Circolare
informativa per la clientela
n. 27/2014 del 2 ottobre 2014
n. 27/2014 del 2 ottobre 2014
LAVORO
ACCESSORIO e INTERMITTENTE
In
questa Circolare
- Lavoro accessorio
- Lavoro intermittente
1.
LAVORO ACCESSORIO
Le
prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, svolte
senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro (artt.
70-73, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276).
Si
tratta di attività che non danno luogo per l’anno 2014, con
riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a
euro 5.050 netti (Inps, circ. 26.2.2014, n. 28) nel corso
di un anno solare. Tali attività vanno svolte direttamente
a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il
tramite di intermediari (Inps, circ. 88/2009; Inps, circ. 29.3.2013,
n. 49).
AMBITO
APPLICATIVO: dal 18.7.2012 possono essere rese «attività
lavorative accessorie» nella generalità dei settori
produttivi. Possono svolgere prestazioni accessorie nei limiti
previsti anche i lavoratori con contratto di tipo subordinato a
tempo pieno (Min. Lav., nota 46/2010), salva la precisazione per
cui il lavoro accessorio non è compatibile con lo status di
lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore titolare
del contratto di lavoro dipendente (Min. Lav., nota 46/2010). Come
precisato dal Ministero del Lavoro, sulla base del primo periodo
dell’art. 70 è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro
accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di
carattere economico (fatte salve le successive precisazioni).
Tale
limite, pari a euro 5.050 netti per l’anno 2014, originariamente
quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del
singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il
lavoratore accessorio può percepire, nell’anno solare,
indipendentemente dal numero dei committenti. Il
Ministero – rispondendo al quesito se ai fini del riscontro della
genuinità dell’utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni
accessorie occorre verificarne la natura – si è espresso in senso
negativo, affermando che, ai fini qualificatori è determinante solo
il rispetto del requisito di carattere economico. Se la prestazione è
contenuta entro tali limiti, al personale ispettivo non è
consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento
della prestazione perché ciò finirebbe per vanificare le finalità
dell’istituto. In sostanza, se sono corretti i presupposti di
instaurazione del rapporto, si presume che ogni prestazione
rientrante nei limiti economici sia per definizione occasionale e
accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che
svolgono la stessa prestazione con contratto di lavoro subordinato
(Min. Lav., lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258; Min. Lav.,
circ. 35/2013).
PENSIONATI:
possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti
di anzianità o di pensione anticipata, pensione di
vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale,
assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi
civili nonché tutti gli altri trattamenti che siano compatibili con
lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
È
escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale il
titolare di trattamenti per i quali è stata accertata l’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività
lavorativa, quale il trattamento di inabilità (Inps, circ.
29.3.2013, n. 49).
STUDENTI:
nel rispetto dell’obbligo scolastico, l’impiego degli studenti
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado è consentito durante i
periodi di vacanza che sono così determinati:
- «vacanze natalizie»: ossia il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- «vacanze pasquali»: ossia il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
- «vacanze estive»: ossia il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.
Gli
studenti iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado possono essere impiegati il sabato
e la domenica; gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l’università e con meno di 25 anni di età possono
svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno
(Inps, circ. 29.3.2013, n. 49).
DISOCCUPATI
e INOCCUPATI: l’Inps ha confermato che l’utilizzatore del
buono può essere, indifferentemente, un inoccupato o un
disoccupato (Inps, circ. 29.3.2013, n. 49).
PARTICOLARI
CATEGORIE di SOGGETTI SVANTAGGIATI: in considerazione delle
particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di
soggetti correlate allo stato di disabilità, detenzione,
tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali
per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati
nell’ambito di progetti promossi da Amministrazioni pubbliche, il
Ministro del Lavoro, con decreto, può stabilire specifiche
condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
LAVORO
ACCESSORIO – LIMITI di REDDITO ANNUI NETTI
in CAPO al LAVORATORE – ANNO 2014 * |
||
Limite
di reddito massimo in capo al singolo percettore nel corso di un
intero anno solare
|
Importo
massimo ottenibile
da parte di un committente che sia imprenditore commerciale o professionista |
Importo
massimo ottenibile
da parte di un committente che non sia imprenditore commerciale o professionista |
5.050
euro
|
2.020
euro **
|
5.050
euro
|
*
I valori lordi sono pari, rispettivamente, a 6.740 e 2.690 euro.
** In
questo caso, fermo il massimo erogabile da parte del singolo
imprenditore commerciale o professionista, i restanti 3.030 euro
potranno essere erogati da altri soggetti a prescindere dal fatto
che si tratti di altri imprenditori o professionisti (sempre con
il limite di euro 2.020 ciascuno) ovvero di altri soggetti privi
di tale qualificazione.
|
DEFINIZIONE
di «IMPRENDITORE COMMERCIALE»: qualsiasi soggetto,
persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato;
l’aggettivo «commerciale» non circoscrive infatti l’ambito
settoriale dell’attività di impresa alle attività di
intermediazione nella circolazione di beni (Min. Lav., circ. 18/2012;
circ. 18.1.2013, n. 4).
DEFINIZIONE
di «PROFESSIONISTA»: in merito alla categoria dei
professionisti va fatto riferimento al co. 1, art. 53, D.P.R.
917/1986 il quale prevede che «sono redditi di lavoro autonomo
quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per
esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso
l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3
dell’articolo 5». La norma trova applicazione nei riguardi sia
degli iscritti agli Ordini professionali, anche
assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico
dell’ordine, sia dei titolari di partita Iva, non
iscritti alle Casse, e assicurati presso la Gestione separata Inps.
In caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori
commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti
privati, il limite economico per prestatore è pari a 5.050
euro netti per l’anno 2014.
LIMITE
REDDITUALE «NETTO» 2014: tutti i valori massimi devono
intendersi come «al netto». Ne consegue quindi quanto segue:
- il limite di reddito complessivo per l’anno solare per il collaboratore (5.050 euro) corrisponde in realtà a buoni per un controvalore pari a 6.730 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 5.047,50 euro;
- il limite di reddito nell’anno solare che il collaboratore può percepire da ogni committente professionista o imprenditore commerciale (2.020 euro netti, fermo il limite totale di 5.050 euro per anno solare) corrisponde in realtà a buoni per un controvalore pari a 2.690 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 2.017,50 euro;
- il limite di reddito complessivo per l’anno 2014 che il collaboratore percettore di sostegno al reddito può percepire in tutto (3.000 euro netti) corrisponde in realtà a buoni per un controvalore pari a 4.000 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari appunto a 3.000 euro.
PERCETTORI
di SOSTEGNO al REDDITO: per il 2013 e il 2014 (co.
2-ter, art. 8, D.L. 150/2013), prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi
gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 1, co. 32,
lett. a, L. 28.6.2012, n. 92). Il limite di 3.000 euro, da intendersi
al netto dei contributi previdenziali, è riferito al singolo
lavoratore e va computato in relazione ai compensi da lavoro
accessorio che lo stesso percepisce complessivamente nel corso
dell’anno solare (anche per prestazioni effettuate nei confronti di
diversi datori di lavoro) (Inps, circ. 49/2013). Tra le prestazioni
di sostegno al reddito rientrano le indennità direttamente
connesse ad uno stato di disoccupazione come le prestazioni di
disoccupazione ordinaria, di mobilità nonché i trattamenti
speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le
prestazioni pagate «a consuntivo» come l’indennità
di disoccupazione in agricoltura e l’indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti ridotti. L’Inps provvederà a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni
integrative gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio. La quota di contribuzione Ivs contenuta nel valore
nominale del buono (euro 1,30 per ogni buono da euro 10,00) non viene
accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma va a
parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione figurativa
(Inps, mess. 12082/2010).
AGRICOLTURA:
il lavoro accessorio si applica in agricoltura:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se iscritti a un ciclo di studi l’universitari. Le attività oggetto di lavoro occasionale accessorio sono circoscritte all’esclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento all’attività agricola principale svolta dall’imprenditore sia alle attività connesse svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dell’attività principale (Inps, circ. 49/2013);
- a prescindere da chi è il lavoratore accessorio (Min. Lav., circ. 18/2012), alle attività agricole svolte a favore di soggetti ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (art. 70, co. 2, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, come modificato dalla L. 92/2012).
