Circolare
informativa per la clientela
n. 13/2015 del 16 aprile 2015
n. 13/2015 del 16 aprile 2015
REDDITROMETRO:
EFFETTI SUL MODELLO UNICO 2015
In
questa Circolare
- Nuovo redditometro e Modello Unico
- Oneri deducibili e detraibili
- Spese e rilevanza ai fini del reddito sintetico
- Utilizzo di Unico in chiave difensiva
- Lettere del Fisco sulla non congruità del reddito dichiarato
- Adeguamento in dichiarazione – Lettera del Fisco e invio dell’integrativa
Sono numerosi gli
intrecci fra il redditometro ed il Modello Unico. La prima verifica
utile da effettuare per il contribuente è un controllo di
congruità del reddito dichiarato (rigo RN1, colonna 5 del
Modello Unico) con le spese (oneri deducibili/detraibili) indicate
nel Quadro RP dello stesso modello. Nel caso in cui quest’ultime
fossero superiori di oltre il 20% del reddito dichiarato,
l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere ad istruire un
accertamento di tipo sintetico (redditometro). A tal fine il
contribuente può adeguare il reddito da dichiarare od in caso
contrario premunirsi fin da subito le prove che giustificano lo
scostamento.
Infine si segnala
che, l’Agenzia delle Entrate in caso rilevi, sulle annualità
precedenti a quella in scadenza quest’anno, una non congruità del
reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute dal contribuente
presenti in Anagrafe tributaria, solitamente procede con l’invio di
una lettera informativa con la quale segnala tale
scostamento.
In questo caso,
contrariamente a quanto avviene per gli studi di settore, la
possibile scelta dell’adeguamento postumo, con l’invio di una
dichiarazione integrativa, si scontra con la mancanza di una
procedura che permette proprio l’adeguamento direttamente in
dichiarazione.
1.
Nuovo redditometro e Modello Unico
Il nuovo
redditometro, così come riscritto dall’art. 22, D.L. 78/2010 1 è
utilizzabile dagli accertamenti esperibili a partire dal periodo
d’imposta 2009.
Di fatto l’anno
appena trascorso (2014) è stato il primo in cui, dopo un lungo
«travaglio normativo» è stato impiegato, dai funzionari
dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo strumento accertativo, che
nella quasi totalità dei casi ha avuto ad oggetto proprio l’anno
d’imposta 2009.2
Sulla scorta
dell’esperienza di quest’anno è stato possibile verificare, come
sotto il profilo strettamente operativo, la nuova tipologia di
accertamento utilizzi molte informazioni rinvenibili dalla
dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente persona
fisica.
Da qui la necessità
che il contribuente, fin già in sede di predisposizione della
prossima dichiarazione dei redditi per l’annualità appena
trascorsa, proceda a verificare la possibile congruità del proprio
reddito imponibile dichiarato, almeno con le spese indicate (detratte
o dedotte) nel Modello Unico.
Questo perché
l’Amministrazione finanziaria potrebbe facilmente eccepire che, nel
concreto, il reddito imponibile (rigo RN1 del Modello Unico, colonna
53) è inferiore rispetto alle spese presenti nel Quadro P e per
questo verso potrebbe anche attivare un accertamento di tipo
sintetico.
In questi casi,
quindi, sarà opportuno che lo stesso contribuente provveda ad
adeguare il reddito dichiarato, od alternativamente si
premunisca, fin da subito, le prove che giustificano tale discrasia
(fra il reddito dichiarato e quello speso) al fine di controbattere
l’eventuale accertamento che nel futuro potrebbe notificargli
l’Agenzia delle Entrate.
2.
Oneri deducibili e detraibili
Come riferito, il
Quadro RP del Modello Unico4 può, infatti, rappresentare una
fondamentale risorsa informativa per l’Amministrazione finanziaria,
in quanto in questa parte della dichiarazione annuale sono
evidenziate tutta una serie di spese sostenute dal contribuente che,
proprio per la loro indicazione nel Modello Unico, assurgono al rango
di spese certe e, come tali, potrebbero essere legittimamente
utilizzate dall’Amministrazione finanziaria fin già nella fase di
selezione dei soggetti da sottoporre a controllo per
l’accertamento tramite il redditometro.
La Tabella A
allegata al D.M. 24.12.2012 (decreto attuativo del redditometro)
dispone, infatti, l’elenco delle spese utilizzabili ai fini della
stima sintetica del reddito attribuibile al contribuente,
prevedendo tuttavia la possibilità di utilizzare tutti i dati
presenti in Anagrafe tributaria a disposizione dell’Amministrazione
finanziaria tra i quali, rientrano anche quelli emergenti dalla
dichiarazione dei redditi.
Non è dunque la
natura della spesa che qualifica la stessa come certa o meno, ma
bensì, come testualmente prevede la C.M. 24/E/2013, il fatto che le
medesime spese siano «di ammontare certo, oggettivamente
riscontrabile» e «conosciute dal contribuente e
dall’Amministrazione finanziaria».5
Nella sezione I del
Quadro RP della dichiarazione dei redditi vanno, infatti, indicate le
spese per le quali spetta la detrazione del 19%; tali voci
possono essere utilizzate dall’Amministrazione nell’ambito della
procedura del redditometro in quanto spese certe, poiché, come
riferito è lo stesso soggetto dichiarante a certificarne nel Modello
Unico il sostenimento. Si tratta, infatti, di uscite finanziarie che
il contribuente ha certamente sopportato nel periodo d’imposta e
che deve indicare sul Modello Unico sulla base del principio di
cassa.
Analoghe
considerazioni possono essere fatte anche per le spese e oneri per le
quali spettano le deduzioni dal reddito contenute nella sezione II
del Quadro RP. Nello specifico si ricorda, peraltro, che la stessa
C.M. 24/E/2013, ad esempio, ha avuto modo di evidenziare come
l’importo dell’assegno corrisposto al coniuge venga «normalmente
rilevato dagli oneri deducibili esposti in dichiarazione dal
contribuente che la sostiene», al fine di puntualizzare come
effettivamente la dichiarazione dei redditi sia la via in grado di
guidare l’Amministrazione finanziaria su alcune tipologie di spese
(certe) sostenute dal contribuente. Inoltre si segnala che fra le
spese maggiormente attenzionate da parte dell’Amministrazione
finanziaria rientrano sicuramente quelle per ristrutturazione e
manutenzione straordinaria, nonché quelle rivolte al risparmio
energetico delle unità immobiliari con riferimento alle quali i dati
possono essere agevolmente rilevati dalle sezioni IIIA, IIIB e IV del
Quadro RP.
Tabella
n. 1 – Intrecci Modello Unico e redditometro
1
|
Le
spese detratte/dedotte nel Modello Unico rappresentano una fonte
d’informazione per il redditometro
|
2
|
Si
tratte di spese certe, in quanto dichiarate e pertanto
utilizzabili fin già nella fase di selezione del contribuente da
assoggettare ad accertamento
|
3
|
Il
contribuente già nella fase di redazione della dichiarazione,
qualora il reddito dichiarato in Unico sia inferiore alle spese in
esso indicate, dovrà attivarsi al fine di premunirsi le prove che
giustificano lo scostamento
|
4
|
Particolare
attenzione dovrà essere rivolta dal contribuente in presenza di
spese particolarmente elevate indicate in dichiarazione (es. spese
di ristrutturazione o risparmio energetico)
|
5
|
In
ogni caso si ricorda che l’accertamento sintetico scatta se:
«l’imponibile complessivo accertabile ecceda di almeno un
quinto quello dichiarato» (art. 38, D.P.R. 600/1973)
|
Esempio
n. 1 – Reddito non capiente rispetto alle spese
|
Nell’ipotesi
in cui a fronte di un imponibile dichiarato (il riferimento è al
rigo RN1, colonna 5 del Modello Unico) pari ad euro 25.000 vi sono
spese indicate in Quadro RP pari a:
Vi
potrebbe essere un problema di «tenuta» del reddito imponibile
rispetto alle spese evidenziate nello stesso Modello Unico, in
quanto già queste ultime superano di almeno un quinto il reddito
dichiarato (totale spese euro 41.700 maggiori del 20% rispetto al
reddito dichiarato pari ad euro 25.000).
