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REDDITROMETRO: EFFETTI SUL MODELLO UNICO 2015

Circolare informativa per la clientela
n. 13/2015 del 16 aprile 2015




REDDITROMETRO: EFFETTI SUL MODELLO UNICO 2015



In questa Circolare



  1. Nuovo redditometro e Modello Unico

  1. Oneri deducibili e detraibili

  1. Spese e rilevanza ai fini del reddito sintetico

  1. Utilizzo di Unico in chiave difensiva

  1. Lettere del Fisco sulla non congruità del reddito dichiarato

  1. Adeguamento in dichiarazione – Lettera del Fisco e invio dell’integrativa



Sono numerosi gli intrecci fra il redditometro ed il Modello Unico. La prima verifica utile da effettuare per il contribuente è un controllo di congruità del reddito dichiarato (rigo RN1, colonna 5 del Modello Unico) con le spese (oneri deducibili/detraibili) indicate nel Quadro RP dello stesso modello. Nel caso in cui quest’ultime fossero superiori di oltre il 20% del reddito dichiarato, l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere ad istruire un accertamento di tipo sintetico (redditometro). A tal fine il contribuente può adeguare il reddito da dichiarare od in caso contrario premunirsi fin da subito le prove che giustificano lo scostamento.
Infine si segnala che, l’Agenzia delle Entrate in caso rilevi, sulle annualità precedenti a quella in scadenza quest’anno, una non congruità del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute dal contribuente presenti in Anagrafe tributaria, solitamente procede con l’invio di una lettera informativa con la quale segnala tale scostamento.
In questo caso, contrariamente a quanto avviene per gli studi di settore, la possibile scelta dell’adeguamento postumo, con l’invio di una dichiarazione integrativa, si scontra con la mancanza di una procedura che permette proprio l’adeguamento direttamente in dichiarazione.
1. Nuovo redditometro e Modello Unico
Il nuovo redditometro, così come riscritto dall’art. 22, D.L. 78/2010 1 è utilizzabile dagli accertamenti esperibili a partire dal periodo d’imposta 2009.
Di fatto l’anno appena trascorso (2014) è stato il primo in cui, dopo un lungo «travaglio normativo» è stato impiegato, dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo strumento accertativo, che nella quasi totalità dei casi ha avuto ad oggetto proprio l’anno d’imposta 2009.2
Sulla scorta dell’esperienza di quest’anno è stato possibile verificare, come sotto il profilo strettamente operativo, la nuova tipologia di accertamento utilizzi molte informazioni rinvenibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente persona fisica.
Da qui la necessità che il contribuente, fin già in sede di predisposizione della prossima dichiarazione dei redditi per l’annualità appena trascorsa, proceda a verificare la possibile congruità del proprio reddito imponibile dichiarato, almeno con le spese indicate (detratte o dedotte) nel Modello Unico.
Questo perché l’Amministrazione finanziaria potrebbe facilmente eccepire che, nel concreto, il reddito imponibile (rigo RN1 del Modello Unico, colonna 53) è inferiore rispetto alle spese presenti nel Quadro P e per questo verso potrebbe anche attivare un accertamento di tipo sintetico.
In questi casi, quindi, sarà opportuno che lo stesso contribuente provveda ad adeguare il reddito dichiarato, od alternativamente si premunisca, fin da subito, le prove che giustificano tale discrasia (fra il reddito dichiarato e quello speso) al fine di controbattere l’eventuale accertamento che nel futuro potrebbe notificargli l’Agenzia delle Entrate.
2. Oneri deducibili e detraibili
Come riferito, il Quadro RP del Modello Unico4 può, infatti, rappresentare una fondamentale risorsa informativa per l’Amministrazione finanziaria, in quanto in questa parte della dichiarazione annuale sono evidenziate tutta una serie di spese sostenute dal contribuente che, proprio per la loro indicazione nel Modello Unico, assurgono al rango di spese certe e, come tali, potrebbero essere legittimamente utilizzate dall’Amministrazione finanziaria fin già nella fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo per l’accertamento tramite il redditometro.
La Tabella A allegata al D.M. 24.12.2012 (decreto attuativo del redditometro) dispone, infatti, l’elenco delle spese utilizzabili ai fini della stima sintetica del reddito attribuibile al contribuente, prevedendo tuttavia la possibilità di utilizzare tutti i dati presenti in Anagrafe tributaria a disposizione dell’Amministrazione finanziaria tra i quali, rientrano anche quelli emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
Non è dunque la natura della spesa che qualifica la stessa come certa o meno, ma bensì, come testualmente prevede la C.M. 24/E/2013, il fatto che le medesime spese siano «di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile» e «conosciute dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria».5
Nella sezione I del Quadro RP della dichiarazione dei redditi vanno, infatti, indicate le spese per le quali spetta la detrazione del 19%; tali voci possono essere utilizzate dall’Amministrazione nell’ambito della procedura del redditometro in quanto spese certe, poiché, come riferito è lo stesso soggetto dichiarante a certificarne nel Modello Unico il sostenimento. Si tratta, infatti, di uscite finanziarie che il contribuente ha certamente sopportato nel periodo d’imposta e che deve indicare sul Modello Unico sulla base del principio di cassa.
Analoghe considerazioni possono essere fatte anche per le spese e oneri per le quali spettano le deduzioni dal reddito contenute nella sezione II del Quadro RP. Nello specifico si ricorda, peraltro, che la stessa C.M. 24/E/2013, ad esempio, ha avuto modo di evidenziare come l’importo dell’assegno corrisposto al coniuge venga «normalmente rilevato dagli oneri deducibili esposti in dichiarazione dal contribuente che la sostiene», al fine di puntualizzare come effettivamente la dichiarazione dei redditi sia la via in grado di guidare l’Amministrazione finanziaria su alcune tipologie di spese (certe) sostenute dal contribuente. Inoltre si segnala che fra le spese maggiormente attenzionate da parte dell’Amministrazione finanziaria rientrano sicuramente quelle per ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nonché quelle rivolte al risparmio energetico delle unità immobiliari con riferimento alle quali i dati possono essere agevolmente rilevati dalle sezioni IIIA, IIIB e IV del Quadro RP.
Tabella n. 1 – Intrecci Modello Unico e redditometro
1
Le spese detratte/dedotte nel Modello Unico rappresentano una fonte d’informazione per il redditometro
2
Si tratte di spese certe, in quanto dichiarate e pertanto utilizzabili fin già nella fase di selezione del contribuente da assoggettare ad accertamento
3
Il contribuente già nella fase di redazione della dichiarazione, qualora il reddito dichiarato in Unico sia inferiore alle spese in esso indicate, dovrà attivarsi al fine di premunirsi le prove che giustificano lo scostamento
4
Particolare attenzione dovrà essere rivolta dal contribuente in presenza di spese particolarmente elevate indicate in dichiarazione (es. spese di ristrutturazione o risparmio energetico)
5
In ogni caso si ricorda che l’accertamento sintetico scatta se: «l’imponibile complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato» (art. 38, D.P.R. 600/1973)




Esempio n. 1 – Reddito non capiente rispetto alle spese
Nell’ipotesi in cui a fronte di un imponibile dichiarato (il riferimento è al rigo RN1, colonna 5 del Modello Unico) pari ad euro 25.000 vi sono spese indicate in Quadro RP pari a:
  • euro 6.000,00 rigo RP 1, colonna 2 per spese mediche sostenute nell’anno;
  • euro 1.200 voce RP 8, codice spesa 12, assicurazione sulla vita (invalidità permanente);
  • euro 3.500 rigo RP21 contributi previdenziali Inps (fissi artigiano) pagati nel 2014;
  • euro 6.000 rigo RP 22 assegno al coniuge corrisposto nel 2014;
  • euro 15.000 spese per ristrutturazione edilizia - rigo RP 41, anno di sostenimento della spesa 2014 (importo rata euro 1.550);
  • euro 10.000 rigo RP61 spese per risparmio energetico, anno di sostenimento della spesa 2014 (importo rata euro 1.000).
Vi potrebbe essere un problema di «tenuta» del reddito imponibile rispetto alle spese evidenziate nello stesso Modello Unico, in quanto già queste ultime superano di almeno un quinto il reddito dichiarato (totale spese euro 41.700 maggiori del 20% rispetto al reddito dichiarato pari ad euro 25.000).
In quest’ipotesi il contribuente dovrà, ad esempio, essere in grado di dimostrare l’utilizzo del risparmio pregresso per il sostenimento delle spese indicate, oppure l’accessione di un finanziamento (es per spese ristrutturazione e risparmio energetico) al fine di sostenere i costi indicati in Unico.
3. Spese e rilevanza ai fini del reddito sintetico
Nell’economia del discorso, al fine di orientare eventuali decisioni del contribuente è utile ribadire, come nel nuovo strumento, la spesa sostenuta per investimenti (es. acquisto di edifici, terreni, azioni autovetture, ma anche, come visto nell’esempio n. 1, spese di manutenzione straordinaria dell’abitazione), così come qualsiasi altra spesa attribuibile al contribuente si presume sostenuta, fino a prova contraria, con redditi realizzati (e dichiarati) nel corso dell’esercizio.
Sul piano pratico, ciò significa, ad esempio, che l’immobile acquisito nel corso dell’esercizio rileva nell’ambito del medesimo periodo d’imposta tanto quanto le spese mediche.
Inutile sottolineare come tale impostazione oltre che irreale sia oltremodo penalizzante per il contribuente, in quanto non è assolutamente corretto presumere che, ad esempio, per l’acquisto di un bene ad utilità pluriennale si utilizzi solamente il reddito prodotto nell’anno, senza considerare come avviene nella quasi totalità delle situazioni pratiche che certi investimenti vengono finanziati con il risparmio pregresso o con disinvestimenti ovvero con l’accessione di appositi finanziamenti.
Nel merito va riferito che, successivamente il decreto attuativo del redditometro (D.M. 24.12.2012), ha parzialmente corretto il tiro rispetto all’impostazione della norma primaria, stabilendo che, l’investimento va conteggiato, ai fini dell’accertamento sintetico, al netto dei disinvestimenti netti dei quattro anni antecedenti la spesa effettuata ed anche al netto dei mutui/finanziamenti contratti per sostenere la spesa.
Per essere precisi andrebbe sottolineato che, ad eccezione delle categorie riferite agli immobili e ai beni mobili registrati (es. autovetture), per i quali è necessario depurare l’importo speso dal contribuente da eventuali mutui o finanziamenti contratti, per le altre categorie (si veda la Tabella n. 2) sarebbe previsto che l’intero incremento patrimoniale impatti sul reddito del contribuente al netto solamente dei disinvestimenti effettuati nell’esercizio e nei quattro precedenti.
Ragioni di logica interpretativa, nonché i principi generali che regolano l’accertamento sintetico, portano comunque a concludere che se il contribuente accende un finanziamento per sostenere, ad esempio, la spesa relativa alla ristrutturazione dell’abitazione,6 di tale prestito se ne dovrà tenere conto nel calcolo del reddito attribuibile determinando l’investimento sempre al netto del finanziamento ricevuto.
Tornando alla situazione sopra esemplificata qualora il contribuente avesse acceso un finanziamento pari a euro 25.000 al fine di sostenere le spese di manutenzione straordinaria dell’abitazione (euro 15.000 di ristrutturazione edilizia ed euro 10.000 di risparmio energetico) ecco che il suo reddito rientrerebbe nei ranghi (euro 25.000 dichiarati ed euro 16.700 spese al netto di quanto necessario per gli interventi sull’immobile).
Infine va considerato che ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento,7 secondo quanto illustrato in un convegno promosso dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia nel settembre del 2014, in via ufficiosa, gli incrementi patrimoniali andrebbero ancora assunti nella misura di un quinto (rispetto al reddito speso), ma questo solo nell’attività di selezione ai fini dell’accertamento sintetico da parte delle Entrate, mentre in relazione poi ai calcoli per il reddito sinteticamente attribuibile al contribuente questi investimenti, rilevano nei modi e nelle proporzioni sopra considerate.
Tabella n. 2 – Investimenti nel redditometro – Modalità di computo
Investimento
Modalità di computo
Immobili (fabbricati e terreni)
Incremento patrimoniale meno ammontare totale del mutuo
Beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)
Incremento patrimoniale meno il finanziamento
Polizze vita (investimento, previdenza, vita)
Incremento patrimoniale
Contributi previdenziali volontari
Incremento patrimoniale
Azioni
Obbligazioni
Conferimenti
Finanziamenti
Capitalizzazioni
Quote di partecipazione
Fondi d’investimento
Derivati
Certificati di deposito
Pronti contro termine
Buoni postali fruttiferi
Conti di deposito vincolanti
Altri titoli di credito
Altri prodotti finanziari valuta estera
Oro
Numismatica
Filatelia
Incremento patrimoniale
Oggetti d’arte o d’antiquariato
Incremento patrimoniale
Manutenzione straordinaria delle unità abitative
Incremento patrimoniale
Donazioni od erogazioni liberali
Incremento patrimoniale
Altro
Incremento patrimoniale
Tabella n. 3 – Investimenti nel redditometro – Calcoli per la stima
Investimenti
Calcoli ai fini della stima sintetica
Reddito sintetico (determinazione)
L’investimento va conteggiato, al netto, sia dei mutui/finanziamenti contratti, ma anche dei disinvestimenti netti dei quattro anni antecedenti la spesa effettuata
Selezione
Gli incrementi patrimoniali andrebbero ancora assunti nella misura di un quinto, ma questo solo nell’attività di selezione (convegno promosso dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia nel settembre del 2014)


