Immobiliari dei professionisti fuori dall’abuso del diritto
Secondo la Regionale di Torino, è legittima la locazione dello studio professionale da parte di una società riconducibile al professionista
/ Lunedì 14 settembre 2015
A partire dal prossimo 1° ottobre avrà efficacia la nuova disciplina sull’abuso del diritto che si applicherà anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali, alla stessa data del 1° ottobre, non sia stato notificato il relativo atto impositivo (art. 1 comma 5 DLgs. 128/2015).
Nel frattempo i giudici stanno decidendo sulle controversie degli anni passati, fra le quali riveste un certo interesse la deducibilità dei canoni di locazione relativi all’immobile adibito all’attività professionale locato da una società immobiliare riconducibile allo stesso professionista.
Nel frattempo i giudici stanno decidendo sulle controversie degli anni passati, fra le quali riveste un certo interesse la deducibilità dei canoni di locazione relativi all’immobile adibito all’attività professionale locato da una società immobiliare riconducibile allo stesso professionista.
Secondo la Cassazione (6528/2013), se manca l’attività della società immobiliare, se quest’ultima ha carattere strettamente familiare e il canone di locazione è sostanzialmente analogo a al canone di leasing sostenuto dalla società immobiliare si tratterebbe di un’operazione priva di contenuto economico diverso dal risparmio d’imposta.
In base alla richiamata sentenza, il risparmio d’imposta consisterebbe nella deducibilità dei canoni di locazione per il professionista, mentre la deducibilità dei canoni di leasing sarebbe preclusa. Questo almeno ai tempi dei fatti di causa. La legislazione è infatti cambiata più volte e, attualmente, in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, è possibile per il lavoratore autonomo dedurre i canoni di leasing relativi ad immobili strumentali in un periodo non inferiore a 12 anni (interpello DRE Lombardia n. 904-326/2014).
Al di là di questa considerazione, affermare che l’operazione in questione determina un indebito risparmio d’imposta e quindi un abuso del diritto appare eccessivo.
Se è vero che il professionista potrebbe dedursi (indirettamente) un canone di leasing altrimenti indeducibile, è altrettanto vero che per la società immobiliare i canoni di leasing costituiscono ricavi tassati, al pari della plusvalenza che si genererà in caso di riscatto e cessione dell’immobile.
A ben vedere, il nostro sistema tributario delinea due opzioni entrambe ammissibili, la prima che consente la deduzione dei costi dell’immobile ed assoggetta ad imposizione l’eventuale plusvalore in caso di cessione, la seconda che non consente la deduzione dei predetti costi, ma esclude da tassazione l’eventuale plusvalore (cfr. circ. CNDCEC 4.6.2010 n. 19/IR).
In base alla richiamata sentenza, il risparmio d’imposta consisterebbe nella deducibilità dei canoni di locazione per il professionista, mentre la deducibilità dei canoni di leasing sarebbe preclusa. Questo almeno ai tempi dei fatti di causa. La legislazione è infatti cambiata più volte e, attualmente, in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, è possibile per il lavoratore autonomo dedurre i canoni di leasing relativi ad immobili strumentali in un periodo non inferiore a 12 anni (interpello DRE Lombardia n. 904-326/2014).
Al di là di questa considerazione, affermare che l’operazione in questione determina un indebito risparmio d’imposta e quindi un abuso del diritto appare eccessivo.
Se è vero che il professionista potrebbe dedursi (indirettamente) un canone di leasing altrimenti indeducibile, è altrettanto vero che per la società immobiliare i canoni di leasing costituiscono ricavi tassati, al pari della plusvalenza che si genererà in caso di riscatto e cessione dell’immobile.
A ben vedere, il nostro sistema tributario delinea due opzioni entrambe ammissibili, la prima che consente la deduzione dei costi dell’immobile ed assoggetta ad imposizione l’eventuale plusvalore in caso di cessione, la seconda che non consente la deduzione dei predetti costi, ma esclude da tassazione l’eventuale plusvalore (cfr. circ. CNDCEC 4.6.2010 n. 19/IR).
In linea con tale impostazione sembra essere anche la C.T. Reg. di Torino (153/1/13 del 20 dicembre 2013, successiva alla citata sentenza della Cassazione) che in un caso analogo ha valorizzato l’esistenza di due distinti soggetti giuridici con diversa capacità contributiva e l’esistenza di un contratto di locazione tra le parti.
Secondo i giudici, ci potrebbe essere evasione solo se si riscontrasse in capo alla società immobiliare l’omissione della dichiarazione degli affitti percepiti.
Secondo i giudici, ci potrebbe essere evasione solo se si riscontrasse in capo alla società immobiliare l’omissione della dichiarazione degli affitti percepiti.
Con la riforma dell’abuso del diritto dovrebbe essere chiaro che questo tipo di operazione non è censurabile.
L’art. 10- comma 3 della L. 212/2000 prevede infatti che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’attività professionale.
L’art. 10- comma 3 della L. 212/2000 prevede infatti che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’attività professionale.
Per comprendere la valenza organizzativa della fattispecie in esame basta soffermarsi sulla complessità che la titolarità di un immobile può comportare nelle vicende straordinarie di uno studio professionale.
Dal semplice ingresso di nuovi associati, alla liquidazione dei vecchi, operazioni per le quali il peso economico di un immobile può creare problemi o comunque rigidità.
Per non parlare delle “fusioni” o “scissioni” dello studio professionale o ad ancora delle problematiche che si pongono quando si vogliono cambiare locali e magari locarli a terzi.
Una società immobiliare semplifica tutti questi passaggi e ben può essere che il professionista, anche singolo, decida di avvalersene da subito in previsione delle future modifiche organizzative della propria attività.
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