In
quest’ipotesi il contribuente dovrà, ad esempio, essere in
grado di dimostrare l’utilizzo del risparmio pregresso per il
sostenimento delle spese indicate, oppure l’accessione di un
finanziamento (es per spese ristrutturazione e risparmio
energetico) al fine di sostenere i costi indicati in Unico.
|
3.
Spese e rilevanza ai fini del reddito sintetico
Nell’economia del
discorso, al fine di orientare eventuali decisioni del contribuente è
utile ribadire, come nel nuovo strumento, la spesa sostenuta per
investimenti (es. acquisto di edifici, terreni, azioni
autovetture, ma anche, come visto nell’esempio n. 1, spese di
manutenzione straordinaria dell’abitazione), così come qualsiasi
altra spesa attribuibile al contribuente si presume sostenuta, fino
a prova contraria, con redditi realizzati (e dichiarati)
nel corso dell’esercizio.
Sul piano pratico,
ciò significa, ad esempio, che l’immobile acquisito nel corso
dell’esercizio rileva nell’ambito del medesimo periodo d’imposta
tanto quanto le spese mediche.
Inutile sottolineare
come tale impostazione oltre che irreale sia oltremodo penalizzante
per il contribuente, in quanto non è assolutamente corretto
presumere che, ad esempio, per l’acquisto di un bene ad utilità
pluriennale si utilizzi solamente il reddito prodotto nell’anno,
senza considerare come avviene nella quasi totalità delle situazioni
pratiche che certi investimenti vengono finanziati con il risparmio
pregresso o con disinvestimenti ovvero con l’accessione di appositi
finanziamenti.
Nel merito va
riferito che, successivamente il decreto attuativo del redditometro
(D.M. 24.12.2012), ha parzialmente corretto il tiro rispetto
all’impostazione della norma primaria, stabilendo che,
l’investimento va conteggiato, ai fini dell’accertamento
sintetico, al netto dei disinvestimenti netti dei quattro
anni antecedenti la spesa effettuata ed anche al netto dei
mutui/finanziamenti contratti per sostenere la spesa.
Per essere precisi
andrebbe sottolineato che, ad eccezione delle categorie
riferite agli immobili e ai beni mobili registrati (es.
autovetture), per i quali è necessario depurare l’importo speso
dal contribuente da eventuali mutui o finanziamenti contratti, per le
altre categorie (si veda la Tabella n. 2) sarebbe previsto che
l’intero incremento patrimoniale impatti sul reddito del
contribuente al netto solamente dei disinvestimenti effettuati
nell’esercizio e nei quattro precedenti.
Ragioni di logica
interpretativa, nonché i principi generali che regolano
l’accertamento sintetico, portano comunque a concludere che se il
contribuente accende un finanziamento per sostenere, ad esempio, la
spesa relativa alla ristrutturazione dell’abitazione,6 di tale
prestito se ne dovrà tenere conto nel calcolo del reddito
attribuibile determinando l’investimento sempre al netto del
finanziamento ricevuto.
Tornando alla
situazione sopra esemplificata qualora il contribuente avesse acceso
un finanziamento pari a euro 25.000 al fine di sostenere le spese di
manutenzione straordinaria dell’abitazione (euro 15.000 di
ristrutturazione edilizia ed euro 10.000 di risparmio energetico)
ecco che il suo reddito rientrerebbe nei ranghi (euro 25.000
dichiarati ed euro 16.700 spese al netto di quanto necessario per gli
interventi sull’immobile).
Infine va
considerato che ai fini della selezione delle posizioni da
sottoporre ad accertamento,7 secondo quanto illustrato in un
convegno promosso dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia nel
settembre del 2014, in via ufficiosa, gli incrementi patrimoniali
andrebbero ancora assunti nella misura di un quinto (rispetto
al reddito speso), ma questo solo nell’attività di selezione ai
fini dell’accertamento sintetico da parte delle Entrate, mentre in
relazione poi ai calcoli per il reddito sinteticamente attribuibile
al contribuente questi investimenti, rilevano nei modi e nelle
proporzioni sopra considerate.
