Credito IRAP per soggetti senza dipendenti compensabile dal 2016
Istituito il codice tributo 3883 da indicare nel modello F24 tra gli importi a credito
Con la risoluzione n. 105 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta destinato ai soggetti passivi IRAP che non impiegano lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 21 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Esso compete, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (, per i soggetti “solari”), ai contribuenti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del DLgs. 446/97, vale a dire sia alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati), sia ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.
Il credito d’imposta spetta soltanto a condizione che i predetti soggetti impieghino lavoratori dipendenti. Dal momento che il dato normativo non contiene ulteriori specificazioni, come confermato dalla circ. Agenzia Entrate n.22/2015 (§ 6), ai fini della fruizione del credito d’imposta, non devono essere impiegati né dipendenti a tempo indeterminato (anche part time), né dipendenti a tempo determinato (anche part time). Per quanto non ribadito espressamente dall’Agenzia, si ritiene che la fruizione del credito d’imposta sia invece consentita nell’ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali, non trattandosi di dipendenti.
Quanto al relativo trattamento fiscale, nella circ. n. 6/2015 (§ 7.1), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’incentivo concorre alla formazione del reddito d’impresa, per via dell’assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario. Il credito d’imposta non rileva, invece, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, non rientrando in alcuno dei componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 53 e 54 del TUIR.
Il chiarimento dell’Agenzia suscita qualche perplessità, in quanto pare non valorizzare in modo adeguato la circostanza che il beneficio è riconosciuto a fronte di un onere (quale l’IRAP dovuta) che è indeducibile (integralmente o in misura pari al 90%) dal reddito d’impresa. Inoltre, a favore della non imponibilità sembra deporre anche la relazione tecnica alla legge di stabilità 2015, laddove, nello stimare la perdita di gettito, non viene considerato l’effetto positivo dato dall’imponibilità dell’incentivo (né ai fini IRES, né ai fini IRAP).
Il chiarimento dell’Agenzia suscita qualche perplessità, in quanto pare non valorizzare in modo adeguato la circostanza che il beneficio è riconosciuto a fronte di un onere (quale l’IRAP dovuta) che è indeducibile (integralmente o in misura pari al 90%) dal reddito d’impresa. Inoltre, a favore della non imponibilità sembra deporre anche la relazione tecnica alla legge di stabilità 2015, laddove, nello stimare la perdita di gettito, non viene considerato l’effetto positivo dato dall’imponibilità dell’incentivo (né ai fini IRES, né ai fini IRAP).
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione nel modello F24. A tal fine, la risoluzione in commento ha istituito il codice tributo “” denominato “IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
In sede di compilazione del modello , il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Regioni”, unitamente al codice Regione (reperibile nella tabella “T0 codici delle Regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
In sede di compilazione del modello , il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Regioni”, unitamente al codice Regione (reperibile nella tabella “T0 codici delle Regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Codice operativo dal 1° gennaio 2016
La ris. n. 105/2015 chiarisce che il codice tributo “3883” sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale precisazione è coerente con il dato normativo, secondo cui il credito d’imposta è appunto compensabile a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (ad esempio, il credito maturato per la prima volta nel 2015 è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016, atteso che la presentazione della dichiarazione IRAP 2016, relativa al periodo d’imposta 2015, avverrà entro il 30 settembre 2016).
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