4. Utilizzo di Unico in chiave difensiva
Il Modello Unico potrebbe anche diventare lo strumento per dimostrare che l’entità del reddito effettivo percepito dal contribuente è superiore a quello formalmente dichiarato e dunque fungere da strumento difensivo.
Vi sono, infatti, alcuni dati ed informazioni che, per espressa previsione normativa, affluiscono in dichiarazione dei redditi in maniera parziale, e potrebbero, il più delle volte, se considerati per intero fornire spiegazione degli scostamenti rilevati fra il reddito speso dal contribuente e quello stimato/contestato dall’Amministrazione finanziaria.
Sul punto ricordiamo che, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 25/E/2012, in risposta ad uno specifico quesito, chiarì che, al fine di giustificare la posizione del contribuente in ordine ad un accertamento di tipo sintetico, ci si deve ricondurre al reddito reale finanziario disponibile che può, in molti casi, divergere da quello dichiarato ai fini fiscali.
In merito alla specifica questione si riportano di seguito alcuni esempi dove il reddito che viene dichiarato si presenta effettivamente diverso rispetto al flusso finanziario percepito.
In tali ipotesi, quindi, le spese intercettate dall’Amministrazione finanziaria potrebbero anche trovare giustificazione, in tutto o in parte, nel maggior flusso finanziario percepito rispetto al dato affluito in dichiarazione dei redditi. Si tratta delle seguenti casistiche:
  • redditi degli immobili locati sono dichiarati al netto di un abbattimento forfetario del 15% (5% dal 2013);8
  • in alcuni casi il reddito dichiarato beneficia di abbattimenti forfetari che ne diminuiscono l’importo da assoggettare a tassazione. È il caso, ad esempio, dei diritti d’autore indicati nel Quadro RL (imponibili normalmente sul 75%) ma soprattutto dei dividendi percepiti da società di capitali in caso di possesso di partecipazioni qualificate (tassabili sull’imponibile del 49,72% se riferibili a utili maturati dopo il 31 dicembre 2007, oppure addirittura sull’imponibile del 40% per quelli precedenti).
Da ultimo, va ricordato che il reddito complessivo indicato nel Quadro RN (rigo RN1) potrebbe non corrispondere a quello realmente imputabile al contribuente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il reddito conseguito sia un reddito di partecipazione che è stato abbattuto forfetariamente della quota Ace calcolata dalla società che ha attribuito il reddito medesimo.
Sempre in tema di reddito d’impresa poi il ragionamento andrebbe esteso alle ipotesi in cui l’imponibile dichiarato risenta in modo considerevole di elementi di costo soggetti a processi di valutazione e/o ripartizione in base alle regole del D.P.R. 917/1986.
In questi casi il reddito dichiarato potrebbe differire in maniera anche significativa da quello dichiarato specie nelle ipotesi in cui la componente ammortamenti dovesse incidere in modo significativo sull’utile maturato.
Le ipotesi che si possono verificare nella pratica sono molteplici ed è dunque opportuno che il contribuente analizzi in modo attento la propria dichiarazione.
Questo perché oltre alle specifiche spese derivanti da elementi posti in detrazione/deduzione nel Modello Unico utilizzabili a vantaggio dell’Agenzia delle Entrate nella ricostruzione del reddito «speso» imputabile al contribuente, vi potrebbe essere, al contrario, la possibilità di ricavare interessanti spunti difensivi proprio da quegli elementi tipici sopra esaminati che non rendono pienamente evidenza del reale flusso finanziario disponibile a favore del contribuente.
5. Lettere del Fisco sulla non congruità del reddito dichiarato
Al fine di monitorare tutti i possibili intrecci fra Modello Unico e redditometro va detto che l’Agenzia delle Entrate potrebbe, nei casi in cui quest’ultima reputi il reddito dichiarato dal contribuente non congruo rispetto alla capacità di spesa dimostrata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, notificare al soggetto un avviso informativo per avvertirlo della circostanza che le spese intercettate non risultano compatibili con il reddito dichiarato.
Le lettere «informative» che l’Amministrazione finanziaria notifica ai contribuenti (si veda il fac-simile riportato in fondo alla Circolare) non vanno confuse con i veri e propri inviti a comparire che, invece, preludono ad una vera e propria attività accertativa.
Sotto questo profilo va detto, infatti, che questo tipo di lettere, che normalmente si riferiscono al periodo d’imposta avente ad oggetto l’annualità precedente rispetto a quella che sarà oggetto di lavorazione da parte del contribuente, non presuppongono l’attivazione di alcun tipo di controllo fiscale.
Si tratta per questi versi, infatti, di una sorta di comunicazione bonaria, dalla quale non sorge alcun tipo di obbligo giuridico, né tanto meno un dovere di risposta. Di fronte a tale missiva spetta al contribuente valutare se:
  • rispondere contattando il call center o inviando una mail (al numero e agli indirizzi indicati nella lettera), al fine di evidenziare errori od eventuali anomalie nei dati segnalati dal Fisco;
  • procedere all’inoltro di una nuova dichiarazione dei redditi avvalendosi del ravvedimento operoso (Modello Unico integrativo) se si ritiene che la segnalazione ricevuta sia corretta.
È innegabile infatti che, nonostante quanto sopra segnalato, con questo tipo di comunicazioni il contribuente sia in qualche modo entrato nel «mirino» del Fisco il quale ritiene che, dai dati in suo possesso, possa esserci una discrasia fra le spese effettuate e quanto dichiarato nel Modello Unico dello stesso contribuente.
