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UNICO 2015 PERSONE FISICHE: NOVITÀ

Circolare informativa per la clientela
n. 14/2015 del 23 aprile 2015



UNICO 2015 PERSONE FISICHE: NOVITÀ


In questa Circolare


  1. Modello Unico 2015 PF – Approvazione
  1. Come è suddiviso il Modello
  1. Casi particolari
  1. Soggetti esonerati
  1. Soggetti interessati
  1. Termini e modalità di presentazione
  1. Termini di versamento delle imposte
  1. Principali novità del Modello

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2015 (come modificato dal Provvedimento Agenzia Entrate 13.4.2015) è stato approvato il modello di dichiarazione «Unico 2015 – PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2015, per il periodo d’imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Diverse sono le novità contenute tra le quali vanno evidenziate le modalità di compilazione dei campi relativi al bonus 80 euro, all’eco-bonus, al bonus mobili e al bonus ristrutturazioni, al nuovo Art-bonus e alle agevolazioni riservate ai giovani agricoltori con meno di 35 anni. Anche per il 2015 il Modello Unico PF consterà di tre differenti fascicoli: il primo di essi è dedicato alle dichiarazioni dei vari redditi derivanti da lavoro e alle relative detrazioni. È questo il fascicolo in cui sono da tener presenti le maggiori novità per la compilazione dei riquadri. A tal proposito è opportuno tener presente che vanno sempre compilati i soli campi relativi ai redditi effettivamente ottenuti durante l’anno.
1. Modello Unico 2015 PF – Approvazione
Con il Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2015 è stato approvato il modello di dichiarazione «Unico 2015 – PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2015, per il periodo d’imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; sono stati , inoltre, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2014 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2014, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 1, co . 4 , lett. c), D.P.R. 600/1973.
Va rilevato che, con il Provvedimento Agenzia Entrate 13.4.2015, sono state apportate delle modifiche al modello di dichiarazione «Unico 2015–PF» e delle relative istruzioni, approvato con il Provvedimento 30.1.2015.
Il Modello Unico è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali. Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: PF per le persone fisiche, ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP per le società di persone ed equiparate.
Deve presentare la dichiarazione in forma unificata chi è tenuto a presentare sia la dichiarazione dei redditi sia la dichiarazione Iva.
La presentazione «in via autonoma» (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione Iva relativa all’anno 2014 (Modello Iva 2015) è prevista per alcune categorie di contribuenti, espressamente indicati al paragrafo 1.1 delle istruzioni allegata alla citato Modello Iva 2015. Possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, co. 1, D.P.R. 322/1998).
È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva anche nel caso in cui dalla dichiarazione stessa emerga un saldo a debito.
Non fanno parte della dichiarazione unificata i Modelli 770/2015 Semplificato, 770/2015 Ordinario e Irap 2015.
Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.
2. Come è suddiviso il Modello
Il Modello Unico 2015 PF per la dichiarazione dei redditi è composto da:
  • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
    1. Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
    2. prospetto dei familiari a carico, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
  • FASCICOLO 2 che contiene:
    1. i Quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il Quadro RW (investimenti all’estero) ed il Quadro AC (amministratori di condominio);
    2. le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
  • FASCICOLO 3 che contiene:
    1. i Quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
    2. istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione Iva da presentarenell’ambito della dichiarazione unificata.
3. Casi particolari
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1, del Modello Unico.
Un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il Quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il Quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i Quadri RN e RV per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita Iva devono compilare il Fascicolo 1, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, i quadri relativi.
I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il Quadro RW, contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il Quadro AC, contenuto nel Fascicolo 2.


Quesito n. 1
Domanda: l’amministratore di condominio che deve solo compilare il Quadro AC, come fa a presentare Unico?
Risposta: nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il Quadro RW e il Quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello Unico 2015, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
I contribuenti che presentano il Modello 730/2015, in alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gain e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i Quadri RM, RT e RW, insieme al frontespizio del Modello Unico.
Quesito n. 2
Domanda: nel caso di contribuente che nel corso del 2014 ha cessato l’attività occorre compilare Unico?
Risposta: i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2014 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell’anno.
In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello Unico.
4. Soggetti esonerati
Il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se possiede redditi:
  • derivanti dall’abitazione principale e relativi pertinenze e altri fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale);
  • di lavoro dipendente o pensione;
  • di collaborazione coordinata continuativa compresi i lavori a progetto; sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • esenti come , per esempio, le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni , indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi favore degli hanseniani, pensioni sociali;
  • soggetti ad imposta sostitutiva, come per esempio, i Bot o altri titoli del debito pubblico;
  • soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Le condizioni indicate dai primi tre punti suddetti si applicano se:
  • i redditi corrisposti da uno Unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
  • le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
5. Soggetti interessati
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2015 PF:
  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2015), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nel paragrafo precedente;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta hariconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione unica 2015);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 co. 2, D.L. 138/2011);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.
Quesito n. 3
Domanda: nell’ipotesi che un contribuente non sia obbligato a presentare Unico PF 2015 ma abbia degli oneri sostenuti da chiedere il rimborsi e non intenda presentare il Modello 730/2015, può ugualmente presentare il Modello Unico?
Risposta: anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2014 o da acconti versati nello stesso anno.
6. Termini e modalità di presentazione
Il Modello Unico 2015 PF deve essere presentato entro i termini seguenti:
  • dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 settembre 2015 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2015 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il Modello Unico 2015 cartaceo i contribuenti che:
  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare il Modello 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi Quadri del Modello Unico (RM, RT, RW, AC);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Presentazione agli uffici postali
Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli Quadri che compongono il Modello Unico devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni.
Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2015.

Termini di presentazione della dichiarazione e termini di versamento da parte degli eredi
Per le persone decedute nel 2014 o entro il mese di febbraio 2015 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.
Tabella n. 1 – Decesso del contribuente
PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI
PRESENTAZIONE TELEMATICA
DATA DEL DECESSO
TERMINE DI PRESENTAZIONE
DATA DEL DECESSO
TERMINE DI PRESENTAZIONE
1 gennaio 2014 – 28 febbraio 2015
Termini ordinari:
dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015
1 gennaio 2014 – 31 maggio 2015
Termini ordinari:
30 settembre 2015
1 marzo 2015 - 30 giugno 2015
Termini prorogati di 6 mesi:
31 dicembre 2015
1 giugno 2015 – 30 settembre 2015
Termini prorogati di 6 mesi:
31 marzo 2016


7. Termini di versamento delle imposte
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2014 e prima rata di acconto per il 2015) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Arrotondamento degli importi
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.


I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
  • direttamente:
    1. mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
    2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste italiane S.p.a.;
    3. utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario
  • tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste italiane S.p.a.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Possibilità di rateazione
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensilile somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del Modello F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 2.
Tabella n. 2 – Non titolari di partita Iva
RATA
VERSAMENTO
INTERESSI %
VERSAMENTO (*)
INTERESSI %
16 GIUGNO
0,00
16 LUGLIO
0,00
30 GIUGNO
0,16
31 LUGLIO
0,16
31 LUGLIO
0,49
31 AGOSTO
0,49
31 AGOSTO
0,82
30 SETTEMBRE
0,82
30 SETTEMBRE
1,15
2 NOVEMBRE
1,15
2 NOVEMBRE
1,48
30 NOVEMBRE
1,48
30 NOVEMBRE
1,81




(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 3.
Tabella n. 3 – Titolari di partita Iva
RATA
VERSAMENTO
INTERESSI %
VERSAMENTO (*)
INTERESSI %
16 GIUGNO
0,00
16 LUGLIO
0,00
16 LUGLIO
0,33
20 AGOSTO
0,33
20 AGOSTO
0,66
16 SETTEMBRE
0,66
16 SETTEMBRE
0,99
16 OTTOBRE
0,99
16 OTTOBRE
1,32
16 NOVEMBRE
1,32
17 NOVEMBRE
1,65




(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%


Possibilità di compensazione
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti Locali, Inail, Enpals) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il Modello F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e alla Gestione separata Inps. È compensabile anche l’Iva che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
8. Principali novità del Modello
Occorre preliminarmente ricordare che a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato «bonus Irpef» (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro.
A partire dal 2015 è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, del cinque e del due per mille.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il Modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero.
I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i Modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati.
Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15% al 10% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa. L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28.5.2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Tra le altre novità va evidenziato quanto segue:
  • è prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
  • è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;
  • non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali comunale e regionale;
  • non è più richiesto l’indicazione dello stato civile del contribuente nel frontespizio del modello.


Tabella n. 4 - Modello Unico 2015 PF – Novità
Rigo del modello Unico
Novità
RC4 e RC14
Da quest’anno, l’indicazione nel rigo RC4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef di cui al rigo RC14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205
RP32
È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni
RP71
Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro
RP82
Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui
CR9
È riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - cd. Art-bonus. Il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
La parte della quota annuale non utilizzata e fruibile negli anni successivi
Righi da RP8 a RP14, codice 36
Per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro
Righi da RP8 a RP14, codice 41 e righi da RP8 a RP14, codice 42
Sono elevate dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro
RB, colonna 10
È stata eliminata la colonna 10 del Quadro RB in quanto l’importo dell’Imu dovuta non va più indicato
Righi da RP8 a RP14, codice 37
I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente



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/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti