Ultimi mesi per scegliere il regime di vantaggio
L’accesso al regime è più problematico per i soggetti che svolgevano in precedenza un’attività come autonomo o dipendente
/ Lunedì 05 ottobre 2015
Pare essersi riaperta la “corsa” all’applicazione del regime di vantaggio.
L’interesse, che trapela dalle domande che giungono alla redazione è giustificato dal fatto che quest’anno dovrebbe essere l’ultimo in cui può applicarsi il regime con imposta sostitutiva al 5%, essendo chiaro, allo stato attuale, se il sistema dei regimi agevolati per imprenditori individuali e lavoratori autonomi sarà oggetto di un’ulteriore revisione con la prossima legge di stabilità e, se sì, in quali termini.
L’interesse, che trapela dalle domande che giungono alla redazione è giustificato dal fatto che quest’anno dovrebbe essere l’ultimo in cui può applicarsi il regime con imposta sostitutiva al 5%, essendo chiaro, allo stato attuale, se il sistema dei regimi agevolati per imprenditori individuali e lavoratori autonomi sarà oggetto di un’ulteriore revisione con la prossima legge di stabilità e, se sì, in quali termini.
A disposizione rimarrebbe il regime forfetario per autonomi che, tuttavia, risulta meno conveniente dal punto di vista impositivo (l’imposta sostitutiva è al ), oltre al fatto di essere meno fruibile per il limite di ricavi o compensi variabile a seconda dell’attività, limite che si riduce notevolmente per alcuni settori come quello delle attività professionali. Inoltre, iniziando ad utilizzare il regime di vantaggio da quest’anno, si potrebbe fruire dell’imposizione “agevolata” per i successivi quattro anni () o fino ai trentacinque anni di età.
In base alla casistica più ricorrente, poiché il regime di vantaggio è applicabile dai soggetti che iniziano una nuova attività, i maggiori ostacoli all’accesso derivano da eventuali attività svolte in precedenza:
- in forma autonoma (impresa o lavoro autonomo);
- oppure mediante contratti di lavoro subordinato o di collaborazione.
- in forma autonoma (impresa o lavoro autonomo);
- oppure mediante contratti di lavoro subordinato o di collaborazione.
Rinviando, per una trattazione più diffusa, all’Analisi “Accesso al regime e cause di esclusione” della Monografia on line relativa al regime di vantaggio, si riepilogano gli aspetti più rilevanti dei predetti requisiti.
Rispetto alla prima casistica, il periodo in cui non può essere stata svolta attività in forma autonoma è il triennio precedente, da computare secondo il calendario comune. Ad esempio, volendo iniziare l’attività in regime agevolato il 1° novembre 2015, l’eventuale precedente attività deve essersi conclusa entro il 31 ottobre 2012.
Oltre all’esercizio in forma individuale di un’attività economica, va valutata anche l’ipotesi in cui il soggetto interessato sia stato socio di società di persone o di capitali, nel qual caso l’utilizzo del regime è precluso solo se vi è stato effettivo esercizio dell’attività da parte del socio. Per il rapporto tra tale requisito e quello che preclude il contestuale utilizzo del regime e la partecipazione a società di persone o associazioni professionali, o a srl in regime di trasparenza, si veda “Partecipazione societaria condizionata per i minimi” del 7 marzo 2013.
Nessuna preclusione, invece, si verifica se il soggetto è stato socio di società inattiva, oppure associato in partecipazione con apporto di solo lavoro o ha svolto attività produttiva di reddito agrario nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
Oltre all’esercizio in forma individuale di un’attività economica, va valutata anche l’ipotesi in cui il soggetto interessato sia stato socio di società di persone o di capitali, nel qual caso l’utilizzo del regime è precluso solo se vi è stato effettivo esercizio dell’attività da parte del socio. Per il rapporto tra tale requisito e quello che preclude il contestuale utilizzo del regime e la partecipazione a società di persone o associazioni professionali, o a srl in regime di trasparenza, si veda “Partecipazione societaria condizionata per i minimi” del 7 marzo 2013.
Nessuna preclusione, invece, si verifica se il soggetto è stato socio di società inattiva, oppure associato in partecipazione con apporto di solo lavoro o ha svolto attività produttiva di reddito agrario nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
Rispetto alla seconda casistica, occorre valutare che l’attività imprenditoriale, artistica o professionale che s’intende avviare costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Il carattere della “mera prosecuzione” con altra attività precedentemente svolta si desume dalle seguenti circostanze:
- l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentano il medesimo contenuto economico;
- le attività si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento.
In base a quanto sopra, in ciascun caso specifico, occorrerebbe verificare se la nuova attività sia:
- estranea a quella precedente: in questo caso, non può ravvisarsi la continuità;
- analoga a quella precedentemente svolta: in questo caso, affinché si possa escludere la prosecuzione, occorre che l’attività sia esercitata, ad esempio, con mezzi propri, magari in diverso luogo, con clientela diversificata.
Il carattere della “mera prosecuzione” con altra attività precedentemente svolta si desume dalle seguenti circostanze:
- l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentano il medesimo contenuto economico;
- le attività si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento.
In base a quanto sopra, in ciascun caso specifico, occorrerebbe verificare se la nuova attività sia:
- estranea a quella precedente: in questo caso, non può ravvisarsi la continuità;
- analoga a quella precedentemente svolta: in questo caso, affinché si possa escludere la prosecuzione, occorre che l’attività sia esercitata, ad esempio, con mezzi propri, magari in diverso luogo, con clientela diversificata.
Va da sé che, all’interno di quest’ultima casistica, si trovano situazioni rispetto alle quali escludere completamente la continuità potrebbe non essere agevole. Si pensi ai casi in cui, in qualche forma, il neo imprenditore o professionista si appoggi alla struttura organizzativa o alla clientela del precedente datore di lavoro; qui, potrebbe essere d’aiuto valutare se l’“appoggio” abbia carattere stabile e continuativo, oppure transitorio e limitato solo alla fase di avvio dell’attività.
Da ultimo, la mera prosecuzione si presume esclusa con riferimento alle seguenti precedenti esperienze lavorative:
- tirocinio professionale;
- oppure rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione di durata complessiva non superiore alla del triennio antecedente l’inizio dell’attività.
- tirocinio professionale;
- oppure rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione di durata complessiva non superiore alla del triennio antecedente l’inizio dell’attività.
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