Passa ai contenuti principali

Bonus per gli investimenti in nuovi macchinari e impianti

Nell’ambito del DL n. 91/2014 (c.d. decreto competitività), è prevista l’introduzione di un credito d’imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2015, ad esclusione di quelli con importo unitario inferiore a 10.000 euro.
Salta subito all’occhio che l’agevolazione, ancorché riconosciuta sotto forma di credito d’imposta e non di detassazione, ricalca la c.d. “Tremonti-ter” per quanto riguarda l’ambito oggettivo; il calcolo degli investimenti agevolabili riprende, invece, quanto previsto dalla “Tremonti-bis”.

Nello specifico, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese in attività alla data di entrata in vigore del DL che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti “neo-costituiti”, vale a dire i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto. In particolare, secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa, le imprese che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l’attività nel 2015, potranno beneficiare dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer.

L’Agenzia delle Entrate, ancorché con riferimento alla “Tremonti-ter”, aveva chiarito che, ai fini dell’agevolazione, rileva esclusivamente l’investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione (così circ. 44/2009). Pertanto, occorre verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.). Inoltre, considerando che la disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni “nuovi”, restano esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati.

Credito ripartito in tre quote annuali

Il credito d’imposta in esame va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. La prima quota annuale è, tuttavia, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; in pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile dal 1° gennaio 2016. È inoltre previsto che al credito d’imposta non si applichi il limite all’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU previsto dall’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 (pari a 250.000 euro).

Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

È prevista la revoca del credito d’imposta se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto, nonché nel caso in cui i beni oggetto d’investimento siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento (art. 43 comma 1 del DPR n. 600/73).

Commenti

Post popolari in questo blog

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti