Assegnazione agevolata entro il 30 settembre 2016
Il Ddl di stabilità 2016 introduce un’imposta sostitutiva dell’8% che diventa 10,5% per le società di comodo
Il disegno di legge di stabilità 2016 ripropone una misura da tempo attesa in particolar modo dalle società che subiscono le penalizzazioni derivanti dalla disciplina di comodo.
Viene, infatti, riproposta la disciplina speciale di assegnazione o di cessione agevolata di beni ai soci o di trasformazione agevolata in società semplice, che permetterà di estromettere i beni dal regime di impresa e di evitare, quindi, le suddette penalizzazioni, beneficiando di un regime impositivo di favore rispetto a quello ordinario sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Viene, infatti, riproposta la disciplina speciale di assegnazione o di cessione agevolata di beni ai soci o di trasformazione agevolata in società semplice, che permetterà di estromettere i beni dal regime di impresa e di evitare, quindi, le suddette penalizzazioni, beneficiando di un regime impositivo di favore rispetto a quello ordinario sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Al di là della formulazione tecnica della norma, la prima questione da rilevare è il fatto che essa non si rivolge alle sole società di comodo; possono, quindi, assegnare in modo agevolato anche le società che non risultano di comodo, ma che intendano attribuire beni ai propri soci beneficiando della tassazione ridotta. In questo senso, si risolve uno dei problemi che aveva caratterizzato precedenti provvedimenti di scioglimento agevolato, i quali legavano i benefici allo “status” di società non operativa della società interessata con riferimento ad un determinato periodo d’imposta: in più casi dette società non avevano potuto rientrare nell’ambito delle norme agevolative in quanto, pur avendo ricavi insufficienti, risultavano non di comodo in virtù di una delle specifiche esimenti previste dallo stesso art. 30 della L. 724/94 (ad esempio, la congruità e coerenza agli studi di settore).
La nuova norma contiene, ad ogni modo, alcuni limiti: è, infatti, previsto che l’assegnazione o la cessione agevolata riguardi solo i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa; i soci, per contro, devono risultare tali alla data del 30 settembre 2015. La trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni “agevolabili”.
Venendo all’entità dell’agevolazione, sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (o rientrante nel patrimonio della società trasformata) e il suo costo fiscalmente riconosciuto è prevista un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% o, se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione del 10,5%. La base imponibile dell’imposta sostitutiva può, inoltre, essere determinata, su richiesta della società, assumendo in luogo del valore normale dei beni immobili il loro valore catastale, spesso notevolmente inferiore. Analogamente ad altri provvedimenti di assegnazione agevolata, è altresì prevista un’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate, pari al 13%.
Per quanto riguarda, invece, la cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene (determinato a norma dell’art. 9 del TUIR o in base al valore catastale) è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Sempre sotto il profilo delle imposte sui redditi, una misura agevolativa di grande rilievo è rappresentata dal fatto che, per i soci assegnatari, non si applica l’art. 47 del TUIR (il valore normale del bene assegnato, in altre parole, non rappresenta un utile in natura); è comunque previsto che tale valore normale riduca il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio (la società, va ricordato, rimane in vita, per cui all’atto del successivo scioglimento un minor costo fiscale determina potenzialmente una maggiore tassazione; ciò non dovrebbe comunque avere conseguenze particolarmente negative nel caso di immobiliari pure che, una volta spogliate degli immobili attribuiti ai soci, rimarrebbero poco più che scatole vuote da liquidare senza particolari oneri).
Per quanto riguarda le imposte indirette, è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente dovuta per l’assegnazione, nonché l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata, o per la trasformazione in società semplice, è fissato al 30 settembre 2016. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017, sempre potendo beneficiare della compensazione in F24; dal tenore letterale della norma non sono invece previste ulteriori rateizzazioni. Per quanto riguarda le imposte indirette dovrebbero rimanere fermi i termini ordinari.
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