In
sostanza è possibile utilizzare voucher sino a euro 5.050 euro netti
per il 2014 in agricoltura solo se l’attività è svolta da
pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il
lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei
piccoli imprenditori agricoli (Inps, circ. 49/2013). Proprio per la
specialità del settore agricolo, non trova
applicazione il limite di euro 2.020, previsto per le
prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti
(Min. Lav., circ. 18.1.2013, n. 4). È possibile per le aziende
agricole ricorrere ai percettori di prestazioni integrative del
salario o sostegno al reddito, fermo il limite economico di 3.000
euro complessivi di corrispettivo nell’anno (Inps, circ. 49/2013).
COMMITTENTE
PUBBLICO: il ricorso al lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità
interno (Inps, circ. 49/2013). Per quanto concerne l’aspetto
economico, per il committente pubblico vale il limite economico
generale fissato in 5.050 euro netti per il 2014 per prestatore. Per
le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è
possibile utilizzare i lavoratori del pubblico impiego, restano fermi
i limiti di cui all’art. 53, D.Lgs. 165/2001 (Inps, circ.
88/2009) (Inps, circ. 49/2013). In considerazione delle particolari e
oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti
correlate allo stato di disabilità, detenzione,
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali
per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati
nell’ambito di progetti promossi da Amministrazioni pubbliche, il
Ministro del Lavoro, con proprio decreto, può stabilire specifiche
condizioni, modalità e importi dei buoni orari (co. 4-bis, art. 72,
D.Lgs. 276/2003).
IMPRESA
FAMILIARE: anche l’impresa familiare rientra
nell’ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro
occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con
l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova
normativa, pari a 2.020 euro per il 2014, trattandosi
di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Ai buoni lavoro utilizzati dall’impresa familiare si applica la
contribuzione previdenziale pari al 13% da versare alla Gestione
separata Inps, ai sensi della disciplina generale (Inps, circ.
49/2013).
PERMESSO
di SOGGIORNO: il compenso legato a prestazioni di lavoro
accessorio è utile al rilascio o al rinnovo del
permesso di soggiorno (art. 70, co. 4, D.Lgs.
10.9.2003, n. 276). Di norma non viene considerato possibile
un rinnovo con una busta paga inferiore a euro 439
mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari
all’importo del minimo dell’assegno sociale (Min. Lav., circ.
18.1.2013, n. 4; Inps, circ. 49/2013).
DIVIETO:
il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto
tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso
che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere
prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della
somministrazione (Inps, circ. 88/2009; Min. Lav., circ. 18.1.2013, n.
4).
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA ANTICIPATA e LAVORO NERO: con riguardo alle sanzioni
applicabili, il Ministero ha precisato quanto segue:
- non è necessaria la comunicazione anticipata al CPI;
- se manca la comunicazione preventiva di chiamata all’Inps scatta la maxi-sanzione per lavoro nero;
- se la prestazione è stata preventivamente comunicata all’Inps ma poi alcune ore o giornate non vengono remunerate non si applica la maxi-sanzione ma – se la prestazione è resa a favore di un’impresa o lavoratore autonomo e questa è fungibile con quella dei dipendenti dell’imprenditore o del professionista – sarà possibile trasformare il rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato (Min. Lav., nota 12.7.2013, prot. 12695).
COMUNICAZIONE
PREVENTIVA all’INPS: mentre fino al 14.1.2014, per i
voucher cartacei distribuiti presso le sedi Inps, la comunicazione
doveva essere inoltrata all’Inail, e per gli altri canali di
distribuzione (tabaccai, banche popolari, uffici postali, procedura
telematica) la comunicazione era trasmessa direttamente all’Inps
tramite Contact center o sito istituzionale, a partire
dal 15.1.2014, la dichiarazione di inizio attività e
le comunicazioni di eventuali variazioni vanno
comunicate solo all’Inps con modalità telematica (sito
www.inps.it o call center). Dalla stessa data cessa la comunicazione
all’Inail e quindi non saranno più operativi il fax Inail e la
sezione del sito www.inail.it (Inps, circ. 19.12.2013, n. 177).
NUOVA
PROCEDURA TELEMATICA «FASTPOA»: l’Inps ha rivisto la
procedura telematica per l’impiego dei buoni
lavoro, al fine di definire una procedura più semplice e
rispondente alle necessità di committenti che gestiscono grandi
volumi di voucher virtuali. La procedura telematica, denominata
FastPOA, è strutturata per rendere più facile e immediata la
gestione delle operazioni di utilizzo dei voucher virtuali, quali la
registrazione dei prestatori, la dichiarazione di inizio prestazione
e la consuntivazione di compensi, attraverso una modalità che guida
l’operatore nelle diverse fasi. La procedura consente la gestione
organizzata per liste di prestatori, con
riferimento alle quali si può effettuare sia l’inserimento delle
prestazioni di lavoro (con contestuale invio della comunicazione di
inizio prestazione all’Inail) che la consuntivazione di tutti i
rapporti di lavoro relativi ai lavoratori inseriti nella lista,
tramite un’unica operazione. Inoltre, la procedura
consente di inserire in maniera autonoma e preventiva
le tipologie di prestatori e i luoghi dove verranno svolte le
prestazioni lavorative. La nuova procedura si affianca alla procedura
telematica ordinaria. In una prima fase di sperimentazione è
resa accessibile a committenti e a loro delegati che ne facciano
richiesta all’Istituto: l’abilitazione va richiesta, indicando il
codice fiscale/partita Iva del committente e l’eventuale codice
fiscale del delegato, obbligatorio per i committenti persone
giuridiche, inoltrando una mail alle caselle di posta dei referenti
regionali del lavoro accessorio, reperibili sul sito istituzionale.
QUANTIFICAZIONE
del COMPENSO: la quantificazione del compenso del
lavoratore è di natura oraria e ancorato alla durata
della prestazione stessa, così da evitare che un voucher del
valore di 10 euro possa essere utilizzato per remunerare prestazioni
di diverse ore. Resta salva la possibilità di remunerare una
prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista
dal Legislatore corrispondendo, ad esempio, per un’ora di lavoro
anche più voucher. Il personale ispettivo potrà quindi verificare
l’ammontare della prestazione resa in relazione al numero di
buoni consegnati al prestatore (Min. Lav., circ. 18.1.2013, n.
4). Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale
e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Le attività
di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a
prestazioni di malattia, maternità,
disoccupazione né ad assegno per il nucleo
familiare (Inps, circ. 104/2008 e 76/2009).
PAGAMENTO
delle PRESTAZIONI: per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite
autorizzate (Inps, banche, uffici postali, tabaccai) uno o più
carnet di buoni orari, numerati progressivamente e
datati per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e
periodicamente aggiornato. Il prestatore percepisce il compenso
presso il concessionario del servizio, all’atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione.
CONTRIBUTI,
PREMI e RIMBORSO SPESE: il concessionario provvede al pagamento
delle spettanze alla persona (lavoratore accessorio) che presenta i
buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi
per fini previdenziali all’Inps, alla Gestione separata Inps, in
misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per
fini assicurativi contro gli infortuni all’Inail, in misura pari al
7% del valore nominale del buono, e trattiene il
5% del valore facciale a titolo di rimborso spese.
La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è
rideterminata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in funzione degli incrementi
delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata
Inps.
2.
LAVORO INTERMITTENTE
Mediante
il contratto di lavoro intermittente – noto anche come «lavoro
a chiamata» o «job on call» – un lavoratore si
pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa, secondo particolari modalità e nel
rispetto di alcuni limiti. Esso si caratterizza per il fatto
che associa alla subordinazione la discontinuità della
prestazione, che deve essere resa solo nei casi in cui sia
richiesta dal datore. Può essere considerato intermittente un
rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali
tra una prestazione anche di rilevante durata e l’altra, ferma la
presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo.
