Per la riduzione a 1/9 del minimo, diventa rilevante individuare quando è commessa la violazione
Le violazioni connesse alla fatturazione e registrazione delle operazioni possono essere oggetto di ravvedimento operoso, così come la successiva (ed eventuale) presentazione della dichiarazione IVA infedele. Lo stesso dicasi per la violazione di indebita detrazione dell’imposta.
Si rammenta che per l’errata fatturazione/registrazione di operazioni imponibili è prevista una sanzione dal al dell’imposta relativa all’imponibile correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio (con un minimo di 516 euro), mentre per l’indebita detrazione è contemplata una pena pari all’importo dell’IVA indebitamente detratta (art. 6 commi 1 e 6 del DLgs. 471/97).
Come ormai noto, l’art. 13 del DLgs. 472/97 è stato riformato dalla L. 190/2014, per cui, nelle ipotesi in esame, il ravvedimento non è più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell’accertamento.
Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, contemplando che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui avviene.
Premesso ciò, in merito alle violazioni su fatturazione, registrazione e detrazione dovrebbero operare le lett. da a-) a b-) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da del minimo a del minimo.
Rimane ferma la lett. b-quater), quindi ove il ravvedimento avvenga in un momento in cui la violazione è stata constatata mediante verbale art. 24 della L. 4/29, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo.
L’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circolare 21 giugno 2011 n. 28, § 2.13) è dell’avviso che, nelle violazioni su fatturazione/registrazione e sull’indebita detrazione sia necessario sanare pure gli eventuali omessi/tardivi versamenti in occasione delle liquidazioni periodiche. In tal caso, a seconda di quando il ravvedimento avviene, operano le riduzioni contemplate dalle lettere da a) a b-) del citato art. 13, per cui da un decimo del minimo ridotto a 1/15 per giorno di ritardo (per i ritardi sino a 14 giorni) a 1/6 del minimo.
In virtù delle modifiche apportate dalla L. 190/2014, è importante delineare quando la violazione si ritiene commessa: infatti, nel caso dell’art. 6 del DLgs. 471/97, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni da tale momento, la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo, mentre se interviene dopo può essere da 1/8 a 1/6 del minimo, applicandosi i termini connessi alla presentazione della dichiarazione.
Ipotizzando una errata fatturazione commessa nell’anno , se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni, la sanzione del 100% è ridotta all’11,11% (1/9), se avviene entro il 29 febbraio 2016 (termine della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la violazione è commessa), la riduzione è al 12,5% (1/8) e così via.
Si potrebbe sostenere che la data di commissione della violazione, in merito alle violazioni su fatturazione e registrazione, coincida con lo spirare del termine per la prima liquidazione periodica, entro cui la situazione può essere regolarizzata senza sanzioni, non essendoci nessun danno per l’Erario (da ultimo, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2013).
Necessario sanare l’eventuale dichiarazione infedele
In base ad una diversa interpretazione, invece, essa potrebbe coincidere con il momento in cui spira il termine per la fatturazione/registrazione. Premesso che l’irregolarità, per ogni transazione, è unica ai fini della fatturazione/registrazione (art. 6 comma 5 del DLgs. 471/97), aderendo a questa tesi la violazione si dovrebbe perfezionare nel momento in cui spira il termine per eseguire la fatturazione, adempimento che, cronologicamente, viene prima della registrazione, e rappresenta il presupposto per la medesima.
È chiaro che, per porsi al riparo da contestazioni, è bene, nell’attesa di chiarimenti ufficiali, prendere sempre come riferimento il termine che ha cadenza anteriore. Va però detto che lo sforamento del termine non causerebbe il disconoscimento del ravvedimento, ma l’applicazione di una riduzione della sanzione meno favorevole (quindi, nel nostro caso, si passerebbe da 1/9 a 1/8 del minimo).
Si evidenzia che, per effetto della circolare n. 27/2013, il ravvedimento, in caso di errore nel computo della sanzione, anche prima della L. 190/2014, si considerava valido limitatamente alla “porzione” di violazione sanata. Prima ancora, gli uffici, pure per errori minimi, disconoscevano il ravvedimento chiedendo le sanzioni nella misura piena, ferma restando la necessità di scomputare dall’accertamento l’imposta pagata dal contribuente.
Per l’indebita detrazione, il problema appare più semplice: la violazione dovrebbe commettersi quando si esercita la detrazione stessa, nel momento in cui si esegue la compensazione tra IVA a debito ed IVA a credito nella liquidazione periodica.
