Pubblicato il modello definitivo che, da quest’anno, sostituisce il CUD e la certificazione in forma libera di tali redditi
La Certificazione Unica (CU) riguarda anche i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni, anche se non possono essere dichiarati con il modello 730. È questa la conferma che emerge dal modello approvato definitivamente ieri dall’Agenzia delle Entrate, in attuazione del DLgs. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, che riprende il contenuto della bozza diffusa lo scorso 21 novembre.
La Certificazione Unica riguarda quindi i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in precedenza certificati mediante il modello CUD, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcuni redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale) e i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25- del DPR 600/73, finora certificati in forma “libera”.
Il sostituto d’imposta deve quindi utilizzare la nuova Certificazione Unica in relazione ai redditi corrisposti nel 2014, da consegnare ai propri sostituiti entro il 28 febbraio 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 2 marzo).
Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione, ad esempio il modello CUD 2014 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, entro il suddetto termine deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015, comprensiva dei dati già certificati.
NUOVO ADEMPIMENTO:
Una settimana dopo, entro il 9 marzo 2015 (poiché il 7 marzo cade di sabato), i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito frontespizio, nel rispetto delle specifiche tecniche che sono state approvate.
L’obbligo di trasmissione delle certificazioni riguarda anche le tipologie reddituali per le quali è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato.
Nel caso in cui la Certificazione attesti redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
La Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate comprende anche il nuovo “Quadro CT”, con il quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4).
Il nuovo Quadro CT, pertanto, deve essere compilato dai sostituti d’imposta che hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e sostituisce l’apposito modello approvato, da ultimo, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013. Quest’ultimo modello deve però continuare ad essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell’intermediario o modifica dello stesso).
Per certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del DLgs. 175/2014 prevede l’applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, in caso di violazioni plurime. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
La Certificazione Unica (CU) riguarda anche i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni, anche se non possono essere dichiarati con il modello 730. È questa la conferma che emerge dal modello approvato definitivamente ieri dall’Agenzia delle Entrate, in attuazione del DLgs. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali, che riprende il contenuto della bozza diffusa lo scorso 21 novembre.
La Certificazione Unica riguarda quindi i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in precedenza certificati mediante il modello CUD, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcuni redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale) e i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25- del DPR 600/73, finora certificati in forma “libera”.
Il sostituto d’imposta deve quindi utilizzare la nuova Certificazione Unica in relazione ai redditi corrisposti nel 2014, da consegnare ai propri sostituiti entro il 28 febbraio 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 2 marzo).
Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione, ad esempio il modello CUD 2014 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, entro il suddetto termine deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015, comprensiva dei dati già certificati.
NUOVO ADEMPIMENTO:
Una settimana dopo, entro il 9 marzo 2015 (poiché il 7 marzo cade di sabato), i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito frontespizio, nel rispetto delle specifiche tecniche che sono state approvate.
L’obbligo di trasmissione delle certificazioni riguarda anche le tipologie reddituali per le quali è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato.
Nel caso in cui la Certificazione attesti redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
La Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate comprende anche il nuovo “Quadro CT”, con il quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4).
Il nuovo Quadro CT, pertanto, deve essere compilato dai sostituti d’imposta che hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e sostituisce l’apposito modello approvato, da ultimo, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013. Quest’ultimo modello deve però continuare ad essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell’intermediario o modifica dello stesso).
Per certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del DLgs. 175/2014 prevede l’applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, in caso di violazioni plurime. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
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