Infatti, è la non esatta coincidenza tra la durata della
prestazione svolta e la durata del contratto che risulta
fondamentale, al fine di individuare i presupposti della
discontinuità o intermittenza (Min. Lav., lett. circ. 22.4.2013,
prot. n. 37/0007258).
CARATTERISTICHE:
a partire dal 18.7.2012 il contratto di lavoro
intermittente, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, può
essere concluso:
- in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro;
- in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- in assenza di una specifica disciplina contrattuale, nelle attività discontinue di cui al D.M. 23.10.2004 con rimando alla tabella delle attività contenuta nel R.D. 2657/1923.
LIMITE
MASSIMO di IMPIEGO: esclusi i settori del turismo,
pubblici esercizi e spettacolo, il lavoro intermittente è ammesso,
per ciascun lavoratore, per un periodo non superiore alle 400
giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo il rapporto si trasforma
in lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ai fini della
verifica del limite si computano solo le giornate di effettivo lavoro
prestate dopo il 28.6.2013 (entrata in vigore del D.L. 76/2013).
INTERVALLI
tra DUE PRESTAZIONI di LAVORO INTERMITTENTE: rispondendo a un
quesito circa la possibilità di considerare di natura
intermittente un rapporto di lavoro che presenti esigui
intervalli temporali tra una prestazione, anche di rilevante durata,
e l’altra, il Ministero ha precisato che è possibile stipulare un
contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali
di carattere oggettivo o soggettivo, anche dove la prestazione sia
resa per periodi di durata significativa; è la non esatta
coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del
contratto che risulta fondamentale, al fine di individuare i
presupposti della discontinuità o intermittenza (Min. Lav., lett.
circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258).
CLAUSOLE
CONTRATTUALI di ESCLUSIONE: i contratti collettivi non
possono escludere l’applicabilità del lavoro intermittente a
determinati comparti produttivi: il lavoro intermittente,
infatti, è sempre ammesso nelle ipotesi soggettive previste
dall’art. 34 (ossia con riferimento a prestazioni rese da soggetti
con meno di 24 anni di età ovvero da lavoratori con più di 55 anni
di età, anche pensionati).
LAVORO
a TEMPO DETERMINATO: il contratto di lavoro intermittente può
essere concluso anche a tempo determinato ma a questa
particolare tipologia contrattuale, non è applicabile la disciplina
contenuta nel D.Lgs. 6.9.2001, n. 368. Il Ministero del Lavoro – a
fronte della domanda se sia possibile, dopo un primo contratto a
termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro
intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex
art. 5, co. 3, D.Lgs. 368/2001 – ha precisato che, anche se da un
punto di vista letterale non risulta una preclusione in tal senso, la
condotta potrebbe integrare la violazione di una norma
imperativa (art. 1344 c.c.) trattandosi di un contratto stipulato
in frode alla legge, con conseguente nullità dello stesso e
trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato (Min. Lav., lett. circ. 22.4.2013, prot. n.
37/0007258).
INDENNITÀ
di DISPONIBILITÀ: il contratto di lavoro a chiamata può
assumere due forme diverse:
- con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro;
- senza obbligo di risposta.
Nel
primo caso, il lavoratore si obbliga a rispondere alla «chiamata»
al lavoro effettuata dal datore, e come controprestazione ha diritto
a un’indennità di disponibilità mensile, in
aggiunta alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestato. In caso di malattia o altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore
deve informare tempestivamente il datore, specificando la durata
dell’impedimento; in questo periodo non matura il diritto
all’indennità di disponibilità. Qualora il lavoratore non adempia
a tale obbligo, perde il diritto all’indennità di
disponibilità per 15 giorni. L’indennità è divisibile in
quote orarie, nella misura stabilita dai contratti collettivi,
e comunque in misura non inferiore al 20% della
retribuzione prevista dal Ccnl. Sull’indennità di
disponibilità vanno versati i contributi per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo.
Nel
caso in cui invece non sia pattuito l’obbligo di risposta, al
lavoratore non spetta l’indennità di disponibilità e, quindi,
egli non è obbligato a rispondere alla chiamata. Se il lavoratore
che percepisce l’indennità di disponibilità rifiuta senza
motivo di rispondere alla chiamata, il datore può risolvere
il contratto, richiedendo la restituzione dell’indennità
riferita al periodo successivo al rifiuto, nonché un congruo
risarcimento nella misura fissata dal contratto collettivo o
individuale.
CONTRATTO
COLLETTIVO e INDIVIDUALE: la legge rimette alla contrattazione
collettiva o, in mancanza, al contratto individuale la
definizione dei seguenti principali aspetti:
- indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, e del preavviso di chiamata;
- trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita e l’eventuale relativa indennità di disponibilità;
- indicazione delle forme, tempi e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro.
La
consegna del contratto individuale al lavoratore o della
comunicazione di assunzione va fatta prima dell’inizio della
chiamata. Con cadenza annuale – salve le eventuale diverse
tempistiche previste dai Ccnl – il datore di lavoro deve informare
le Rsa qualora presenti in merito all’andamento di questa tipologia
contrattuale (Min. Lav., circ. 29.9.2010, n. 34).
DIVIETI:
il ricorso al lavoro intermittente è vietato se si verificano
le seguenti situazioni:
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- assunzione presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, o sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro oppure una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale: il divieto è tuttavia circoscritto alle mansioni cui sono adibiti i lavoratori interessati alle predette procedure e può essere derogato mediante accordo collettivo;
- imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi richiesta dal D.Lgs. 81/2008 (art. 34, co. 3, D.Lgs. 276/2003).
COMUNICAZIONE
PREVENTIVA: prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di
un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30
giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata
mediante il nuovo modello «UNI-Intermittente» da compilarsi
esclusivamente tramite strumenti informatici (D.M. 27.3.2013). Il
nuovo modello deve essere trasmesso esclusivamente con le seguenti
modalità:
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) appositamente creato;
- tramite il servizio informatico reso disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it;
- con un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalità, tuttavia, è utilizzabile solamente in caso di prestazione da rendersi entro le 12 ore dalla comunicazione;
- tramite fax indirizzato alla Dtl competente ma solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici; in tal caso il datore o il suo consulente devono conservare, ai fini della prova, la comunicazione di malfunzionamento del sistema. La comunicazione a mezzo fax è valida alle condizioni sopra descritte, anche qualora la ricezione non sia stata possibile per cause imputabili alla Dtl (previa esibizione della relativa ricevuta di trasmissione).
Tale
comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione
preventiva di assunzione (Min. Lav., circ. 27/2013).
COMUNICAZIONE
– ISTRUZIONI MINISTERIALI: il Ministero del Lavoro (circ.
18.7.2012, n. 18; circ. 27.6.2013, n. 27) in merito alla
comunicazione ha precisato quanto segue:
- non è necessario comunicare anche l’orario in cui il lavoratore sarà occupato nell’ambito della singola giornata;
- una sola comunicazione può indicare la chiamata anche di più lavoratori;
- la comunicazione può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché essa sia antecedentemente all’effettivo impiego del lavoratore;
- la comunicazione può essere modificata o annullata in ogni momento con l’invio di una successiva comunicazione, prima dell’inizio della prestazione. In assenza di modifica o annullamento della comunicazione inoltrata, la prestazione lavorativa è da ritenersi comunque effettuata per i giorni indicati, con le conseguenze retributive e contributive;
- a fronte della comunicazione di una singola prestazione o di un ciclo di prestazioni, l’eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati (anche solo per la diversa collocazione temporale degli stessi) comporta la sanzione per la mancata comunicazione preventiva di cui all’art. 35, co. 3 bis, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276/2003 (da 400 a 2.400 euro);
- la comunicazione preventiva di chiamata non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione;
- tali comunicazioni possono essere effettuate sia dai datori di lavoro che dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente, possono effettuare le comunicazioni in loro nome e conto;
- il modello «UNI-Intermittente» contiene i seguenti dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione e del lavoratore utilizzato: codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro; codice fiscale del lavoratore interessato; codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (campo non obbligatorio); data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione;
- a partire dal 3.7.2013, le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente sono solo le seguenti:
- via e-mail all’indirizzo di Pec intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
- tramite il servizio informatico disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it.
Una
modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di
prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è
data dalla possibilità di inviare un sms al n. 339-9942256.
VALIDITÀ
della COMUNICAZIONE: la trasmissione
effettuata con modalità diverse da quelle descritte non
è valida
per l’osservanza
dell’obbligo
di comunicazione preventiva.
Copia della comunicazione, conservata dal datore o dal soggetto
abilitato, fa fede dell’avvenuto adempimento (art. 4, D.M.
27.3.2013). I dati contenuti nella comunicazione vengono messi a
disposizione delle Dtl, delle Regioni e delle Province autonome (art.
5, D.M. 27.3.2013).
SANZIONI:
in caso di violazione
degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione
amministrativa da 400 a 2.400 euro
in relazione a ogni lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione e non si applica la procedura di diffida di cui
all’art. 13, D.Lgs. 124/2004. Il Ministero ha precisato che tale
sanzione si applica con riferimento a ogni lavoratore e non per
ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto
l’obbligo di comunicazione. In sostanza, per ogni ciclo di 30
giornate che individuano la «condotta» del trasgressore, trova
applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore (Min. Lav.,
lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258).
PERIODI di INATTIVITÀ:
nel periodo in cui resta a disposizione del datore di lavoro
senza essere chiamato, il lavoratore a chiamata non è
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori
subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo,
ad eccezione dell’eventuale indennità di disponibilità. Tali
periodi, a prescindere dal fatto che sia stata erogata o meno
l’indennità di disponibilità, non devono essere
conteggiati ai fini del calcolo del contributo di
licenziamento (Inps, mess. 27.6.2013, n. 10358).
ATTIVITÀ
AMMESSE o ESCLUSE nel LAVORO INTERMITTENTE
|
||
Particolari
tipologie di attività in relazione alle quali il Ministero ha
ammesso o escluso l’applicabilità del contratto di lavoro
intermittente
|
||
Attività
|
Praticabilità
del contratto intermittente
|
Fonte
|
Interprete
e traduttore di scuola o di istituti di lingua
|
Il n.
38 della tabella allegata al R.D. 2657/1923 individua gli
interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e
turismo, nei cui confronti è ammesso il ricorso al lavoro
intermittente, situazione che non riguarda invece
l’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di
lingua, salva la sussistenza dei requisiti anagrafici.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 19.11.2013, n. 31 |
Addetto
alle vendite
|
La
qualifica di «addetto alle vendite» è equiparabile a quella di
«commesso di negozio» prevista al n. 14 della tabella allegata
al R.D. 2657/1923.
|
Min.
Lav.,
nota 46/2011 |
Lavori
di pulizia industriale
|
Fino
all’emanazione di una diversa disciplina del Ccnl, è sempre
possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente ex art.
33 e ss., D.Lgs. 276/2003 per ciò
che attiene all’attività di
pulizia di stabilimenti industriali.
|
Min.
Lav.,
nota 7.9.2006, prot. n. 3252 |
Attività
socio-assistenziali per anziani
|
Il
contratto di lavoro intermittente non è applicabile, in forza del
D.M. 23.10.2004 e della tabella di cui al R.D. 2657/1923, ai
lavoratori da occupare nell’ambito delle strutture residenziali
e assistenziali per anziani.
|
Min.
Lav.,
nota 13.7.2006, prot. n. 1566 |
Attività
presso strutture ospedaliere
|
Ferma
la sussistenza dei requisiti di liceità dell’appalto, è
possibile il ricorso alla tipologia contrattuale del lavoro
intermittente con riferimento agli operatori socio-sanitari
impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di
un contratto di appalto di servizi.
|
Min.
Lav.,
nota 38/2011 |
Settore
del turismo
|
Per
effetto delle attività elencate nel R.D. 2657/1923, nel settore
del turismo è ammesso il ricorso al lavoro intermittente per le
seguenti funzioni: custodi, guardiani diurni e notturni, portinai,
uscieri e inservienti, cameriere e personale di servizio e di
cucina, personale addetto ai trasporti di persone e merci, addetti
ai centralini telefonici privati, commessi di negozio nelle città
con meno di 50.000 abitanti (a meno che la prestazione sia
dichiarata non discontinua con ordinanza del Prefetto), personale
addetto agli stabilimenti balneari, impiegati di «bureau» senza
rapporti con la clientela, interpreti anche alle dipendenze di
agenzie di viaggio.
|
Min.
Lav.,
circ. 29.9.2010, n. 34 |
Media
audiovisivi
|
Il
ricorso al contratto di lavoro intermittente è legittimo per
l’espletamento di prestazioni afferenti ai servizi di media
audiovisivi, con particolare riferimento alle attività di live
streaming, web casting o a quelle concernenti i servizi
offerti via Internet.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 14.9.2012, n. 28 |
Spettacoli
teatrali, cinematografici e televisivi
|
È
possibile far ricorso a prestazioni di carattere intermittente nel
caso di attività rese da parte di artisti dipendenti da imprese
teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli
spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori,
cameramen
recording
o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in
imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche
(ma non esclusivamente) per fini didattici.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 5.2.2013, n. 7 |
Personale
addetto ai servizi di salvataggio degli stabilimenti balneari
|
Trattandosi
di figure assimilate al «personale addetto agli stabilimenti
di bagni e acque minerali» di cui al n. 19 della tabella
allegata al R.D. 2657/1923, è possibile far ricorso a prestazioni
intermittenti nel caso di attività rese da parte dei bagnini che
assistono i bagnanti negli stabilimenti balneari.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 27.3.2013, n. 13 |
Personale
addetto all’attività di inventario
|
Il
contratto di lavoro intermittente è configurabile anche nei
confronti dell’addetto all’attività di inventario, in quanto
rientrante nelle figure declinate al n. 6 della tabella allegata
al R.D. 2657/1923, con particolare riferimento a quelle dei
pesatori e magazzinieri.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 20.9.2013, n. 26 |
Addetto
all’installazione di addobbi, palchi, stand presso fiere,
congressi, manifestazioni e/o spettacoli nonché autista
soccorritore e soccorritore di ambulanza
|
Le
attività in questione possono essere svolte con il ricorso al
lavoro intermittente solamente nel caso in cui siano previste dal
contratto collettivo ovvero siano rese da parte di un soggetto in
possesso dei requisiti anagrafici disciplinati dalla legge. In
seguito il Ministero ha precisato che tale divieto non vale
qualora il suddetto personale svolga anche altre attività
pienamente integrate nello spettacolo, quali il controllo delle
luci e/o delle casse acustiche, dei microfoni ecc.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 30.1.2014, n. 7; Min. Lav., lett. circ. 13.3.2014, prot. n. 5286 |
Addetti
ai call center «in
bound»
e «out
bound»
|
Fermo
quanto eventualmente disposto dal Ccnl ovvero nel caso del
possesso dei requisiti anagrafici in capo al lavoratore, le
attività svolte dagli addetti ai call center «in
bound» e
«out
bound»
non possono essere svolte con il contratto di lavoro
intermittente, in quanto le loro prestazioni non sono assimilabili
a quelle degli «addetti
ai centralini telefonici privati»
previste dal n. 12 della tabella allegata al R.D. 2657/1923.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 25.3.2014, n. 10 |
Personale
delle aziende funebri
|
Può
ravvisarsi una sostanziale equiparazione tra le attività dei
necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri e quella
prevista al n. 46 della tabella allegata al R.D. 2657/1923, che
riguarda gli «operai addobbatori o apparatori per cerimonie
civili o religiose». Ne consegue che è ammesso il ricorso al
contratto intermittente a prescindere dall’età del lavoratore e
da eventuali previsioni del Ccnl.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 25.3.2014, n. 9 |
Servizi
di pulizia in appalto negli alberghi
|
In
assenza di specifica previsione da parte della contrattazione
collettiva circa le fattispecie per le quali è consentito
l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente, anche
l’impresa appaltatrice può legittimamente attivare rapporti di
natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia
all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella
allegata al R.D. 2657/1923.
|
Min.
Lav.,
risp. a interpello 26.6.2014, n. 17 |
Commenti
Posta un commento