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Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2017 Novità



  1. Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
2. Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
3. Presentazione della dichiarazione dei redditi
4. Termini di versamento delle imposte - Novità
5. Possibilità di rateazione
6. Versamenti per i non titolari di partita Iva
7. Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva
8. Soggetti che si possono avvalere della compensazione
9. Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017
10. Limite massimo compensabile
11. Scelta della compensazione
12. Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 - Novità
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31.1.2017, modificato dal Provvedimento 9.2.2017, è stato approvato il modello di dichiarazione «Redditi Persone Fisiche 2017», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.
Tra le principali novità inserite nel modello rientrano le agevolazioni sui premi di risultato per i dipendenti nel settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito di imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole (cd. school bonus), il cd. patent box per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi d’impresa.
Tra le novità di rilievo va segnalata anche quella per cui da quest’anno il modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi per via del fatto che non è più possibile presentare la dichiarazione Iva in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.
Si segnala, infine, che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11.4.2017 è stato nuovamente modificato il modello di dichiarazione “Redditi Persone Fisiche 2017” (e relative istruzioni) già approvato in precedenza. Il provvedimento si è reso necessario al fine di rimuove alcuni errori materiali riscontrati dopo la prima pubblicazione sul sito delle Entrate.
1. Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
Il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 è composto da:
  • Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti), suddiviso in:
- Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
  • Fascicolo 2, che contiene:
- i Quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il Quadro RW (investimenti all’estero) e il Quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
  • Fascicolo 3, che contiene i Quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati compilano il Fascicolo 1 del Mod. Redditi.
Esempio n. 1 – Compilazione del Mod. Redditi PF 2017
Un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il Quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il Quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati, e i Quadri RN e RV per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale.


2. Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
Sono obbligati alla presentazione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017:
  • i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2017), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2017);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, co. 2, D.L.13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.
3. Presentazione della dichiarazione dei redditi
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, e successive modifiche, il Mod. Redditi PF 2017 deve essere presentato entro i termini seguenti:
  • dal 2.5.2017 al 30.6.2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30.9.2017 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il Modello redditi persone fisiche 2017 cartaceo i contribuenti che:
  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentarlo;
  • pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi Quadri del Mod. Unico (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
4. Termini di versamento delle imposte - Novità
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30.6.2017 ovvero entro il 30.7.2017.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017) nel periodo dal 30.6.2017 al 31.7.2017 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
  • direttamente:
mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;
  • tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
5. Possibilità di rateazione
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del modello di versamento F24.
6. Versamenti per i non titolari di partita Iva
I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30.6.2017 ovvero entro il 31.7.2017, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 1.
Tabella n. 1 – Interessi da versare sulle rate successive alla prima
Rata
Versamento
Interessi percentuali
Versamento (*)
Interessi percentuali
30 giugno
0,00
31 luglio
0,00
31 luglio
0,33
31 agosto
0,33
31 agosto
0,66
2 ottobre
0,66
2 ottobre
0,99
31 ottobre
0,99
31 ottobre
1,32
30 novembre
1,32
30 novembre
1,65


(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
7. Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva
I contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30.6.2017, ovvero entro il 31.7.2017, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 2.
Tabella n. 2 – interessi da versare sulle rate successive alla prima
Rata
Versamento
Interessi percentuali
Versamento (*)
Interessi percentuali
30 giugno
0,00
31 luglio
0,00
17 luglio
0,18
21 agosto
0,18
21 agosto
0,51
18 settembre
0,51
18 settembre
0,84
16 ottobre
0,84
16 ottobre
1,17
16 novembre
1,17
16 novembre
1,50


(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
La compensazione dei crediti prevede due modalità operative:
  • la prima, detta «verticale», che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta;
  • la seconda, detta «orizzontale», introdotta con l’art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, concede la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpals).
8. Soggetti che si possono avvalere della compensazione
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’Inps.
È compensabile anche l’Iva che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
9. Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017
I crediti che risultano dal Mod. Redditi PF 2017 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché sussistano le seguenti condizioni:
  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
10. Limite massimo compensabile
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Va rilevato che, in riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.
A partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000 per ciascun anno solare.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 700.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Mod. F24.
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
11. Scelta della compensazione
Il contribuente può utilizzare gli importi a credito non chiesti a rimborso sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta sia in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Mod. F24.
I crediti Inps risultanti dal Mod. DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del Quadro I.
La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel Quadro RR del Mod. Redditi PF 2017 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’Inps.
La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
I crediti Inail utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
12. Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 - Novità
Le istruzioni allegate al Mod. Redditi PF 2017 evidenziano quali sono le principali novità, che si riportano sinteticamente:
  • premi di risultato : i co. da 182 a 189 dell’art. 1, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), introducono, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. È inoltre modificata la nozione di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione Irpef ai sensi del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Il nuovo regime tributario di cui ai citati co. da 182 a 189 concerne:
sotto il profilo oggettivo, le somme ed i valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
sotto il profilo soggettivo, i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione, a 50.000 euro.
Il regime tributario specifico consiste, salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, in un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
È specificato che rientrano nei valori e somme in oggetto anche quelli corrisposti (in esecuzione dei suddetti contratti collettivi) con riferimento a periodi obbligatori di congedi di maternità.
Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione, altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (Quadro RC, rigo RC4);
  • regime speciale per i lavoratori impatriati: per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
  • assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave: a decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%;
  • erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave: a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
  • school bonus: per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
  • credito d’imposta per videosorveglianza: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
  • detrazione delle spese di arredo di immobili di giovani coppie: alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non abbia più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
  • detrazione delle spese per canoni di leasing per l’abitazione principale: è riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
  • detrazione dell’Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B: a chi nel 2016 abbia acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016;
  • detrazione delle spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto: è riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
  • utilizzo del credito da integrativa a favore ultrannuale: da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.

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