In questo senso va comunque tenuto presente che nessun dato numerico viene esposto nella lettera inviata, per cui è tutt’altro che agevole orientarsi sulle eventuali azioni correttive che il contribuente stesso potrebbe porre in essere.
Se il contribuente ritiene che le spese sostenute nell’anno precedente e tracciate dal Fisco nella lettera notificata non possano di fronte ad un possibile accertamento fiscale in alcun modo essere giustificate, potrebbe essere opportuno procedere a reinviare la dichiarazione dei redditi aumentando il reddito imponibile dichiarato ed avvalersi del ravvedimento operoso in relazione ai maggior versamenti d’imposta dovuti, beneficiando così della riduzione delle sanzioni previste in ipotesi di dichiarazione infedele.
In questo senso si ricorda che, in ipotesi di dichiarazione infedele (es. mancata indicazione di un componente positivo di reddito), le sanzioni sono stabilite nella misura ordinaria del 100% dell’imposta evasa.
In relazione al ravvedimento operoso, esperibile nel caso di specie (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa) la riduzione si applicherà secondo quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997, ossia pari ad 1/8 del minimo (12,5%).
Inoltre si ricorda che anche in assenza di alcuna lettera da parte dell’Agenzia delle Entrate qualora il contribuente volesse effettuare un ravvedimento della propria dichiarazione dei redditi potrebbe, ovviamente, ugualmente procedere.
In relazione a tale circostanza si ricorda che, dall’1.1.2015 (con validità anche per le annualità pregresse), la Legge di Stabilità 2015 ha notevolmente ampliato la possibilità di poter ricorrere al ravvedimento operoso prevedendo:
  • da un lato, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, che il ravvedimento non sia più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell’atto impositivo;
  • dall’altro l’introduzione di nuovi limiti temporali entro cui il ravvedimento possa avvenire, con una gradazione della sanzione variabile in relazione alla tempistica rispetto alla quale la violazione viene sanata. Sotto questo profilo il contribuente potrebbe anche decidere di ravvedere anni d’imposta più remoti rispetto a quello appena trascorso, essendo l’invio della dichiarazione integrativa «pro Fisco» ora possibile per tutti gli anni potenzialmente oggetto di accertamento ordinario.
Tra gli aspetti di maggiore interesse del nuovo ravvedimento operoso vi è sicuramente quello legato alla possibilità di procedere alla regolarizzazione spontanea anche dopo che sia iniziata una attività di verifica (accesso o ispezione) della quale il contribuente abbia avuto formalmente conoscenza.
In pratica nel nuovo corso del ravvedimento operoso l’accesso alla regolarizzazione spontanea è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, compresi gli avvisi bonari.9
Questo significa che, in caso di avvio di un’attività ispettiva ivi compreso un controllo per il tramite del redditometro, il contribuente potrebbe anche attendere la conclusione delle indagini e la notifica del pvc, per poi valutare su quali dei rilievi elevati intervenire con la correzione spontanea.
6. Adeguamento in dichiarazione – Lettera del Fisco e invio dell’integrativa
In dichiarazione dei redditi non è presente, al contrario di quanto previsto per gli studi di settore, una procedura che permetta l’adeguamento alle risultanze derivanti dall’applicazione dell’accertamento sintetico.
Da qui nascono le difficoltà operative qualora il contribuente avesse intenzione di correggere la propria posizione ai fini dell’accertamento sintetico, stante la difficoltà di potere agire sul piano giuridico all’interno della dichiarazione dei redditi per aumentare quanto dichiarato.
In tale casistica se il contribuente dichiara un reddito d’impresa, potrebbe aumentare i ricavi, per raggiungere la congruità ai fini del redditometro, ma ciò comporterebbe l’effetto consequenziale che l’Erario, vedendo detta dichiarazione integrativa, potrebbe emettere un accertamento sia ai fini Iva che ai fini Irap, considerato che i maggiori ricavi dichiarati hanno effetto anche su detti tributi.
In questo caso, si assiste al paradosso per cui il contribuente sulla base della lettera dell’Agenzia delle Entrate, prima si adegua per porsi al riparo da accertamenti sintetici, ma poi si dovrebbe difendere da accertamenti Iva/Irap causati proprio dal suo comportamento.
Anche l’indicazione di un maggior reddito complessivo direttamente nel Quadro RN (che così non corrisponderebbe più alla somma dei singoli redditi posseduti dal contribuente) non sarebbe una scelta vincente, posto che verrebbe attivato il controllo automatico rivelando una discrasia fra quanto indicato nei singoli quadri ed il reddito complessivo finale.10
Preso atto di tali inconvenienti, l’unica via, anche se giuridicamente, ci rendiamo conto, scarsamente sostenibile, potrebbe essere quella di «inventare» un «reddito diverso» (Quadro RL) in dichiarazione, in modo da raggiungere il livello di congruità necessario al fine di evitare un accertamento sintetico.
Quale che sia la scelta del contribuente circa le modalità per l’adeguamento, è comunque opportuno che, se l’azione correttiva posta in essere non dovesse bastare, ed arrivasse comunque un accertamento di tipo sintetico, in caso di successivi atti istruttori (es. inviti al contraddittorio e richieste di comparizione), lo stesso contribuente, magari mediante apposita memoria, dovrà far presente di aver dichiarato tali maggiori imponibili con il solo fine, in un’ottica preventiva, di adeguarsi all’accertamento sintetico.


