
Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2013/2014, scaduto il 18.2.2014, poteva essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
L’eventuale quota di credito che risulta non utilizzata alla data di scadenza finale può essere oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’Inail.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente:
  • mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane S.p.a.;
  • utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane S.p.a.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel Modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
  • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di Irpef e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di Iva.
3. RATEAZIONE
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del Modello F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4%, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella riportata nelle Istruzioni al Modello Unico PF.
I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella riportata nelle Istruzioni al Modello Unico PF.
4. DETERMINAZIONE degli ACCONTI
Di seguito vengono riepilogate le regole per la determinazione degli acconti delle varie imposte dirette.

DETERMINAZIONE degli ACCONTI
Imposta
Rigo di riferimento
e misura dell’acconto
Versamento
Commento
Persone fisiche
Irpef
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per l’anno 2014 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 «differenza».
Se questo importo:
a) non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto;
b) supera 51,65 euro, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore ad euro 52.
L’acconto così determinato deve essere versato:
a) in unica soluzione entro il 30.11.2014 se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
b) in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui:
la prima, nella misura del 40%, entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2014.
Da quest’anno nel Modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2014 (rigo RN61).
Cedolare secca
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2014 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, «Totale imposta cedolare secca». Se questo importo:
a) non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
b) supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95% del suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.
L’acconto così determinato deve essere versato:
a) in unica soluzione entro il 30.11.2014 se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
b) in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui:
la prima, nella misura del 40%, entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2014.
Da quest’anno nel Modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2014.
Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo RB12 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.
Addizionale
comunale
all’irpef
Per determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per il 2014 occorre effettuare le seguenti operazioni:
a) applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2013 (rigo RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2014;
b) calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2014);
c) detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale 2014 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10, col. 5).
L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2014, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 20.12.2013 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2013 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2014 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2014 di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l’importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.
Prima della determinazione dell’acconto dovuto per l’addizionale comunale 2014, occorre tener conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal Comune e rilevabile dalla tabella del Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Se l’importo di colonna 2 del rigo RV17 è minore o uguale all’importo indicato come soglia di esenzione nella citata tabella, l’acconto per l’addizionale comunale 2014 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo di colonna 2 è maggiore della soglia di esenzione, è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2014 e l’aliquota indicata nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull’intero importo di colonna 2.
Se il Comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a particolari condizioni reddituali è necessario verificare se si è in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti occorre compilare la casella di colonna 1 (Agevolazioni).
Casi particolari
a) In presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, l’acconto Irpef per l’anno 2014 deve essere calcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di 6.700 euro prevista per l’anno 2013.
b) I soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2014 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12, D.P.R. 917/1986.
c) In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2014 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, co. 5, D.L. 1/2012).
d) In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, co. 2, L. 12.11.2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).


Al fine del corretto calcolo dell’acconto, nei casi descritti si deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN33, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate.
Società di persone
Irap
L’acconto va calcolato solo in relazione all’Irap , in quanto le imposte dirette sono versate dai soci ai quali il reddito è imputato per trasparenza.




Soggetti ires
Ires
La percentuale dell’acconto dell’Ires è fissata nella misura del 100% di quanto indicato al rigo RN17. Il D.M. 30.11.2013 ha stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 e per il successivo, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è aumentata di 1,5 punti percentuali.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, per il 2013 e per il 2014 è dovuto l’acconto in misura pari al 101,5%.
In base all’art. 17, D.P.R. 7.12.2001, n. 435, i versamenti di acconto dell’Ires, dovuti ai sensi della L. 23.3.1977, n. 97 sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il 30° giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
b) per la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239 (es. obbligazioni e titoli similari), scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13, co. 1, D.Lgs. 239/1996).
In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi d’acconto permangono, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.
Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai
sensi dell’art. 118, co. 3, D.P.R. 917/1986, sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.
Imposta sostitutiva imprese controllate o collegate
Per i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis, D.P.R. 917/1986 assoggettati a tassazione separata nel Quadro RM di Unico SC, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità indicate nella riga precedente.


Si ricorda che l’acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all’acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad Ires.
Casi
di rideterminazione
dell’acconto
Nella determinazione dell’acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:
  • art. 34, co. 2, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), relativo alla deduzione forfetaria per gli esercenti distribuzione di carburante;
  • art. 49-bis, co. 5, D.Lgs. 18.7.2005, n. 171, relativo al noleggio occasionale di navi e altre imbarcazioni.
Ai sensi dell’art. 1, co. 138, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i soggetti che beneficiano della deduzione di cui all’art. 1, D.L. 201/2011 (Ace), determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi di imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente.


I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le sopra citate norme in materia di rideterminazione dell’acconto, devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell’acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.

Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 è dovuto, se calcolato con il metodo storico, nelle seguenti percentuali:
  • 100% del totale imposta dovuta per l’anno 2013 (sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro) per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986;
  • 101,5% del totale imposta dovuta (sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro) per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 10-bis, co. 1, D.Lgs. 446/1997).
Per individuare il totale imposta, base di commisurazione dell’acconto calcolato con il metodo storico, si deve fare riferimento al Rigo IR21.
L’acconto deve essere versato in due rate:
  • la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione;
  • la seconda, pari al residuo 60%, entro il 1.12.2014 (in quanto il 30.11.2014 è domenica) ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
L’art. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66 (non ancora convertito in legge) prevede l’annunciato taglio dell’Irap, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i soggetti «solari»).
Pertanto, generalmente, il beneficio finanziario si avrà nel 2015, salvo per coloro che vorranno applicare il metodo previsionale. Questi ultimi dovranno, però, utilizzare un’aliquota intermedia tra quella «vecchia» (es. 3,9% per le impresa commerciali) e quella «nuova» (3,5%).
Così, un’impresa (diversa da banche, assicurazioni, agricoltori, concessionari di servizi pubblici) calcolerà la base imponibile previsionale e determinerà l’acconto su di essa, dovuto nella misura del 100% (o del 101,5% se soggetto Ires) applicando l’aliquota intermedia del 3,75%.
Metodo previsionale
In alternativa al calcolo basato sulle imposte dell’anno precedente, nell’ipotesi in cui il contribuente fondatamente preveda una diminuzione dei redditi per l’anno 2014 rispetto a quelli conseguiti nel 2013, può procedere al calcolo dell’acconto basandosi sulle imposte che prevede siano dovute per l’anno 2014.
L’applicazione del metodo previsionale deve essere effettuata con attenzione; infatti se, a posteriori, sulla base di quello che sarà il reddito definitivo per il 2014, dovesse risultare un versamento di acconto inferiore alle suddette percentuali, si renderà applicabile una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
5. SALDO IVA
Anche il saldo dell’Iva, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16.6.2014 ovvero entro il 16.7.2014.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’Iva è scaduto il 16.3.2014, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’Iva nel periodo dal 17.3.2014 al 16.6.2014 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’Iva nel periodo dal 17.6 al 16.7.2014 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 17.6.2013.
Il contribuente che effettua il versamento dell’Iva a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40%, dovuto per effetto del differimento del versamento al 17.6, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta. I contribuenti Iva trimestrali, di cui all’art. 7, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’Iva a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna «Importi a debito versati» della sezione «Erario» un unico importo comprensivo dell’Iva da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1% e della maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento di tale versamento.
6. PRINCIPALI CODICI TRIBUTO
I principali codici tributo sono i seguenti:
  • 4001: Irpef – Saldo;
  • 4033: Irpef – Acconto prima rata;
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 6099: Iva annuale – Saldo;
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario;
  • 3801: Addizionale regionale;
  • 3844: Addizionale comunale – Saldo;
  • 3843: Addizionale comunale – Acconto;
  • 1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo;
  • 1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata;
  • 1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo;
  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 2001: Ires – Acconto prima rata;
  • 2002: Ires – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
  • 2003: Ires – Saldo;
  • 8918: Ires – Sanzione pecuniaria.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 81, co. 16, D.L. 112/2008, ha previsto un’addizionale Ires per i soggetti operanti nei settori energetici. Per il versamento di tale imposta la R.M. 9.6.2009, n. 149/E ha istituito i seguenti codici tributo:
  • 2010 denominato «Addizionale Ires settore petrolifero e gas – Art. 81, comma 16-18, D.L. n. 112/2008 – Acconto prima rata»;
  • 2011 denominato «Addizionale Ires settore petrolifero e gas – Art. 81, comma 16-18, D.L. n. 112/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione»;
  • 2012 denominato «Addizionale Ires settore petrolifero e gas – Art. 81, comma 16-18, D.L. n. 112/2008 – Saldo».


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