Tabella
n. 2 – Investimenti nel redditometro – Modalità di computo
Investimento |
Modalità di
computo |
Immobili
(fabbricati e terreni)
|
Incremento
patrimoniale meno ammontare totale del mutuo
|
Beni
mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar,
natanti e imbarcazioni, aeromobili)
|
Incremento
patrimoniale meno il finanziamento
|
Polizze
vita (investimento, previdenza, vita)
|
Incremento
patrimoniale
|
Contributi
previdenziali volontari
|
Incremento
patrimoniale
|
Azioni
Obbligazioni
Conferimenti
Finanziamenti
Capitalizzazioni
Quote
di partecipazione
Fondi
d’investimento
Derivati
Certificati
di deposito
Pronti
contro termine
Buoni
postali fruttiferi
Conti
di deposito vincolanti
Altri
titoli di credito
Altri
prodotti finanziari valuta estera
Oro
Numismatica
Filatelia
|
Incremento
patrimoniale
|
Oggetti
d’arte o d’antiquariato
|
Incremento
patrimoniale
|
Manutenzione
straordinaria delle unità abitative
|
Incremento
patrimoniale
|
Donazioni
od erogazioni liberali
|
Incremento
patrimoniale
|
Altro
|
Incremento
patrimoniale
|
Tabella
n. 3 – Investimenti nel redditometro – Calcoli per la stima
Investimenti |
Calcoli ai
fini della stima sintetica |
Reddito
sintetico (determinazione)
|
L’investimento
va conteggiato, al netto, sia dei mutui/finanziamenti contratti,
ma anche dei disinvestimenti netti dei quattro anni antecedenti la
spesa effettuata
|
Selezione
|
Gli
incrementi patrimoniali andrebbero ancora assunti nella misura di
un quinto, ma questo solo nell’attività di selezione (convegno
promosso dall’Agenzia delle Entrate della Lombardia nel
settembre del 2014)
|
4.
Utilizzo di Unico in chiave difensiva
Il Modello Unico
potrebbe anche diventare lo strumento per dimostrare che l’entità
del reddito effettivo percepito dal contribuente è superiore a
quello formalmente dichiarato e dunque fungere da strumento
difensivo.
Vi sono, infatti,
alcuni dati ed informazioni che, per espressa previsione normativa,
affluiscono in dichiarazione dei redditi in maniera parziale,
e potrebbero, il più delle volte, se considerati per intero fornire
spiegazione degli scostamenti rilevati fra il reddito speso
dal contribuente e quello stimato/contestato dall’Amministrazione
finanziaria.
Sul punto ricordiamo
che, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 25/E/2012, in risposta ad
uno specifico quesito, chiarì che, al fine di giustificare la
posizione del contribuente in ordine ad un accertamento di tipo
sintetico, ci si deve ricondurre al reddito reale finanziario
disponibile che può, in molti casi, divergere da quello dichiarato
ai fini fiscali.
In merito alla
specifica questione si riportano di seguito alcuni esempi dove il
reddito che viene dichiarato si presenta effettivamente diverso
rispetto al flusso finanziario percepito.
In tali ipotesi,
quindi, le spese intercettate dall’Amministrazione finanziaria
potrebbero anche trovare giustificazione, in tutto o in parte, nel
maggior flusso finanziario percepito rispetto al dato affluito
in dichiarazione dei redditi. Si tratta delle seguenti casistiche:
- redditi degli immobili locati sono dichiarati al netto di un abbattimento forfetario del 15% (5% dal 2013);8
- in alcuni casi il reddito dichiarato beneficia di abbattimenti forfetari che ne diminuiscono l’importo da assoggettare a tassazione. È il caso, ad esempio, dei diritti d’autore indicati nel Quadro RL (imponibili normalmente sul 75%) ma soprattutto dei dividendi percepiti da società di capitali in caso di possesso di partecipazioni qualificate (tassabili sull’imponibile del 49,72% se riferibili a utili maturati dopo il 31 dicembre 2007, oppure addirittura sull’imponibile del 40% per quelli precedenti).
Da ultimo, va
ricordato che il reddito complessivo indicato nel Quadro RN (rigo
RN1) potrebbe non corrispondere a quello realmente imputabile al
contribuente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il reddito
conseguito sia un reddito di partecipazione che è stato abbattuto
forfetariamente della quota Ace calcolata dalla società che ha
attribuito il reddito medesimo.
Sempre in tema di
reddito d’impresa poi il ragionamento andrebbe esteso alle ipotesi
in cui l’imponibile dichiarato risenta in modo considerevole di
elementi di costo soggetti a processi di valutazione e/o
ripartizione in base alle regole del D.P.R. 917/1986.
In questi casi il
reddito dichiarato potrebbe differire in maniera anche significativa
da quello dichiarato specie nelle ipotesi in cui la componente
ammortamenti dovesse incidere in modo significativo sull’utile
maturato.
Le ipotesi che si
possono verificare nella pratica sono molteplici ed è dunque
opportuno che il contribuente analizzi in modo attento la propria
dichiarazione.
Questo perché oltre
alle specifiche spese derivanti da elementi posti in
detrazione/deduzione nel Modello Unico utilizzabili a vantaggio
dell’Agenzia delle Entrate nella ricostruzione del reddito «speso»
imputabile al contribuente, vi potrebbe essere, al contrario, la
possibilità di ricavare interessanti spunti difensivi proprio da
quegli elementi tipici sopra esaminati che non rendono pienamente
evidenza del reale flusso finanziario disponibile a favore del
contribuente.
5.
Lettere del Fisco sulla non congruità del reddito dichiarato
Al fine di
monitorare tutti i possibili intrecci fra Modello Unico e
redditometro va detto che l’Agenzia delle Entrate potrebbe, nei
casi in cui quest’ultima reputi il reddito dichiarato dal
contribuente non congruo rispetto alla capacità di spesa dimostrata
sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, notificare al
soggetto un avviso informativo per avvertirlo della
circostanza che le spese intercettate non risultano
compatibili con il reddito dichiarato.
Le lettere
«informative» che l’Amministrazione finanziaria notifica ai
contribuenti (si veda il fac-simile riportato in fondo alla
Circolare) non vanno confuse con i veri e propri inviti a comparire
che, invece, preludono ad una vera e propria attività accertativa.
Sotto questo profilo
va detto, infatti, che questo tipo di lettere, che normalmente si
riferiscono al periodo d’imposta avente ad oggetto l’annualità
precedente rispetto a quella che sarà oggetto di lavorazione da
parte del contribuente, non presuppongono l’attivazione di
alcun tipo di controllo fiscale.
Si tratta per questi
versi, infatti, di una sorta di comunicazione bonaria, dalla
quale non sorge alcun tipo di obbligo giuridico, né tanto meno un
dovere di risposta. Di fronte a tale missiva spetta al contribuente
valutare se:
- rispondere contattando il call center o inviando una mail (al numero e agli indirizzi indicati nella lettera), al fine di evidenziare errori od eventuali anomalie nei dati segnalati dal Fisco;
- procedere all’inoltro di una nuova dichiarazione dei redditi avvalendosi del ravvedimento operoso (Modello Unico integrativo) se si ritiene che la segnalazione ricevuta sia corretta.
È innegabile
infatti che, nonostante quanto sopra segnalato, con questo tipo di
comunicazioni il contribuente sia in qualche modo entrato nel
«mirino» del Fisco il quale ritiene che, dai dati in suo possesso,
possa esserci una discrasia fra le spese effettuate e quanto
dichiarato nel Modello Unico dello stesso contribuente.
In questo senso va
comunque tenuto presente che nessun dato numerico viene esposto nella
lettera inviata, per cui è tutt’altro che agevole orientarsi sulle
eventuali azioni correttive che il contribuente stesso potrebbe porre
in essere.
Se il contribuente
ritiene che le spese sostenute nell’anno precedente e tracciate dal
Fisco nella lettera notificata non possano di fronte ad un possibile
accertamento fiscale in alcun modo essere giustificate, potrebbe
essere opportuno procedere a reinviare la dichiarazione dei
redditi aumentando il reddito imponibile dichiarato ed avvalersi
del ravvedimento operoso in relazione ai maggior versamenti
d’imposta dovuti, beneficiando così della riduzione delle sanzioni
previste in ipotesi di dichiarazione infedele.
In questo senso si
ricorda che, in ipotesi di dichiarazione infedele (es. mancata
indicazione di un componente positivo di reddito), le sanzioni
sono stabilite nella misura ordinaria del 100% dell’imposta
evasa.
In relazione al
ravvedimento operoso, esperibile nel caso di specie (ravvedimento
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui la violazione è stata commessa) la riduzione si
applicherà secondo quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997,
ossia pari ad 1/8 del minimo (12,5%).
Inoltre si ricorda
che anche in assenza di alcuna lettera da parte dell’Agenzia delle
Entrate qualora il contribuente volesse effettuare un ravvedimento
della propria dichiarazione dei redditi potrebbe, ovviamente,
ugualmente procedere.
In relazione a tale
circostanza si ricorda che, dall’1.1.2015 (con validità
anche per le annualità pregresse), la Legge di Stabilità 2015 ha
notevolmente ampliato la possibilità di poter ricorrere al
ravvedimento operoso prevedendo:
- da un lato, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, che il ravvedimento non sia più inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell’atto impositivo;
- dall’altro l’introduzione di nuovi limiti temporali entro cui il ravvedimento possa avvenire, con una gradazione della sanzione variabile in relazione alla tempistica rispetto alla quale la violazione viene sanata. Sotto questo profilo il contribuente potrebbe anche decidere di ravvedere anni d’imposta più remoti rispetto a quello appena trascorso, essendo l’invio della dichiarazione integrativa «pro Fisco» ora possibile per tutti gli anni potenzialmente oggetto di accertamento ordinario.
Tra gli aspetti di
maggiore interesse del nuovo ravvedimento operoso vi è sicuramente
quello legato alla possibilità di procedere alla regolarizzazione
spontanea anche dopo che sia iniziata una attività di verifica
(accesso o ispezione) della quale il contribuente abbia avuto
formalmente conoscenza.
In pratica nel nuovo
corso del ravvedimento operoso l’accesso alla regolarizzazione
spontanea è inibito solo dalla notifica di atti di
liquidazione e accertamento, compresi gli avvisi bonari.9
Questo significa
che, in caso di avvio di un’attività ispettiva ivi compreso un
controllo per il tramite del redditometro, il contribuente potrebbe
anche attendere la conclusione delle indagini e la notifica del pvc,
per poi valutare su quali dei rilievi elevati intervenire con la
correzione spontanea.
6.
Adeguamento in dichiarazione – Lettera del Fisco e invio
dell’integrativa
In dichiarazione dei
redditi non è presente, al contrario di quanto previsto per
gli studi di settore, una procedura che permetta l’adeguamento
alle risultanze derivanti dall’applicazione
dell’accertamento sintetico.
Da qui nascono le
difficoltà operative qualora il contribuente avesse
intenzione di correggere la propria posizione ai fini
dell’accertamento sintetico, stante la difficoltà di potere agire
sul piano giuridico all’interno della dichiarazione dei redditi per
aumentare quanto dichiarato.
In tale casistica se
il contribuente dichiara un reddito d’impresa, potrebbe aumentare i
ricavi, per raggiungere la congruità ai fini del redditometro, ma
ciò comporterebbe l’effetto consequenziale che l’Erario, vedendo
detta dichiarazione integrativa, potrebbe emettere un accertamento
sia ai fini Iva che ai fini Irap, considerato che i maggiori ricavi
dichiarati hanno effetto anche su detti tributi.