Le violazioni connesse alla fatturazione e registrazione delle operazioni possono essere oggetto di ravvedimento operoso, così come la successiva (ed eventuale) presentazione della dichiarazione IVA infedele. Lo stesso dicasi per la violazione di indebita detrazione dell’imposta.
Si rammenta che per l’errata fatturazione/registrazione di operazioni imponibili è prevista una sanzione dal al dell’imposta relativa all’imponibile correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio (con un minimo di 516 euro), mentre per l’indebita detrazione è contemplata una pena pari all’importo dell’IVA indebitamente detratta (art. 6 commi 1 e 6 del DLgs. 471/97).
Come ormai noto, l’art. 13 del DLgs. 472/97 è stato riformato dalla L. 190/2014, per cui, nelle ipotesi in esame, il ravvedimento non è più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell’accertamento.
Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, contemplando che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui avviene.
Premesso ciò, in merito alle violazioni su fatturazione, registrazione e detrazione dovrebbero operare le lett. da a-) a b-) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da del minimo a del minimo.
Rimane ferma la lett. b-quater), quindi ove il ravvedimento avvenga in un momento in cui la violazione è stata constatata mediante verbale art. 24 della L. 4/29, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo.
L’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circolare 21 giugno 2011 n. 28, § 2.13) è dell’avviso che, nelle violazioni su fatturazione/registrazione e sull’indebita detrazione sia necessario sanare pure gli eventuali omessi/tardivi versamenti in occasione delle liquidazioni periodiche. In tal caso, a seconda di quando il ravvedimento avviene, operano le riduzioni contemplate dalle lettere da a) a b-) del citato art. 13, per cui da un decimo del minimo ridotto a 1/15 per giorno di ritardo (per i ritardi sino a 14 giorni) a 1/6 del minimo.
In virtù delle modifiche apportate dalla L. 190/2014, è importante delineare quando la violazione si ritiene commessa: infatti, nel caso dell’art. 6 del DLgs. 471/97, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni da tale momento, la riduzione della sanzione è a 1/9 del minimo, mentre se interviene dopo può essere da 1/8 a 1/6 del minimo, applicandosi i termini connessi alla presentazione della dichiarazione.
Ipotizzando una errata fatturazione commessa nell’anno , se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni, la sanzione del 100% è ridotta all’11,11% (1/9), se avviene entro il 29 febbraio 2016 (termine della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la violazione è commessa), la riduzione è al 12,5% (1/8) e così via.
Si potrebbe sostenere che la data di commissione della violazione, in merito alle violazioni su fatturazione e registrazione, coincida con lo spirare del termine per la prima liquidazione periodica, entro cui la situazione può essere regolarizzata senza sanzioni, non essendoci nessun danno per l’Erario (da ultimo, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2013).
Necessario sanare l’eventuale dichiarazione infedele
In base ad una diversa interpretazione, invece, essa potrebbe coincidere con il momento in cui spira il termine per la fatturazione/registrazione. Premesso che l’irregolarità, per ogni transazione, è unica ai fini della fatturazione/registrazione (art. 6 comma 5 del DLgs. 471/97), aderendo a questa tesi la violazione si dovrebbe perfezionare nel momento in cui spira il termine per eseguire la fatturazione, adempimento che, cronologicamente, viene prima della registrazione, e rappresenta il presupposto per la medesima.
È chiaro che, per porsi al riparo da contestazioni, è bene, nell’attesa di chiarimenti ufficiali, prendere sempre come riferimento il termine che ha cadenza anteriore. Va però detto che lo sforamento del termine non causerebbe il disconoscimento del ravvedimento, ma l’applicazione di una riduzione della sanzione meno favorevole (quindi, nel nostro caso, si passerebbe da 1/9 a 1/8 del minimo).
Si evidenzia che, per effetto della circolare n. 27/2013, il ravvedimento, in caso di errore nel computo della sanzione, anche prima della L. 190/2014, si considerava valido limitatamente alla “porzione” di violazione sanata. Prima ancora, gli uffici, pure per errori minimi, disconoscevano il ravvedimento chiedendo le sanzioni nella misura piena, ferma restando la necessità di scomputare dall’accertamento l’imposta pagata dal contribuente.
Per l’indebita detrazione, il problema appare più semplice: la violazione dovrebbe commettersi quando si esercita la detrazione stessa, nel momento in cui si esegue la compensazione tra IVA a debito ed IVA a credito nella liquidazione periodica.
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