L’art. 1 del DLgs. 471/97 sancisce che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione viene irrogata la sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.
Se sono dovute imposte, la sanzione è applicata in misura “fissa”, per un importo variabile da 258 euro a 1.032 euro. In entrambe le ipotesi descritte, la pena può essere aumentata sino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Previsioni simili sono contenute nell’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97 in merito alla dichiarazione IVA, e lo stesso dicasi per la dichiarazione IRAP, disciplinata dall’art. 32 del DLgs. 446/97.
L’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione omessa, a condizione che esso avvenga entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio della medesima e che sia versata la sanzione per la dichiarazione omessa ridotta a 1/10 del minimo.
Decorso il termine di novanta giorni, il ravvedimento non è più ammesso.
Questa previsione, per quanto ci consta, non viene modificata dal disegno di legge di stabilità 2015.
Si evidenzia che la norma appena citata è coerente con l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98, secondo cui la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni si considera omessa.
In virtù di ciò, il ravvedimento operoso sull’omessa dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP può avvenire sino al 29 dicembre 2014, posto che il relativo termine di presentazione è scaduto il 30 settembre.
Sulla base di quanto era stato affermato con la C.M. 25 gennaio 1999 n. 23 cap. I § 1.2, in caso di dichiarazione tardiva si applica la sanzione “fissa” da 258 euro a 1.032 euro, quindi ai fini del ravvedimento operoso bisogna versare la sanzione pari a 25 euro (258/10, con “troncamento” dei centesimi).
Oltre a ciò, sempre sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (si tratta, in sostanza, della circolare n. 23 del 1999 e della circolare n. 192 del 1998), occorre anche regolarizzare gli eventuali omessi versamenti delle imposte dovute a saldo della dichiarazione nonché, eventualmente, della prima e della seconda rata di acconto già scaduta delle imposte per l’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.
25 euro per la dichiarazione omessa
Ciò comporta la necessità di pagare le imposte dovute sulla base della dichiarazione, le sanzioni del da tardivo versamento ridotte a 1/8 (o, eventualmente, a 1/10 per la seconda rata di acconto, applicandosi, in questo specifico caso, la lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, fermo restando il c.d. “ravvedimento sprint” per i primi 14 giorni di ritardo) e gli interessi legali con maturazione giornaliera.
Accogliendo l’interpretazione sostenuta nella circolare, il contribuente persona fisica, nel caso della dichiarazione dei redditi, non dovrebbe ravvedere solo i tardivi versamenti IRPEF, ma anche quelli concernenti tutti i tributi che, per effetto di altre disposizioni normative, vanno liquidati all’interno del modello UNICO, come le addizionali regionali e comunali, il contributo di solidarietà e le imposte patrimoniali per i beni e le attività finanziarie detenuti all’estero.
Affinché il ravvedimento operoso possa perfezionarsi, è ovviamente necessario presentare la dichiarazione omessa.
Per esemplificazioni pratiche sulle diverse tipologie di ravvedimento si veda l’apposita Scheda Eutekne del mese di ottobre 2014.
Si evidenzia che, in merito alla sanzione per omessa dichiarazione, bisogna utilizzare il codice tributo “”, e che nel campo “anno di riferimento” dovrebbe essere indicato l’anno in cui la violazione è stata commessa, e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione (nel nostro caso, quindi, è necessario indicare l’anno 2014).
Se sono dovute imposte, la sanzione è applicata in misura “fissa”, per un importo variabile da 258 euro a 1.032 euro. In entrambe le ipotesi descritte, la pena può essere aumentata sino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Previsioni simili sono contenute nell’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97 in merito alla dichiarazione IVA, e lo stesso dicasi per la dichiarazione IRAP, disciplinata dall’art. 32 del DLgs. 446/97.
L’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione omessa, a condizione che esso avvenga entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio della medesima e che sia versata la sanzione per la dichiarazione omessa ridotta a 1/10 del minimo.
Decorso il termine di novanta giorni, il ravvedimento non è più ammesso.
Questa previsione, per quanto ci consta, non viene modificata dal disegno di legge di stabilità 2015.
Si evidenzia che la norma appena citata è coerente con l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98, secondo cui la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni si considera omessa.
In virtù di ciò, il ravvedimento operoso sull’omessa dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP può avvenire sino al 29 dicembre 2014, posto che il relativo termine di presentazione è scaduto il 30 settembre.
Sulla base di quanto era stato affermato con la C.M. 25 gennaio 1999 n. 23 cap. I § 1.2, in caso di dichiarazione tardiva si applica la sanzione “fissa” da 258 euro a 1.032 euro, quindi ai fini del ravvedimento operoso bisogna versare la sanzione pari a 25 euro (258/10, con “troncamento” dei centesimi).
Oltre a ciò, sempre sulla base delle indicazioni contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (si tratta, in sostanza, della circolare n. 23 del 1999 e della circolare n. 192 del 1998), occorre anche regolarizzare gli eventuali omessi versamenti delle imposte dovute a saldo della dichiarazione nonché, eventualmente, della prima e della seconda rata di acconto già scaduta delle imposte per l’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.
25 euro per la dichiarazione omessa
Ciò comporta la necessità di pagare le imposte dovute sulla base della dichiarazione, le sanzioni del da tardivo versamento ridotte a 1/8 (o, eventualmente, a 1/10 per la seconda rata di acconto, applicandosi, in questo specifico caso, la lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, fermo restando il c.d. “ravvedimento sprint” per i primi 14 giorni di ritardo) e gli interessi legali con maturazione giornaliera.
Accogliendo l’interpretazione sostenuta nella circolare, il contribuente persona fisica, nel caso della dichiarazione dei redditi, non dovrebbe ravvedere solo i tardivi versamenti IRPEF, ma anche quelli concernenti tutti i tributi che, per effetto di altre disposizioni normative, vanno liquidati all’interno del modello UNICO, come le addizionali regionali e comunali, il contributo di solidarietà e le imposte patrimoniali per i beni e le attività finanziarie detenuti all’estero.
Affinché il ravvedimento operoso possa perfezionarsi, è ovviamente necessario presentare la dichiarazione omessa.
Per esemplificazioni pratiche sulle diverse tipologie di ravvedimento si veda l’apposita Scheda Eutekne del mese di ottobre 2014.
Si evidenzia che, in merito alla sanzione per omessa dichiarazione, bisogna utilizzare il codice tributo “”, e che nel campo “anno di riferimento” dovrebbe essere indicato l’anno in cui la violazione è stata commessa, e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione (nel nostro caso, quindi, è necessario indicare l’anno 2014).
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