Scomputo ritenute sulle provvigioni al «nodo» certificazioni
Lo scomputo delle ritenute operate nel 2015 non è stato coordinato con la nuova Certificazione Unica
/ Lunedì 13 luglio 2015
L’introduzione della nuova Certificazione Unica comporta dubbi applicativi e difficoltà operative in relazione alla gestione delle ritenute afferenti le provvigioni di agenti, rappresentanti, procacciatori di affari, mediatori e altri intermediari.
Ai sensi dell’art. 25-bisdel DPR n. 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Il sostituto d’imposta deve quindi operare le ritenute solo al momento del pagamento delle provvigioni, sulla base del principio di cassa.
Il sostituto d’imposta deve quindi operare le ritenute solo al momento del pagamento delle provvigioni, sulla base del principio di cassa.
Nei confronti dell’agente, rappresentante, mediatore o altro intermediario, le provvigioni costituiscono però redditi d’impresa, soggette a tassazione in base al principio di competenza, quindi anche se non ancora incassate o se incassate in un periodo d’imposta successivo. Pertanto, nella dichiarazione dei redditi dell’intermediario (modello UNICO) devono essere indicate:
- le provvigioni maturate nell’anno di competenza;
- le ritenute effettivamente operate su tali provvigioni, all’atto del relativo pagamento.
- le provvigioni maturate nell’anno di competenza;
- le ritenute effettivamente operate su tali provvigioni, all’atto del relativo pagamento.
Tale disciplina può quindi comportare l’obbligo di dichiarare delle provvigioni senza potersi scomputare le relative ritenute, se non sono ancora state operate dal sostituto d’imposta. Al fine di evitare, almeno in parte, tale effetto, l’art. 25-bis, comma 3 del DPR n. 600/73 prevede lo scomputo nella dichiarazione dei redditi dell’intermediario delle ritenute operate fino alla data della sua presentazione; qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata (in termini analoghi, si esprime, in generale, l’art. 22 del TUIR).
In relazione l’art. 25-bis, comma 3 del DPR n. 600/73, la C.M. 10 giugno 1983 n. 24(capitolo quarto) ha stabilito che:
- a seguito di apposita richiesta del sostituito (agente, rappresentante, ecc.), il sostituto d’imposta deve rilasciare anche un’ulteriore certificazione relativa alle ritenute operate dalla chiusura del periodo d’imposta e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del sostituito stesso;
- tale ulteriore certificazione deve avvenire in forma separata rispetto a quella relativa alle provvigioni corrisposte nell’anno precedente;
- nel rilascio della successiva certificazione “annuale”, i sostituti d’imposta dovranno escludere dalla stessa le ritenute effettuate sulle provvigioni di competenza di anni precedenti che hanno già costituito oggetto della predetta separata certificazione;
- ove le ritenute subite nell’anno di presentazione della dichiarazione vengano, per qualsiasi ragione, scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni, le stesse potranno comunque essere detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni sono state pagate.
- a seguito di apposita richiesta del sostituito (agente, rappresentante, ecc.), il sostituto d’imposta deve rilasciare anche un’ulteriore certificazione relativa alle ritenute operate dalla chiusura del periodo d’imposta e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del sostituito stesso;
- tale ulteriore certificazione deve avvenire in forma separata rispetto a quella relativa alle provvigioni corrisposte nell’anno precedente;
- nel rilascio della successiva certificazione “annuale”, i sostituti d’imposta dovranno escludere dalla stessa le ritenute effettuate sulle provvigioni di competenza di anni precedenti che hanno già costituito oggetto della predetta separata certificazione;
- ove le ritenute subite nell’anno di presentazione della dichiarazione vengano, per qualsiasi ragione, scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni, le stesse potranno comunque essere detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni sono state pagate.
La suddetta circolare n. 24/83 precisa che “il legislatore ha posto a carico del sostituto alcun obbligo di rilasciare di propria iniziativa la suddetta certificazione, sicché deve ritenersi che sia interesse del sostituito, e costituisca pertanto un onere a suo carico, richiedere tale certificazione”; conseguentemente, “ove la certificazione venga richiesta”, lo scomputo delle ritenute da parte del percipiente sarà effettuato nel periodo d’imposta di pagamento delle provvigioni.
Fino allo scorso anno, l’applicazione di tali indicazioni non comportava particolari problemi, poiché in relazione alle ritenute sulle provvigioni si applicava un regime di certificazione “in forma libera”.
Da quest’anno, invece, la certificazione delle ritenute sulle provvigioni, di cui all’art. 25-bis del DPR n. 600/73, rientra nell’ambito di applicazione della nuova Certificazione Unica, con connesso obbligo di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, per effetto del nuovo comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR n. 322/98, introdotto dal DLgs. 21 novembre 2014 n. 175. Le istruzioni al modello di Certificazione Unica 2015 stabiliscono che devono essere certificate le provvigioni corrisposte nel , senza fornire chiarimenti su come “adattare” le indicazioni della circolare n. 24/83 al nuovo modello e al relativo obbligo di invio telematico.
Da quest’anno, invece, la certificazione delle ritenute sulle provvigioni, di cui all’art. 25-bis del DPR n. 600/73, rientra nell’ambito di applicazione della nuova Certificazione Unica, con connesso obbligo di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, per effetto del nuovo comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR n. 322/98, introdotto dal DLgs. 21 novembre 2014 n. 175. Le istruzioni al modello di Certificazione Unica 2015 stabiliscono che devono essere certificate le provvigioni corrisposte nel , senza fornire chiarimenti su come “adattare” le indicazioni della circolare n. 24/83 al nuovo modello e al relativo obbligo di invio telematico.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in linea di massima le indicazioni della suddetta circolare devono ritenersi ancora valide. Pertanto, per lo scomputo in UNICO 2015 delle ritenute sulle provvigioni di competenza del , operate sui relativi pagamenti effettuati nel , entro il termine di presentazione della dichiarazione, deve ritenersi che il percipiente abbia l’onere di richiedere al sostituto d’imposta un’apposita certificazione. Non appare però chiaro se:
- tale certificazione debba avvenire utilizzando il nuovo modello di Certificazione Unica 2015, che, a rigori, riguarderebbe solo le provvigioni corrisposte nel 2014, o se rimanga possibile la certificazione in “forma libera”;
- utilizzando il nuovo modello di Certificazione Unica vi siano obblighi di trasmissione telematica all’Agenzia.
In tale situazione di incertezza, il sostituto d’imposta potrebbe però essere disponibile a rilasciare la certificazione in esame.
- tale certificazione debba avvenire utilizzando il nuovo modello di Certificazione Unica 2015, che, a rigori, riguarderebbe solo le provvigioni corrisposte nel 2014, o se rimanga possibile la certificazione in “forma libera”;
- utilizzando il nuovo modello di Certificazione Unica vi siano obblighi di trasmissione telematica all’Agenzia.
In tale situazione di incertezza, il sostituto d’imposta potrebbe però essere disponibile a rilasciare la certificazione in esame.
A questo punto, avendo la prova della richiesta al sostituto d’imposta rimasta inevasa, dovrebbe essere applicabile la ris. 19 marzo 2009 n. 68, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, anche in assenza di certificazione del sostituto d’imposta, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risultante dalla predetta fattura.
Stante la rilevanza della questione, su tali aspetti sono auspicabili specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Stante la rilevanza della questione, su tali aspetti sono auspicabili specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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