In questo caso, si
assiste al paradosso per cui il contribuente sulla base della lettera
dell’Agenzia delle Entrate, prima si adegua per porsi al riparo da
accertamenti sintetici, ma poi si dovrebbe difendere da accertamenti
Iva/Irap causati proprio dal suo comportamento.
Anche l’indicazione
di un maggior reddito complessivo direttamente nel Quadro RN
(che così non corrisponderebbe più alla somma dei singoli redditi
posseduti dal contribuente) non sarebbe una scelta
vincente, posto che verrebbe attivato il controllo automatico
rivelando una discrasia fra quanto indicato nei singoli quadri ed il
reddito complessivo finale.10
Preso atto di tali
inconvenienti, l’unica via, anche se giuridicamente, ci rendiamo
conto, scarsamente sostenibile, potrebbe essere quella di «inventare»
un «reddito diverso» (Quadro RL) in dichiarazione, in modo
da raggiungere il livello di congruità necessario al fine di evitare
un accertamento sintetico.
Quale che sia la
scelta del contribuente circa le modalità per l’adeguamento, è
comunque opportuno che, se l’azione correttiva posta in essere non
dovesse bastare, ed arrivasse comunque un accertamento di tipo
sintetico, in caso di successivi atti istruttori (es. inviti al
contraddittorio e richieste di comparizione), lo stesso contribuente,
magari mediante apposita memoria, dovrà far presente di aver
dichiarato tali maggiori imponibili con il solo fine, in un’ottica
preventiva, di adeguarsi all’accertamento sintetico.
FAC-SIMILE di
LETTERA INFORMATIVA dell’AGENZIA delle ENTRATE
AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE
CENTRALE ACCERTAMENTO
Spett.
Pinco Pallino
Via Garibaldi 29
35013 Cittadella
(Pd)
Roma, ….
Gentile
contribuente,
con questa
comunicazione che ha scopo informativo e che quindi non necessita di
una risposta da parte Sua, desideriamo informarLa che dal confronto
dei dati indicati nella sua dichiarazione dei redditi 2013, relativa
al periodo d’imposta 2012, con le informazioni presenti nella
banche dati dell’Agenzia delle Entrate risultano alcune spese
apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati.
La natura di tali
spese (ad esempio «acquisto o leasing di autovetture», «acquisto o
leasing di imbarcazioni da diporto», spese per lavoro domestico) è
indicata nel prospetto allegato (si veda pag. seg.).
La invitiamo,
pertanto, a valutare la compatibilità del reddito complessivo
dichiarato per il periodo d’imposta 2012, con le spese indicate nel
prospetto e con eventuali altre spese rilevanti da Lei sostenute.
Nel caso in cui lo
ritenesse necessario, può segnalare eventuali errori contenuti nel
prospetto, inviando una mail all’indirizzo
dc.acc.commsint@ageniziaentrate.it, indicando nell’oggetto il suo
codice fiscale, oppure può rivolgersi ai centri di assistenza
multicanale, telefonando al numero 848.800.444.
Le suggeriamo di
considerare con attenzione questa comunicazione anche al fine
dell’opportunità di ravvedimento, in relazione alla dichiarazione
dei redditi 2013, relativa al periodo d’imposta 2012 possibile
entro il 30 settembre 2014 (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
La invitiamo,
inoltre, a considerare il contenuto di questa comunicazione anche con
riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014, relativa al periodo
d’imposta 2013, valutando la compatibilità delle spese effettuate
con il reddito complessivo da dichiarare.
ALLEGATO
(alla lettera informativa dell'agenzia delle EL-5entrate)
SPESE
SIGNIFICATIVE SOSTENUTE NELL’ANNO 2012 |
PRESENZA |
ABITAZIONE
|
|
ACQUISTO
FABBRICATO
|
X
|
MUTUI
|
|
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO
|
X
|
COLLABORATORI
DOMESTICI
|
|
CANONI
DI LOCAZIONE
|
|
ARREDI
ED ELETTRODOMESTICI
|
|
MEZZI
DI TRASPORTO
|
|
ACQUISTO
AUTOVEICOLI, MOTO E CARAVAN
|
|
ACQUISTO
IMBARCAZIONE
|
|
ACQUISTO
AEROMOBILE
|
|
NOLEGGIO
E LEASING
|
|
ASSICURAZIONI
E CONTRIBUTI
|
|
POLIZZE
ASSICURATIVE
|
|
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
|
X
|
ISTRUZIONE
|
|
RETTE
SCOLASTICHE, CORSI UNIVERSITARI, SOGGIORNI STUDIO, CORSI DI
LINGUA, ETC.
|
|
TEMPO
LIBERO E CURA DELLA PERSONA
|
|
VIAGGI,
CIRCOLI ESCLUSIVI, CENTRI BENESSERE, EQUITAZIONE, ETC.
|
|
ALTRE
SPESE
|
|
ACQUISTO
OPERE D’ARTE
|
|
ACQUISTO
OGGETTI DI PREGIO
|
|
ACQUISTI
ALTRI BENI E SERVIZI
|
|
MOVIMENTI
FINANZIARI VERSO L’ESTERO
|
|
ALTRI
INVESTIMENTI
|
|
ACQUISTO
TERRENO
|
|
ACQUISTO
TITOLI ED AZIONI
|
|
CONFERIMENTO
DENARO IN SOCIETA’
|
|
APPORTO
DENARO IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
|
|
1Tale articolo ha
novellato interamente l’art. 38, D.P.R. 60/1973 che contiene le
norma sull’accertamento sintetico e su quello redditometrico in
genere. Competa il quadro normativo in vigore il D.M. 24.12.2012
recante il decreto attuativo del redditometro di seconda generazione
nel quale sono contenute le regole applicative a cui gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate si devono attenere nel condurre
l’accertamento sintetico nei confronti del contribuente persona
fisica.
2Si trattava infatti
dell’ultimo anno di reddito accertabile per i soggetti che
presentarono la dichiarazione dei redditi nell’annualità 2010 con
riferimento al periodo d’imposta 2009.
3Il sesto comma
dell’art. 38, D.P.R. 600/1973 stabilisce che: «la
determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a
condizione che l’imponibile complessivo accertabile ecceda di
almeno un quinto quello dichiarato». Vi è dunque il confronto
fra due parametri:
- il reddito dichiarato dal contribuente;
- l'imponibile rideterminato sinteticamente dall'ufficio. Solo qualora lo scostamento fra le due grandezze considerate superi il 20%, anche per un solo periodo d'imposta, all'Agenzia delle Entrate è riconosciuta la possibilità di procedere con l'accertamento.
4Lo stesso potrebbe
dirsi anche per il Quadro E che caratterizza il Modello 730. Infatti
l’accertamento sintetico avente ad oggetto sempre e comunque il
reddito dichiarato dalla persona ben potrebbe rivolgersi anche a
colui che ha presentato il Modello 730. Si può, infatti, ben dire
che un aspetto peculiare del redditometro è l’ampio raggio di
applicabilità dello stesso, considerato che ne possono essere
destinatari tutti i contribuenti persone fisiche indipendentemente
dal fatto che siano o meno obbligati a tenere le scritture contabili.
5Più nello
specifico, l’accertamento sintetico è lo strumento con il quale
l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di
controllo nei confronti delle persone fisiche, ridetermina su base
presuntiva il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef,
prescindendo però dall’individuazione della specifica categoria
reddituale che ne è la fonte.
6Così come deve
essere, contrariamente all’indicazione contenuta nel D.M.
24.12.2012 anche per gli altri investimenti previsti.
7L’affermazione
seppur di fonte autorevole non è stata ad oggi ancora recepita in un
documento ufficiale di prassi.
8Inoltre si ricorda
che in caso di opzione per l’assoggettamento a cedolare secca il
reddito degli immobili locati non trova evidenza nel Quadro RN (in
quanto tassato separatamente con aliquota fissa).
9Nel nuovo co.
1-ter, dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997 si dispone infatti che «ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non
opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le
comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis
e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni».
10In questo
addirittura vi sarebbe un preventivo blocco fin già in sede di
controllo prima dell’invio telematico della dichiarazione.
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