Passa ai contenuti principali

Fattura nel regime forfettario 2016? Fac simile, modello ed esempio

Fattura nel regime forfettario 2016? Fac simile, modello ed esempio

Come fare fattura nel regime forfettario? Quale dicitura utilizzare? Occorre apporre anche il bollo? Ecco la guida completa per fare fattura nel nuovo regime forfettario con esempio e fac simile.
Regime forfettario: come fare fattura con il nuovo regime agevolato per le partite IVA di minori dimensioni?
Come occorre procedere per emettere una fattura nel regime forfettariointrodotto dalla Legge di Stabilità 2016?
Il regime forfettario è l’unica forma prevista dalla nuova normativa per poter aprire una partita IVA in regime agevolato.
Per i contribuenti che hanno aperto o stanno per aprire una partita IVA con il regime forfetario si pone la seguente domanda: come fare la fattura? Quali informazioni è obbligatorio riportare? La fattura è soggetta ad imposta di bollo e a ritenuta d’acconto?
Ecco una guida pratica e utile che il contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario potrà utilizzare per emettere correttamente la propria fattura.

Come fare la fattura nel regime forfettario 2016? La dicitura da utilizzare

Per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario è importante conoscere bene tutte le regole su come fare una fattura, iniziando dalla correttadicitura da utilizzare.
La dicitura è un elemento importante per i contribuenti titolari di partita IVA in un regime di vantaggio come il forfetario 2016.
Nel precedente regime dei contribuenti minimi, il contribuente aveva l’obbligo di indicare la Legge Finanziaria 2008 (istitutiva del regime dei minimi) e, successivamente, i vari provvedimenti che hanno modificato la versione originale.
Analogalmente, il regime forfettario 2016 richiede l’indicazione di una dicitura che riporti la normativa di base, unitamente alle modifiche intervenute successivamente.
Una dicitura che potrebbe chiaramente evidenziare il regime forfettario utilizzato dal contribuente che deve emettere fattura è la seguente:
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro

Come fare fattura nel regime forfettario: ritenuta d’acconto o no?

I contribuenti titolari di partita IVA che emettono fattura nel regime forfettario 2016 non devono assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d’acconto.
Il sistema attuale è entrato in vigore a partire al 1° gennaio 2012. In precedenza, invece, i contribuenti minimi dovevano emettere fattura assoggettando il compenso a ritenuta d’acconto del 20%. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2011 l’aliquota dell’imposta sostitutiva era uguale, cioè sempre pari al 20%. Questo inevitabilmente determinava la paradossale situazione di credito perenne di tali soggetti: nel caso in cui un contribuente non aveva costi da detrarre l’imposizione fiscale era al massimo pari a zero.
Con il nuovo regime introdotto nel 2012, e che purtroppo è stato abrogato con la Legge di Stabilità 2016, l’imposta sostitutiva è stata abbassata al 5% e la ritenuta d’acconto è stata (razionalmente) abrogata. Di conseguenza, anche per i contribuenti minimi e forfettari devono essere predisposte ed elaborate le certificazioni uniche.

Come fare fattura nel regime forfettario: quando apporre la marca da bollo?

Le fatture emesse dai contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2016 devono essere assoggettate ad imposta di bollo da 2 euro nel caso in cui l’importo totale della fattura sia superiore ad euro 77,47.
Per maggiori approfondimenti sulle regole di applicazione della marca da bollo alle fatture i lettori di Forexinfo possono fare riferimento alla seguente guida:
Fatture e marche da bollo da due euro: ecco la guida per non sbagliare

Come fare fattura nel regime forfettario: fac simile ed esempio

Ecco di seguito un esempio con fac simile di una fattura emessa dal Signor Rossi, titolare di partita IVA nel regime forfetario 2016:
Signor Rossi Mario
Via dei Verdi numero 10
00100 Roma (RM)
C.F./P.I. : 12345678900
Spettabile Azienda Alfa
Fattura numero 1 del 20/01/2016
Servizi resi per vostro conto nel periodo di gennaio 2016
Totale imponibile 100,00
Totale fattura 100,00
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015.
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro
Nel fac simile in questione è stato omessa, per comodità esemplificativa, la rivalsa contributiva ai fini dell’eventuale cassa professionale o della gestione separata ai fini INPS.

Commenti

Post popolari in questo blog

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti