SALDO
IVA 2014
VERSAMENTO
ENTRO IL 16 MARZO 2015
In
questa Circolare
- Premessa
- Calcolo dell’Iva dovuta
- Come e quando si versa
- Sanzioni amministrative
- Sanzioni penali
I contribuenti
soggetti Iva che presentano la dichiarazione annuale Iva, devono
effettuare, entro il 16 marzo, il versamento
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata.
Il versamento va
eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in
modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi
euro 10,33 con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.
I contribuenti
possono versare l’importo in unica soluzione ovvero rateizzarlo.
È possibile
rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui la
prima deve essere versata entro il 16 marzo e quelle successive entro
il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima
rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Se il contribuente è
tenuto alla presentazione del Modello Unico, il versamento Iva può
essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme
dovute in base alla predetta dichiarazione. Va però ricordato che se
il contribuente decide di versare l’Iva in sede di versamento per
Unico, dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo
d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16
marzo.
1.
Premessa
In via generale, i
soggetti passivi Iva, oltre a presentare la dichiarazione annuale
Iva, devono effettuare il versamento dell’Iva dovuta in base alla
predetta dichiarazione entro il 16 marzo di ciascun anno.
L’obbligo di
versamento sussiste solo nel caso in cui l’importo dell’Iva
dovuta superi euro 10,33 (euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti
effettuati in dichiarazione).
Pertanto, il
versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale è
dovuto da tutti i soggetti Iva che presentino un’imposta a debito
superiore a euro 10,33 e deve essere effettuato rispettando i diversi
termini previsti a seconda che il soggetto sia tenuto a presentare la
dichiarazione in forma autonoma ovvero in forma unificata
(tramite il Modello Unico).
I contribuenti Iva
obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva in forma
autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dal
Modello di dichiarazione Iva 2015, relativo all’anno di imposta
2014, entro il 16 marzo 2015.
Le Istruzioni al
Modello di dichiarazione Iva 2015, per l’anno d’imposta 2014,
ricordano che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di
sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
I contribuenti Iva
possono versare il saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale
in un’unica soluzione ovvero hanno la possibilità di
rateizzare, ai sensi dell’art. 20, co. 1, D.Lgs. 241/1997
(il versamento dell’Iva a debito può essere rateizzato in un
numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9,
dal 16 marzo al 16 novembre).
In quest’ultimo
caso, le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve
essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva
in unica soluzione.
Le rate successive
alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese
di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata
oltre il 16 novembre, e, quindi, il numero delle rate deve essere al
massimo pari a 9.
Sull’importo delle
rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di
rateizzazione pari allo 0,33% mensile (misura introdotta
dall’art. 5, D.M. 21.5.2009), pertanto la seconda rata deve essere
aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Tabella
n. 1 – Modalità di rateazione
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Come precisato nelle
istruzioni al Modello Iva 2015, se il soggetto è tenuto alla
presentazione della dichiarazione Iva all’interno del Modello
Unico, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per
il versamento delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione
unificata. In tal caso, occorre applicare la maggiorazione
dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di
mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento
previsti dall’art. 17, D.P.R. 435/2001 (cfr. C.M. n. 51/E del
14.6.2002 e R.M. n. 69/E del 21.6.2012).
Più precisamente, i
contribuenti Iva che sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione in forma unificata (quindi insieme al Modello Unico
2015), hanno più opzioni per il versamento del saldo risultante dal
Modello Iva 2015, relativo all’anno di imposta 2014. Questi ultimi,
infatti, oltre ai termini di versamento previsti per i soggetti
tenuti a presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma, possono
anche decidere di usufruire di maggiori termini di versamento
previsti per le imposte risultanti dal Modello di dichiarazione Unico
2015, che, si ricorda, sono fissati al:
- 16 giugno 2015;
- 16 luglio 2015, con maggiorazione dello 0,40%.
Si precisa, a tal
riguardo, che lo «slittamento» con i più ampi termini previsti per
i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con il Modello
Unico non è consentito a coloro che presentano la dichiarazione in
forma autonoma (la scadenza del versamento per questi soggetti è
tassativa).
Tali soggetti,
infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo,
pena l’applicazione delle sanzioni ivi previste, come meglio
specificato nel proseguo della presente circolare.
Infatti, si può
tranquillamente affermare, che il versamento in scadenza il prossimo
16.3.2015 è dunque categorico per tutti coloro che presentano la
dichiarazione annuale Iva in via autonoma in quanto il mancato
rispetto del predetto termine potrà essere sanato solo mediante
l’istituto del «ravvedimento operoso», cioè sanando
volontariamente al mancato adempimento.
Pertanto, in buona
sostanza, riguardo alle date in cui è possibile effettuare il
versamento del saldo Iva annuale, possiamo evidenziare che esistono
tre possibili scadenze per saldare l’imposta relativa
all’anno solare precedente: 16 marzo, 16 giugno e 16 luglio.
Naturalmente, per
individuare quella giusta, occorre sempre far riferimento alle
modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva che, come
abbiamo visto, può avvenire unitamente al Modello Unico o
separatamente da questo, in via autonoma.
Tabella
n. 2 – Dichiarazione Iva 2015 e saldo Iva 2014
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2.
Calcolo dell’Iva dovuta
La determinazione
dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale avviene mediante
la compilazione del Quadro VL «Liquidazione dell’imposta
annuale» del Modello di dichiarazione annuale Iva.
In particolare,
salvo specifici settori per i quali sono previsti regimi particolari,
i contribuenti Iva sono obbligati ad effettuare le liquidazioni e i
corrispondenti versamenti dell’imposta, con cadenza periodica
(generalmente mensile o trimestrale).
Va però ricordato
che, mentre, i versamenti periodici costituiscono una
liquidazione provvisoria del debito o del credito del contribuente,
la liquidazione definitiva avviene con la presentazione della
dichiarazione annuale Iva.
In linea di massima,
considerando il caso dei contribuenti Iva «ordinari», la procedura
di calcolo dell’Iva annuale può essere così riassunta:
- calcolo dell’imposta a debito o a credito mediante la somma algebrica tra Iva a debito e Iva detraibile;
- calcolo dell’imposta dovuta o a credito, apportando al valore determinato al punto precedente, apposite rettifiche in aumento e in diminuzione per tenere conto degli altri fattori che incidono sul calcolo (tra i quali, ad esempio, i versamenti periodici effettuati nel corso del periodo d’imposta, eventuali crediti dell’anno precedente portati a nuovi o scomputati in sede di versamento di imposte e contributi, rimborsi infrannuali, ecc.).
Il risultato finale
corrisponde all’esatto ammontare dell’Iva dovuta (e quindi da
versare entro le scadenze accennate) o dell’Iva a credito (da
utilizzare in compensazione o da riportare a nuovo).
In linea generale,
pertanto, la posizione del contribuente si determina come differenza
fra «Iva a debito» e «Iva a credito» (relative all’intero anno
solare) e i crediti d’imposta eventualmente spettanti.
Dal punto di vista
operativo, la determinazione dell’Iva dovuta o a credito per il
periodo d’imposta si può riassumere nel seguente modo.
Tabella
n. 3 – Calcolo dell'Iva a debito/a credito
Iva
relativa alle operazioni imponibili, compresa quella
relativa a particolari operazioni (ad esempio, acquisti di beni
provenienti dallo Stato del Vaticano o di San Marino, acquisti di
oro da investimento, ecc.)
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meno
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Iva
ammessa in detrazione (compresa quella detraibile per le
operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto
per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis)
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uguale
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Imposta
dovuta (ovvero imposta a credito)
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Come appena detto,
il risultato può essere un importo a debito o a credito.
A questo punto, si
procede alla determinazione dell’Iva a debito (e quindi da versare)
o a credito (e quindi da compensare, da riportare a nuovo o, in
alcuni casi particolari, da chiedere a rimborso).
3.
Come e quando si versa
Come già anticipato
in premessa, per quest’anno, entro il 16.3.2015, i soggetti
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva 2015 devono versare
il saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale.