FAC-SIMILE di LETTERA INFORMATIVA dell’AGENZIA delle ENTRATE
AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO
Spett.
Pinco Pallino
Via Garibaldi 29
35013 Cittadella (Pd)
Roma, ….
Gentile contribuente,
con questa comunicazione che ha scopo informativo e che quindi non necessita di una risposta da parte Sua, desideriamo informarLa che dal confronto dei dati indicati nella sua dichiarazione dei redditi 2013, relativa al periodo d’imposta 2012, con le informazioni presenti nella banche dati dell’Agenzia delle Entrate risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati.
La natura di tali spese (ad esempio «acquisto o leasing di autovetture», «acquisto o leasing di imbarcazioni da diporto», spese per lavoro domestico) è indicata nel prospetto allegato (si veda pag. seg.).
La invitiamo, pertanto, a valutare la compatibilità del reddito complessivo dichiarato per il periodo d’imposta 2012, con le spese indicate nel prospetto e con eventuali altre spese rilevanti da Lei sostenute.
Nel caso in cui lo ritenesse necessario, può segnalare eventuali errori contenuti nel prospetto, inviando una mail all’indirizzo dc.acc.commsint@ageniziaentrate.it, indicando nell’oggetto il suo codice fiscale, oppure può rivolgersi ai centri di assistenza multicanale, telefonando al numero 848.800.444.
Le suggeriamo di considerare con attenzione questa comunicazione anche al fine dell’opportunità di ravvedimento, in relazione alla dichiarazione dei redditi 2013, relativa al periodo d’imposta 2012 possibile entro il 30 settembre 2014 (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
La invitiamo, inoltre, a considerare il contenuto di questa comunicazione anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014, relativa al periodo d’imposta 2013, valutando la compatibilità delle spese effettuate con il reddito complessivo da dichiarare.




