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Pronto il modello per le «nuove» dichiarazioni d’intento

L’ha approvato l’Agenzia con un provvedimento, in base al quale le modalità previste dal decreto semplificazioni saranno obbligatorie dal 12 febbraio 2015
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri (prot. 159674/2014), è stato approvato il modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli “esportatori abituali”, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175 (c.d. decreto semplificazioni, in vigore da oggi), per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolativo devono:
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento;
- consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Il provvedimento risolve i dubbi degli operatori in merito al regime transitorio applicabile per le dichiarazioni d’intento rilasciate già a fine anno con validità per il 2015.
In particolare, di assoluto interesse è la previsione secondo cui, fino all’11 febbraio 2015, gli esportatori abituali – in ossequio ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente – possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente all’emanazione del DLgs. n. 175/2014.

ATTENZIONE!
Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le modalità previgenti (ante decreto semplificazioni), che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015 (es. dichiarazioni d’intento rilasciate con valenza annuale), vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Ad esempio, le dichiarazioni d’intento inviate a dicembre 2014, con valenza per tutto il , potrebbero dover essere comunicate due volte:
- sia dal fornitore con la vecchia modalità (in ogni caso se il fornitore inizia a fatturare da gennaio);
- sia dal cedente, a partire dal 12 febbraio 2015.

Il modello dovrà essere compilato e trasmesso telematicamente dall’acquirente per ogni singola dichiarazione d’intento rilasciata (in dogana o al proprio fornitore).
Nel dettaglio, il modello è composto dal frontespizio (che contiene i dati anagrafici dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente), dal quadro A (che contiene i dati relativi al plafond) e dalla sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica.

Nel quadro A “Plafond”, viene richiesto di indicare il metodo di plafond (fisso o mobile) adottato (A1). Inoltre (A2), se alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA è ancora stata presentata, è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5) e la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.
Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A.

Sarà disponibile una funzione per il riscontro dell’avvenuta presentazione
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà poi resa disponibile una funzione che consentirà al fornitore il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. In base alle nuove disposizioni, il fornitore che ha ricevuto dichiarazioni d’intento dovrà porre in essere detto riscontro prima di effettuare operazioni non imponibili ( art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72), al fine di non incorrere in una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata ( nuovo comma 4-, art. 7 del DLgs. n. 471/97).

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A).

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