Infatti, lunedì
16.3.2015 è l’ultimo giorno per pagare il saldo Iva (prima o
unica rata) relativo all’anno 2014. La scadenza, inderogabilmente
impressa nel memorandum dei pagamenti Iva di tutti i
contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma, anche
quest’anno segue regole sostanzialmente immutate rispetto
agli anni precedenti.
Infatti, chiamati in
cassa alla scadenza indicata sono espressamente i contribuenti Iva
che presentano la dichiarazione annuale Iva 2015 «sganciata» da
Unico 2015, che, in caso di mancato versamento entro il termine
previsto, potranno sanare questo loro inadempimento solo attraverso
il ravvedimento operoso, cioè riparando volontariamente alla
loro dimenticanza.
Tutti i
contribuenti, come accennato, possono scegliere se pagare in un’unica
soluzione o invece scegliere la forma rateale.
In quest’ultima
ipotesi, infatti, è possibile rateizzare la somma dovuta in
rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle
rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di
rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve
essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta
dell’0,99%, ecc.).
Come già
evidenziato, se il contribuente è obbligato alla presentazione della
dichiarazione unificata (in tale categoria rientrano la maggior
parte dei contribuenti Iva) il versamento può essere differito alla
scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al
Modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse
per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Naturalmente, avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi
in regola con il fisco entro il termine previsto per il versamento
delle imposte riguardanti il Modello Unico.
Tabella
n. 4 – Dichiarazione Iva 2015 in via «autonoma» – Opzioni di
versamento
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Tabella
n. 5 – Dichiarazione Iva 2015 all’interno del Modello Unico
2015 – Opzioni di versamento
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Riguardo alle
modalità di versamento, si precisa che il versamento del
saldo Iva annuale 2014 va effettuato utilizzando il Modello F24,
esclusivamente in modalità telematica, direttamente da parte
dell’interessato (attraverso il servizio Fisconline, la rete
Entratel o i servizi offerte da banche o Posta) oppure tramite
gli intermediari autorizzati al servizio telematico Entratel,
indicando nella sezione «Erario» il codice tributo 6099
«Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale». Quale anno
di riferimento va riportato il 2014.
Gli interessi
relativi alla rateizzazione, invece, devono essere esposti nel
Modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’Iva da
versare a saldo, con il codice tributo «1668».
Pertanto, nella
sezione «Erario» del Modello F24 vanno compilati i seguenti
campi, come meglio illustrato nella tabella n. 6.
Tabella
n. 6 – Modalità di compilazione del Modello di pagamento F24
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Si ricorda, inoltre,
che i contribuenti che versano l’Iva trimestralmente devono sommare
all’importo dovuto gli interessi dello 0,50%.
Infatti, a partire
dal 1° gennaio 2015, il saggio legale di interesse è sceso
dall’1% allo 0,50%, grazie a quanto stabilito dal D.M. 11.12.2014
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15.12.2014).
Si precisa, inoltre,
che ai fini del versamento del saldo Iva, è possibile avvalersi
della compensazione con eventuali crediti tributari o
contributivi: in questo caso nella sezione «Erario» del Modello di
pagamento F24 si potrà esporre ed indicare anche l’importo del
credito eventualmente disponibile (ad esempio, Irpef, Ires, ecc.)
utilizzato in compensazione del saldo Iva.
4.
Sanzioni amministrative
Le violazioni alle
norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare
l’applicazione di sanzioni sia di natura amministrativa che penale.
Nelle ipotesi di
omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto Iva,
dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche o dell’Iva a
conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale è prevista una
sanzione amministrativa pari al 30% della somma non
versata, ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli
interessi di mora. Si precisa, a tal fine, che il mancato versamento
del saldo Iva si può, comunque, regolarizzare ricorrendo
all’istituto del «ravvedimento operoso», ai sensi
dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997, come da ultimo modificato per
effetto della Legge di Stabilità 2015.
Infatti, la Legge di
Stabilità 2015 ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso
intervenendo direttamente sullo stesso art. 13.
Le riduzioni
introdotte, che si aggiungono (si veda la tabella n. 7) a quelle già
vigenti, sono le seguenti:
- sanzione a 1/9 del minimo, per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o quando non è prevista dichiarazione periodica entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore (nuova lettera a-bis);
- sanzione a 1/7 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (nuova lettera b-bis);
- sanzione a 1/6 del minimo, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (nuova lettera b-ter);
- sanzione a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della L. 7.1.1929, n. 4 - consegna Pvc (nuova lettera b-quater).
In pratica la nuova
scaletta, tralasciando il cosiddetto «ravvedimento sprint» per i
versamenti regolarizzati entro il quindicesimo giorno successivo alla
scadenza del termine, prevede una riduzione della sanzione minima che
va da un massimo di 1/10 ad un minimo di 1/5.
A tale riguardo si
ricorda, infatti, che grazie al ravvedimento operoso si può
procedere all’autodeterminazione ed applicazioni delle sanzioni
amministrative ridotte, così come previsto ai sensi dell’art. 13,
co. 1, D.Lgs. 472/1997 e, prima delle modifiche intervenute con la
Legge di Stabilità 2015, erano da calcolare nella misura
seguente:
- di un decimo del 30% (3%), se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. «ravvedimento breve»);
- di un ottavo del 30% (3,75%), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (cd. «ravvedimento lungo»).
Per i contribuenti
che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e
ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza,
l’art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità di
ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta.
In particolare, la
sanzione ordinaria del 30% (che si applica all’omesso o
tardivo pagamento) si riduce allo 0,2% per ogni giorno di
ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro
quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello,
spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il
termine di trenta giorni dalla scadenza (cd. «ravvedimento sprint
o mini ravvedimento»).
Contestualmente al
versamento dell’imposta e alla sanzione ridotta, occorre versare
anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo
(pari allo 0,50% dal 1° gennaio 2015 - D.M. 11.12.2014) per tutti i
giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato a quello in cui effettivamente il versamento è
eseguito.
A tal fine si
ricorda che i codici tributo da utilizzare per il ravvedimento
operoso nel Modello di pagamento F24 sono i seguenti:
- codice 6099: per l’importo del debito versato in ritardo;
- codice 1991: per la quota di interessi tardivi;
- codici 8904: per la sanzione amministrativa, indicando l’anno di imposta per cui si effettua il pagamento.
Tabella
n. 7 – Sanzioni amministrative e ravvedimento operoso prima e dopo
la Legge di Stabilità 2015
SANZIONI
OMESSO VERSAMENTO del SALDO IVA
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Violazione
per omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo Iva
risultante dalla dichiarazione annuale
Il
mancato, tardivo o insufficiente versamento del saldo Iva è
punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta
dovuta
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Sanzione
amministrativa del 30% dell’importo non versato (art.
13, co. 1, del D.Lgs. 471/1997)
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RAVVEDIMENTO
OPEROSO (art. 13, D.Lgs 472/1997) «ANTE RIFORMA»
Il
contribuente che non ha versato il saldo Iva, per sanare
l’irregolarità, ha la possibilità di ricorrere all’istituto
del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla
suddetta sanzione minima: |
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1/10
del 30% (ossia il 3%)
|
Se
il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd.
«ravvedimento breve»)
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1/8
del 30% (ossia il 3,75%)
|
Se
il pagamento avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la
violazione è stata commessa (cd. «ravvedimento lungo»)
|
1/15
del 30% (ossia il 0,2%)
|
Se
il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici
giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello,
spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il
termine di trenta giorni dalla scadenza (cd. «ravvedimento
sprint o mini ravvedimento»)
N.B.
Con il «ravvedimento sprint» (entrato in vigore
con il D.L. 98/2011) la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo
0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce
normalmente al 3% in caso di ravvedimento «breve o mensile»
entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo
per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti
uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un
giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A
partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo
giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il
ravvedimento «breve o mensile».
Oltre
il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo che
prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75%.
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RAVVEDIMENTO
OPEROSO (art. 13, D.Lgs 472/1997) «POST RIFORMA»
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1/9
del minimo (nuova lett. a-bis)
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Entro
il novantesimo giorno successivo al termine di
presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista
dichiarazione periodica entro novanta giorni dall’omissione o
dall’errore
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1/7
del minimo (nuova lett. b-bis)
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Entro
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la
dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o
dall’errore
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1/6
del minimo
(nuova lett. b-ter)
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Oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo
a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall’omissione o dall’errore
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1/5
del minimo (nuova lett. b-quater)
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Dopo
la constatazione della violazione ex art. 24, L. 7.1.1929, n. 4
(notifica del PVC), salvo che la violazione non rientri tra quelle
indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma
5,
D.Lgs. 471/1997 (sanzioni in tema di emissione di scontrini,
ricevute fiscali o documenti di trasporto e di installazione di
registratori di cassa)
|
N.B. Nulla
cambia, invece, con riguardo alla lett. c), del co. 1, dell’art.
13, che disciplina il ravvedimento operoso nei casi di ritardata
presentazione delle dichiarazioni fiscali.
5.
Sanzioni penali
Per quanto concerne
le sanzioni di carattere penale, va ricordato che per l’omesso
versamento del saldo Iva si può incorrere anche in sanzioni di
natura penale (reclusione da sei mesi a due anni).
Queste scattano,
come vedremo nel dettaglio, nel caso di mancato versamento dell’Iva
dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un importo
superiore a 50mila euro e se l’omissione perdura fino alla
scadenza per il versamento del successivo acconto.
Infatti, l’art.
10-bis, D.Lgs. 74/2000 (che regola la materia del mancato versamento
di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (euro
50.000), «anche a chiunque non versa l’imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta
successivo».
Sotto il profilo
temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento
dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene «entro
il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo», come letteralmente previsto dalla norma in
esame.
In sostanza, la
violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se, ad esempio, alla
data del 27 dicembre 2014, non risulta versato un ammontare dell’Iva
relativa all’anno 2013, superiore all’importo limite di 50mila
euro.
A tal riguardo si
precisa che, con specifico riferimento alle sanzioni di natura
penale, al fine di contrastare l’evasione dell’Iva derivante da
mancato versamento dell’imposta, l’art. 35, co. 7, D.L. 223/2006
ha introdotto nel D.Lgs. 74/2000 gli artt. 10-ter e 10-quater, che
prevedono due nuove fattispecie di reato.
In particolare, le
disposizioni in commento, prevedono la reclusione da sei
mesi a due anni per chi incorre in una delle seguenti fattispecie
delittuose:
- omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, per un importo superiore a 50mila euro per periodo di imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000);
- utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, per un importo superiore a 50mila euro per periodo di imposta (art. 10-quater, D.Lgs 74/2000).
Infatti, con
riferimento alla prima ipotesi delittuosa, il contribuente che omette
di versare l’Iva risultante dalla dichiarazione annuale entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo
d’imposta successivo è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni. La norma opera qualora l’Iva non versata nell’anno risulti
superiore a 50mila euro.
Per la consumazione
del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo
nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che
l’omissione del versamento dell’imposta dovuta
in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno
successivo al periodo di imposta di riferimento (quindi, come abbiamo
già detto, nell’esempio per l’Iva relativa all’anno di imposta
2013, fino al 27 dicembre 2014).
Passando alla
seconda fattispecie delittuosa (utilizzo in compensazione di crediti
non spettanti o non esistenti) la stessa sanzione penale si applica
per l’omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in
compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il debito
si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per
un importo superiore a 50mila euro, con riferimento al singolo
periodo d’imposta.
Più precisamente,
pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d’imposta,
siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o
inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si
perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo
d’imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti
non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati
in compensazione, sia superiore a 50.000 euro.
Tabella
n. 8 – Sanzioni di natura penale
Omesso
versamento Iva (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000)
Omesso
versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione
annuale per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun
periodo d’imposta
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Reclusione
da sei mesi a due anni
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Indebita
compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)
Utilizzo
in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti, per un
ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta
|
Reclusione
da sei mesi a due anni
|
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