Passa ai contenuti principali

Disapplicazione fai da te delle societa' di comodo anche per i rimborsi IVA


Disapplicazione fai da te delle societa' di comodo anche per i rimborsi IVA

Il test di operatività trova collocazione, come di consueto, nelquadro RS (righi da RS116 a RS125 di UNICO SC e da RS11 a RS20 di UNICO SP). La società che ritiene sussistenti le condizioni oggettive, dimostrabili ex post in sede di controllo, idonee a giustificare il mancato rispetto del test di operatività (o lo stato di perdita strutturale), può non applicare la disciplina delle società di comodo.
La disapplicazione, prescindendo da un preventivo interpello rivolto all’Amministrazione finanziaria, comporta però l’obbligo di un’apposita indicazione sostitutiva (o “segnalazione”, per utilizzare la terminologia adottata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 1° aprile 2016) in dichiarazione. La società, in particolare, è tenuta a indicare nelle apposite caselle del quadro RS (“Imposta sul reddito - società non operativa”, “Imposta sul reddito - società in perdita sistematica”, “IRAP” e “IVA”) quanto segue:
- codice “1”, se è stato presentato interpello e lo stesso è stato accolto dall’Agenzia delle Entrate;
- codice “2”, se l’interpello non è stato presentato e il contribuente, in base a una propria autonoma valutazione, ha ritenuto sussistenti le condizioni oggettive per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo;
- codice “3”, se l’interpello è stato presentato e “bocciato” dall’Amministrazione finanziaria ma, ciò nonostante, la società ha deciso di non applicare la disciplina, riservandosi di dimostrare ex post l’esimente prescelta.
Dalla lettura della richiamata circolare n. 9/2016 sembra di cogliere il principio secondo cui l’indicazione di questi codici rappresenta l’unico obbligo dichiarativo (per quanto riguarda, naturalmente, il prospetto in esame); ciò appare confermato dall’analisi delle specifiche tecniche di UNICO 2016, secondo le quali l’inserimento di uno dei codici citati, se la disapplicazione concerne tutte le imposte, non rende necessaria (anzi preclude, portando in caso contrario ad un errore bloccante) la compilazione degli altri campi del prospetto per la  verifica dell’operatività.
La disapplicazione della normativa relativa alle società di comodo produce effetti anche ai fini dell’IVA, superando così le limitazioni al rimborso, alla cessione e alla compensazione “orizzontale” del credito annuale stabilite dall’art. 30 comma 4 della L. 724/94. Il modello di dichiarazione IVA 2016, tuttavia, non presenta appositi campi o codici per “identificare” i contribuenti che ritengono di disapplicare la normativa in questione senza interpello, per cui si era posto il problema della validità dell’attestazione della condizione di “operatività” per il rimborso (effettuata sottoscrivendo l’apposito campo del rigo VX4) anche da parte di tali soggetti.
La circolare n. 9 ha dato una risposta positiva alla questione, chiarendo che questa attestazione riguarda non solo, come in passato, i soggetti che superano il test di operatività o che possono fare valere cause di esclusione o di disapplicazione automatica, ma anche (e qui risiede, come detto, la novità) i soggetti che ritengono sussistenti le condizioni oggettive per disapplicare la disciplina senza presentare l’istanza.
Omessa segnalazione sanzionata sino a 21.000 euro
Tornando alle indicazioni sostitutive da fornire nel modello UNICO, la mancata osservanza degli obblighi di segnalazione comporta, a norma dell’art. 8 comma 3-quinquies del DLgs. 471/97, l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 21.000 euro. È sanzionato, pertanto, il contribuente che:
- non ha presentato l’interpello e, ritenendo sussistenti le condizioni, ha disapplicato la disciplina senza compilare le caselle in precedenza indicate con il codice “2”;
- ha presentato l’interpello e, pur avendo ricevuto risposta sfavorevole, ha disapplicato la disciplina senza apporre il codice “3” nelle stesse caselle.
Le sanzioni amministrative descritte possono rientrare nell’ambito di applicazione del ravvedimento operoso, come confermato dalla circolare n. 9/2016; la società, pertanto, potrà rimediare all’inosservanza degli obblighi di segnalazione presentando una dichiarazione integrativa completa delle indicazioni previste dalla legge e versando la sanzione in misura ridotta.

Commenti

Post popolari in questo blog

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti