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Certificazione Unica: definito il termine per l'invio

Minimi, rimborsi spese indistinti nella Certificazione Unica

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La proroga per la presentazione dei modelli 770/2015 disposta dal DPCM 28 luglio 2015 ha l’effetto di differire al 21 settembre 2015 anche il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 2015”, relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. Tra esse rientrano le certificazioni relative all’ammontare delle somme corrisposte nel 2014 a persone fisiche che hanno applicato il regime di vantaggio, di cui all’art. 27 del DL 6 luglio 2011 n. 98, e non hanno, per espressa previsione normativa (art. 5 comma 2 del provv. Agenzia delle Entrate n. 185820/2011), subito ritenute alla fonte su tali compensi.

Per i soggetti che applicano tale regime agevolato, tendenzialmente, gli ammontari indicati nella Certificazione Unica 2015 non coincidono con quelli del rigo LM2 di UNICO 2015 PF in quanto il rigo è preposto ad accogliere maggiori “elementi” (tutti i componenti positivi relativi al periodo d’imposta, oltre ai ricavie compensi, anche plusvalenze e sopravvenienze attive) rispetto a quelli indicati nella Certificazione Unica (compensi e provvigioni corrisposte dal sostituto d’imposta). Peraltro, vi sono dei casi in cui tali importi potrebbero potenzialmente corrispondere (si pensi al professionista che ha solo percepito compensi per attività di consulenza da parte di un’unica società); rispetto a tale casistica, va considerato il trattamento di eventuali rimborsi di spese anticipate.

Ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2015, i soggetti che, nel 2014, hanno corrisposto somme a soggetti che fruivano del regime di vantaggio devono indicare “l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto” al punto 4. Il medesimo importo va indicato anche nel successivo campo 7.

Tali modalità di compilazione della Certificazione Unica non consentono di distinguere, rispetto alle fatture emesse dal “minimo” in cui siano state addebitate spese anticipate, l’ammontare prettamente volto a remunerare l’attività svolta da quello avente diversa natura (diversamente da quanto accadrebbe al medesimo soggetto in regime ordinario per il quale dovrebbe indicarsi nella Certificazione Unica il compenso lordo corrisposto al punto 4 e la somma erogata a titolo di rimborso spese anticipate non soggetta a ritenuta d’acconto al punto 7). In tal caso, gli importi erogati ai “minimi” indicati nella Certificazione Unica non coincidono con quelli indicati nel rigo LM2 di UNICO 2015 PF (nel quale va riportato il compenso, al netto del rimborso spese).

D’altra parte, con specifico riferimento ai rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività professionale, occorre tener conto della posizione tradizionalmente sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui, come ampiamente illustrato nella circ. CNDCEC 9 gennaio 2014 n. 37/IR:
- vanno incluse nella nozione di compenso ex art. 54 del TUIR anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spesesostenute per l’espletamento dell’incarico (cfr., da ultimo, ris. Agenzia delle Entrate n. 49/2013); tali rimborsi devono, quindi, essere assoggettati a ritenutaa titolo di acconto, al pari del vero e proprio compenso per l’opera professionale;
- sono escluse dalla predetta disciplina (e, quindi, non costituiscono compenso e sono esclusi da ritenuta) i rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente, come, ad esempio, quelli per pagamenti di tasse, diritti di cancelleria, visura, per acquisto di materiale, fatti dall’esercente l’arte o la professione per conto del cliente.

Se si intende seguire l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, la conclusione cui sopra si è giunti rispetto al rapporto tra Certificazione Unica e rigo LM2 di UNICO va riferita esclusivamente alla seconda fattispecie sopra indicata relativa all’addebito in fattura di spese anticipate in nome e per conto del cliente.
Al di fuori di questa ipotesi, invece, il rimborso spese indicato in fattura dovrebbe essere considerato compenso e come tale rilevare:
- ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva (con indicazione del rigo LM2 di UNICO);
- ai fini dell’accesso al regime agevolato (posto che la circ. n. 73/2007, § 2.1, ha indicato che i compensi rilevanti a tali fini sono quelli richiamati dall’art. 54 del TUIR).

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