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MODELLO 730/2015: PRECOMPILATO E ORDINARIO NOVITÀ

Circolare informativa per la clientela
n. 9/2015 del 12 marzo 2015




MODELLO 730/2015: PRECOMPILATO E ORDINARIO
NOVITÀ



In questa Circolare



  1. Modello 730 precompilato
  1. Modello 730 ordinario
  1. Quadri del Modello 730/2015
  1. Novità del Modello 730/2015


Il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2015 («La Settimana fiscale» n. 5/2015 pag. 7) ha approvato, con le istruzioni, i Modelli 730/2015, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 175/2014 (cd. decreto «Semplificazioni fiscali»), a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il Mod. 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.
Il Mod. 730/2015 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio 2015, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.
Il Mod. 730/2015 ordinario si presenta con entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.
1. Modello 730 precompilato
Come previsto dall’art. 1, D.Lgs. 175/2014 (cd. decreto «Semplificazioni fiscali»), a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il Mod. 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono essere dichiarati nel Mod. 730 precompilato sono: i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca; le borse di studio, i premi o sussidi di studio o di addestramento professionale; i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore); i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; le remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; le indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi i membri del Parlamento europeo); gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro; i compensi per lavori socialmente utili.
Con il Provvedimento Agenzia Entrate 23.2.2015 («Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati») sono stati definiti i destinatari del Mod. 730 precompilato per il primo anno di applicazione e sono state stabilite le modalità tecniche per consentire al contribuente ed agli altri soggetti autorizzati di accedere a tale dichiarazione. Inoltre il Provvedimento ha disciplinato il contenuto minimo e le modalità di conservazione della delega che i contribuenti interessati devono conferire a sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati affinché essi ricevano in via telematica dall’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni 730 precompilate degli assistiti.
Quest’anno il Mod. 730 precompilato è messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it, a decorrere dal prossimo 15 aprile, ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati che hanno presentato il Mod. 730/2014 (relativo ai redditi 2013) e che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione unica 2015 (che da quest’anno ha sostituito il Cud) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.
Il Mod. 730 precompilato è predisposto anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il Mod. Unico Persone fisiche 2014 (pur avendo i requisiti per presentare il Mod. 730/2014), oppure hanno presentato, oltre al Mod. 730, anche i Quadri RM, RT e RW del Mod. Unico Persone fisiche 2014.
La dichiarazione precompilata non è, invece, predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973).
Per precompilare il Mod. 730/2015 l’Agenzia delle Entrate utilizza:
  • i dati contenuti nella Certificazione unica 2015, relativa al 2014, che da quest’anno è inviata on line entro il 9.3.2015 (poiché il 7 marzo era sabato) all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad es. il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale Irpef, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
  • i dati trasmessi da soggetti terzi, quali istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari, relativi agli oneri deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente nel 2014, come i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali;
  • alcuni dati contenuti nel Mod. 730/2014 o nel Mod. Unico 2014 PF (ad es. gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad es. i versamenti effettuati con il Mod. F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
Il Mod. 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto on line, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presentando un documento di identità. Il Mod. 730 precompilato è consultabile anche tramite sostituto d’imposta o Caf o professionista abilitato, previa apposita delega.
Nella sezione del sito Internet dedicata al Mod. 730 precompilato è possibile visualizzare:
  • il Mod. 730 precompilato e un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per elaborare la dichiarazione. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, non sono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto per permettere al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato (si veda anche la C.M. 19.2.2015, n. 6/E, «Telefisco» 2015); in questo prospetto sono riportante anche le informazioni incongruenti (ad es. interessi passivi comunicati dalla banca di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente);
  • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
  • il Mod. 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
La dichiarazione precompilata 2015 deve essere presentata entro il 7.7.2015, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate tramite il sito Internet, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista abilitato.
Il contribuente che riceve la dichiarazione precompilata non è obbligato ad utilizzarla e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Mod. 730 o il Mod. Unico.
I coniugi possono unificare le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. Se il Mod. 730 precompilato è messo a disposizione solamente di uno dei coniugi, la dichiarazione congiunta può essere presentata esclusivamente ad un Caf o professionista abilitato ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Il contribuente che riceve il Mod. 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il 730 (ad es. redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare il Mod. Unico.
Il contribuente che non riceve il Mod. 730 precompilato (ad es. perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il Mod. 730, ove possibile, oppure il Mod. Unico.
Come previsto dall’art. 6, D.Lgs. 175/2014, in caso di rilascio del visto di conformità infedele sono richiesti al Caf o professionista abilitato l’imposta, le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. 600/1973), purché il visto infedele non sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo da parte del contribuente stesso. Tuttavia, se entro il 10 novembre il Caf o il professionista abilitato presentano una dichiarazione rettificativa del contribuente o, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, al Caf o al professionista abilitato è richiesta solo la sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo, mentre al contribuente è addebitata la maggior imposta dovuta e i relativi interessi. Chiarimenti riguardo al visto di conformità sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 26.2.2015, n. 7/E.
2. Modello 730 ordinario
Il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2015 ha approvato, con le istruzioni, i Modelli 730/2015, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Con il Provvedimento Agenzia Entrate 16.2.2015 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 730/2015, nelle comunicazioni di cui ai Modelli 730-4 e 730-4 integrativo e della scheda riguardante le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nonché le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
Il Mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
I lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Mod. 730 (precompilato od ordinario) a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Anche il Mod. 730/2015 ordinario, come il precompilato, deve essere presentato entro 7 luglio 2015. In caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Mod. 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole previste per il 730 precompilato.
3. Quadri del Modello 730/2015
Il Mod. 730/2015 è il modello base che costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri.
  • Quadro ARedditi dei terreni: deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo quadro:
    1. chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
    2. l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
    3. il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
  • Quadro BRedditi dei fabbricati e altri dati: va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell’abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai contratti di locazione. Devono utilizzare questo quadro:
    1. i proprietari di fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
    2. i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540, c.c.);
    3. i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
    4. i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.
  • Quadro CRedditi di lavoro dipendente e assimilati: è diviso in sei sezioni (lo scorso anno erano cinque). Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d’imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l’ammontare delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale Irpef; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all’Irpef, ove deliberata dall’ente locale. La nuova Sezione V riguarda il cd. Bonus Irpef 80 euro, mentre la Sezione VI è riservata all’indicazione del reddito al netto del contributo pensioni e dei dati relativi al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.
  • Quadro DAltri redditi: nella Sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata.
  • Quadro EOneri e spese detraibili e oneri deducibili: in questo quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili). In particolare, il quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
    1. Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (ad es. spese sanitarie) o del 26% (lo scorso anno era il 24%);
    2. Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (ad es. contributi previdenziali);
    3. Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, 41%, 50% o 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    4. Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
    5. Sezione III C: detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati;
    6. Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% o 65% per gli interventi di risparmio energetico;
    7. Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
    8. Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (ad es. spese per il mantenimento dei cani guida).
  • Quadro FAcconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è diviso in otto sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di acconti Irpef, addizionale comunale Irpef e cedolare secca relativi all’anno 2014 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), l’importo dell’acconto Irpef per il 2015 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate del saldo 2014 (Sezione V), le soglie di esenzione per l’addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la Sezione VII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione VIII).
  • Quadro G – Crediti d’imposta: comprende sette sezioni (lo scorso anno erano sei), relative ai crediti d’imposta relativi ai fabbricati (Sezione I), al credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II); al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Sezione III), al credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Sezione V), al credito d’imposta per le mediazioni (Sezione VI) e al nuovo credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura (cd. «Art-bonus»);
  • Quadro I – Imposte da compensare: questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito risultante dal Mod. 730/2015 per pagare le imposte dovute nel 2015 mediante la compensazione nel Mod. F24. È, infatti, possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell’F24, per pagare, oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2015, anche le altre imposte che possono essere versate con il Modello F24. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Il quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
L’utilizzo del Mod. 730 ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei vantaggi, in particolare in quanto:
  • la compilazione del modello è semplice e non richiede l’effettuazione di calcoli, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata annuale Mod. Unico;
  • consente al contribuente di ottenere gli eventuali rimborsi di crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un minore (o nullo) versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi 2014, da dichiarare nel 2015;
  • permette al soggetto che presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di trattenere direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le somme eventualmente dovute dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il Mod. 730 se possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati mediante il Mod. 730 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730. Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. In caso di dichiarazione congiunta, nel frontespizio del modello va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio d’imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.
Il Mod. 730 congiunto non può essere presentato in caso di:
  • dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti, quali persone incapaci, compresi i minori di età;
  • decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • titolarità di uno dei coniugi, nel 2015, di redditi che non possono essere dichiarati con il Mod. 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Mod. 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il Mod. Unico 2015 Persone fisiche.
4. Novità del Modello 730/2015
Le principali novità contenute nel Mod. 730/2015 sono illustrate di seguito.
Certificazione unica
Da quest’anno il Cud è stato sostituito dalla Certificazione unica, che contiene le informazioni necessarie per precompilare la dichiarazione dei redditi e che i sostituti d’imposta dovevano inviare on line all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2015 (poiché il 7 marzo era sabato). Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione unica prima erano contenute nelle annotazioni al Cud o non erano affatto presenti (ad es. i dati dei familiari a carico).
«Bonus Irpef»
A partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, il cd. «bonus Irpef» (massimo 80 euro mensili), ai dipendenti con reddito complessivo fino a 26.000 euro. Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel Mod. 730 e indicare il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non è sostituto d’imposta, il credito spettante è riconosciuto direttamente con il Mod. 730. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14. Si ricorda che il «bonus 80 euro», riconosciuto per il 2014 dal D.L. 66/2014, conv. con modif. dalla L. 89/2014, è stato previsto a regime dalla L. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 (modifica dell’art. 13, co. 1-bis, D.P.R. 917/1986).
Incremento della produttività
Dal 2015 è obbligatorio indicare nel rigo C4 le somme percepite per incremento della produttività in quanto questa informazione permette di determinare correttamente il bonus Irpef.
Destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef
Da quest’anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. In caso di presentazione della dichiarazione congiunta, le schede con le scelte devono essere inserite dai coniugi in due buste distinte. Su ogni busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Compensazione dei crediti con il Mod. F24
Dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non si può più presentare il Mod. F24 alla banca o all’ufficio postale, ma si deve utilizzare (direttamente o tramite un intermediario abilitato) esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale sia uguale a zero. I Modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i Modd. F24 con saldo oltre 1.000 euro, possono essere presentati solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o mediante i servizi di Internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati.
Cedolare secca
Nel caso di opzione per la cedolare secca, è stata ridotta dal 15% al 10% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa. L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del relativo decreto (28.5.2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Inoltre, l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o di enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione
Da quest’anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. L’agevolazione riguarda: l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12.11.2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Per beneficiare dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. La deduzione (rigo E32) riconosciuta è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro. La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di uguale importo, a partire dall’anno in cui avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le stesse spese.
Alloggi sociali
Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione di 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
Canoni di affitto dei terreni agricoli
Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ogni ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82).
«Art-bonus»
Il D.L. 83/2014, conv. con modif. con L. 106/2014 ha previsto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, il cd. «Art-bonus» (rigo G9). Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di uguale importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi. L’«Art-bonus» spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l’anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016. Chiarimenti interpretativi sulla nuova misura agevolativa sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 31.7.2014, n. 24/E.
Premi assicurativi
Per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente fino al 5% sono detraibili per un importo fino a 530 euro (righi da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo fino a 1.291,14 euro, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37).
Detrazioni nella misura del 26%
È stata elevata dal 24% al 26% la misura delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro.
Detrazione per ristrutturazioni edilizie
Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2014, la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50% (Sezioni III-A e III-B del Quadro E). Ai sensi della L. 190/2014, la detrazione è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012-31.12.2015.
Detrazione per l'acquisto di mobili
I contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a lavori di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6.6.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo fino a 10.000 euro, è ripartita in 10 rate di uguale importo da chi presta l’assistenza fiscale (Sezione III-C del Quadro E). Tale detrazione è stata prorogata dalla L. 190/2014 per le spese sostenute fino al 31.12.2015.
Detrazione per interventi di risparmio energetico
È riconosciuta per l’anno 2014 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura della detrazione del 65%. Ai sensi della L. 190/2014, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013-31.12.2015.
Detrazione per interventi antisismici
È riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2015 (L. 190/2014) per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 4.8.2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
Altre modifiche
Tra le novità del Mod. 730/2015 vi sono anche le seguenti:
  • sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell’Appendice;
  • nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;
  • non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di RC per i veicoli;
  • non va più comunicato l’importo dell’Imu dovuta per ogni fabbricato esposto nel Quadro B;
  • è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali Irpef;
  • da quest’anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad es. coniugato);
  • sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle Regioni ai fini dell’addizionale regionale (casella «Casi particolari addizionale regionale»).



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