ALLEGATO (alla lettera informativa dell'agenzia delle EL-5entrate)
SPESE SIGNIFICATIVE SOSTENUTE NELL’ANNO 2012
PRESENZA
ABITAZIONE


ACQUISTO FABBRICATO
X
MUTUI


RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO
X
COLLABORATORI DOMESTICI


CANONI DI LOCAZIONE


ARREDI ED ELETTRODOMESTICI


MEZZI DI TRASPORTO


ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTO E CARAVAN


ACQUISTO IMBARCAZIONE


ACQUISTO AEROMOBILE


NOLEGGIO E LEASING


ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI


POLIZZE ASSICURATIVE


CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
X
ISTRUZIONE


RETTE SCOLASTICHE, CORSI UNIVERSITARI, SOGGIORNI STUDIO, CORSI DI LINGUA, ETC.


TEMPO LIBERO E CURA DELLA PERSONA


VIAGGI, CIRCOLI ESCLUSIVI, CENTRI BENESSERE, EQUITAZIONE, ETC.


ALTRE SPESE


ACQUISTO OPERE D’ARTE


ACQUISTO OGGETTI DI PREGIO


ACQUISTI ALTRI BENI E SERVIZI


MOVIMENTI FINANZIARI VERSO L’ESTERO


ALTRI INVESTIMENTI


ACQUISTO TERRENO


ACQUISTO TITOLI ED AZIONI


CONFERIMENTO DENARO IN SOCIETA’


APPORTO DENARO IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE




1Tale articolo ha novellato interamente l’art. 38, D.P.R. 60/1973 che contiene le norma sull’accertamento sintetico e su quello redditometrico in genere. Competa il quadro normativo in vigore il D.M. 24.12.2012 recante il decreto attuativo del redditometro di seconda generazione nel quale sono contenute le regole applicative a cui gli uffici dell’Agenzia delle Entrate si devono attenere nel condurre l’accertamento sintetico nei confronti del contribuente persona fisica.
2Si trattava infatti dell’ultimo anno di reddito accertabile per i soggetti che presentarono la dichiarazione dei redditi nell’annualità 2010 con riferimento al periodo d’imposta 2009.
3Il sesto comma dell’art. 38, D.P.R. 600/1973 stabilisce che: «la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che l’imponibile complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato». Vi è dunque il confronto fra due parametri:
  • il reddito dichiarato dal contribuente;
  • l'imponibile rideterminato sinteticamente dall'ufficio. Solo qualora lo scostamento fra le due grandezze considerate superi il 20%, anche per un solo periodo d'imposta, all'Agenzia delle Entrate è riconosciuta la possibilità di procedere con l'accertamento.
4Lo stesso potrebbe dirsi anche per il Quadro E che caratterizza il Modello 730. Infatti l’accertamento sintetico avente ad oggetto sempre e comunque il reddito dichiarato dalla persona ben potrebbe rivolgersi anche a colui che ha presentato il Modello 730. Si può, infatti, ben dire che un aspetto peculiare del redditometro è l’ampio raggio di applicabilità dello stesso, considerato che ne possono essere destinatari tutti i contribuenti persone fisiche indipendentemente dal fatto che siano o meno obbligati a tenere le scritture contabili.
5Più nello specifico, l’accertamento sintetico è lo strumento con il quale l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, ridetermina su base presuntiva il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo però dall’individuazione della specifica categoria reddituale che ne è la fonte.
6Così come deve essere, contrariamente all’indicazione contenuta nel D.M. 24.12.2012 anche per gli altri investimenti previsti.
7L’affermazione seppur di fonte autorevole non è stata ad oggi ancora recepita in un documento ufficiale di prassi.
8Inoltre si ricorda che in caso di opzione per l’assoggettamento a cedolare secca il reddito degli immobili locati non trova evidenza nel Quadro RN (in quanto tassato separatamente con aliquota fissa).
9Nel nuovo co. 1-ter, dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997 si dispone infatti che «ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
10In questo addirittura vi sarebbe un preventivo blocco fin già in sede di controllo prima dell’invio telematico della dichiarazione.



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/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti