- Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
2.
Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
3.
Presentazione della dichiarazione dei redditi
4.
Termini di versamento delle imposte - Novità
5.
Possibilità di rateazione
6.
Versamenti per i non titolari di partita Iva
7.
Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva
8.
Soggetti che si possono avvalere della compensazione
9.
Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017
10.
Limite massimo compensabile
11.
Scelta della compensazione
12.
Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 - Novità
Con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
31.1.2017, modificato dal Provvedimento 9.2.2017,
è stato approvato il modello di dichiarazione «Redditi
Persone Fisiche 2017», con le relative istruzioni, che le
persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il
periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi
e dell’Iva.
Tra
le principali novità inserite nel modello rientrano le agevolazioni
sui premi di risultato per i dipendenti nel
settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni
integrative a favore presentate oltre il termine
della dichiarazione successiva e il credito di imposta per le
erogazioni liberali destinate alle scuole (cd. school
bonus), il cd. patent box per i redditi derivanti
dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali
e marchi d’impresa.
Tra
le novità di rilievo va segnalata anche quella per cui da quest’anno
il modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi per
via del fatto che non è più possibile presentare la
dichiarazione Iva in forma unificata insieme alla
dichiarazione dei redditi.
Si
segnala, infine, che con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 11.4.2017 è stato nuovamente
modificato il modello di dichiarazione “Redditi Persone Fisiche
2017” (e relative istruzioni) già approvato in precedenza. Il
provvedimento si è reso necessario al fine di rimuove alcuni errori
materiali riscontrati dopo la prima pubblicazione sul sito delle
Entrate.
1.
Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
Il
Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 è composto da:
- Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti), suddiviso in:
-
Frontespizio, costituito da tre facciate: la prima con i dati
che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la
seconda e la terza che contengono informazioni relative al
contribuente e alla dichiarazione;
-
prospetto dei familiari a carico, Quadri RA (redditi dei
terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro
dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo
dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta),
RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);
- Fascicolo 2, che contiene:
- i
Quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e
assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti
non obbligati alla tenuta delle scritture contabili,
nonché il Quadro RW (investimenti all’estero) e il Quadro
AC (amministratori di condominio);
-
le istruzioni per la compilazione della dichiarazione
riservata ai soggetti non residenti;
- Fascicolo 3, che contiene i Quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I
contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro
dipendente, terreni o fabbricati compilano il
Fascicolo 1 del Mod. Redditi.
Esempio
n. 1 – Compilazione del Mod. Redditi PF 2017
Un
lavoratore
dipendente
che possiede anche redditi
di fabbricati,
utilizza, oltre al
frontespizio,
anche il Quadro
RC,
per indicare il reddito di lavoro
dipendente;
il Quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati,
e i Quadri
RN
e RV
per il calcolo dell’Irpef
e delle addizionali
regionale
e comunale.
2.
Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017
Sono
obbligati alla presentazione del Mod. Redditi Persone
Fisiche 2017:
- i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2017), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2017);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, co. 2, D.L.13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei Quadri RT e RM.
3.
Presentazione della dichiarazione dei redditi
Sulla
base delle disposizioni del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, e successive
modifiche, il Mod. Redditi PF 2017 deve essere presentato
entro i termini seguenti:
- dal 2.5.2017 al 30.6.2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30.9.2017 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
I
termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati
al primo giorno feriale successivo.
Sono
esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il
Modello redditi persone fisiche 2017 cartaceo i contribuenti
che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, non possono presentarlo;
- pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi Quadri del Mod. Unico (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
4.
Termini di versamento delle imposte - Novità
Tutti
i versamenti a saldo che risultano dalla
dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto,
devono essere eseguiti entro il 30.6.2017 ovvero entro
il 30.7.2017.
I
contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per
l’anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017) nel periodo dal
30.6.2017 al 31.7.2017 devono applicare sulle somme da versare
la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo.
I
termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati
al primo giorno feriale successivo.
I
contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad
effettuare i versamenti in via telematica con le
seguenti modalità:
- direttamente:
– mediante
lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione
telematica delle dichiarazioni fiscali;
– ricorrendo
ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
– utilizzando
i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema
bancario;
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I
contribuenti non titolari di partita Iva possono
effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi
sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della
riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche
di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle
Entrate o del sistema bancario e postale.
5.
Possibilità di rateazione
Tutti
i contribuenti possono versare in rate mensili le somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte
(compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla
quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto
di novembre, che deve essere versato in un’unica
soluzione.
In
ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il
mese di novembre.
La
rateazione non deve necessariamente riguardare tutti
gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo
acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o
viceversa.
I
dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio
«Rateazione/Regione/Provincia» del modello di versamento F24.
6.
Versamenti per i non titolari di partita Iva
I
contribuenti non titolari di partita Iva possono
effettuare il pagamento della prima rata entro il 30.6.2017
ovvero entro il 31.7.2017, maggiorando l’importo dovuto
dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per
le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella
n. 1.
Tabella
n. 1 – Interessi da versare sulle rate successive alla prima
|
||||
Rata
|
Versamento
|
Interessi
percentuali
|
Versamento
(*)
|
Interessi
percentuali
|
1°
|
30
giugno
|
0,00
|
31
luglio
|
0,00
|
2°
|
31
luglio
|
0,33
|
31
agosto
|
0,33
|
3°
|
31
agosto
|
0,66
|
2
ottobre
|
0,66
|
4°
|
2
ottobre
|
0,99
|
31
ottobre
|
0,99
|
5°
|
31
ottobre
|
1,32
|
30
novembre
|
1,32
|
6°
|
30
novembre
|
1,65
|
|
|
(*)
In questo caso l’importo da rateizzare deve essere
preventivamente maggiorato dello 0,40%.
|
7.
Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva
I
contribuenti titolari di partita Iva possono anch’essi
effettuare il pagamento della prima rata entro il 30.6.2017,
ovvero entro il 31.7.2017, maggiorando l’importo
dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella
Tabella n. 2.
Tabella
n. 2 – interessi da versare sulle rate successive alla prima
|
||||
Rata
|
Versamento
|
Interessi
percentuali
|
Versamento
(*)
|
Interessi
percentuali
|
1°
|
30
giugno
|
0,00
|
31
luglio
|
0,00
|
2°
|
17
luglio
|
0,18
|
21
agosto
|
0,18
|
3°
|
21
agosto
|
0,51
|
18
settembre
|
0,51
|
4°
|
18
settembre
|
0,84
|
16
ottobre
|
0,84
|
5°
|
16
ottobre
|
1,17
|
16
novembre
|
1,17
|
6°
|
16
novembre
|
1,50
|
|
|
(*)
In questo caso l’importo da rateizzare deve essere
preventivamente maggiorato dello 0,40%.
|
Il
modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite
sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli
importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la
differenza tra debiti e crediti.
La
compensazione dei crediti prevede due modalità operative:
- la prima, detta «verticale», che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta;
- la seconda, detta «orizzontale», introdotta con l’art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, concede la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpals).
8.
Soggetti che si possono avvalere della compensazione
Possono
avvalersi della compensazione tutti i contribuenti
a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla
dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In
particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi,
possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i
predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’Inps da
datori di lavoro, committenti di lavoro
parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni
speciali artigiani e commercianti e alla gestione
separata dell’Inps.
È
compensabile anche l’Iva che risulti dovuta per
l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai
parametri e ai risultati degli studi di settore.
9.
Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017
I
crediti che risultano dal Mod. Redditi PF 2017 possono essere
utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a
quello della chiusura del periodo di imposta per cui
deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti
crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere
utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio,
purché sussistano le seguenti condizioni:
- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
10.
Limite massimo compensabile
Il
visto di conformità non è richiesto con
riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni,
ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.
Va rilevato che, in riferimento a quest’ultima tipologia di crediti
d’imposta, non è necessario il visto di
conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla
precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati
crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è
richiesto il visto di conformità.
A
partire dall’anno 2014 il limite massimo dei crediti di
imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro
700.000 per ciascun anno solare.
Qualora
l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti,
la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso
nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione
nell’anno solare successivo.
È
importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati
per compensare debiti relativi alla stessa imposta non
ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 700.000,
anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Mod. F24.
È
consentito ripartire liberamente le somme a credito tra
importi a rimborso e importi da compensare.
11.
Scelta della compensazione
Il
contribuente può utilizzare gli importi a credito non chiesti
a rimborso sia in diminuzione degli importi a debito
della medesima imposta sia in compensazione ai sensi del
D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Mod. F24.
I
crediti Inps risultanti dal Mod. DM10/2 possono essere
compensati nel modello F24 a partire dalla data di
scadenza della presentazione della denuncia da cui
emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non
ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando
l’apposita casella del Quadro I.
La
compensazione può essere effettuata entro 12 mesi
dalla data di scadenza della presentazione della
denuncia da cui emerge il credito.
Possono
essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla
liquidazione effettuata nel Quadro RR del Mod. Redditi PF
2017 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani
e commercianti e ai professionisti senza cassa iscritti
alla gestione separata lavoratori autonomi dell’Inps.
La
compensazione può essere effettuata fino alla data di
scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
I
crediti Inail utilizzabili in compensazione sono quelli
risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso.
Tali crediti possono essere compensati fino al giorno
precedente la successiva autoliquidazione.
12.
Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 - Novità
Le
istruzioni allegate al Mod. Redditi PF 2017 evidenziano quali
sono le principali novità, che si riportano sinteticamente:
- premi di risultato : i co. da 182 a 189 dell’art. 1, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), introducono, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. È inoltre modificata la nozione di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione Irpef ai sensi del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Il nuovo regime tributario di cui ai citati co. da 182 a 189 concerne:
– sotto
il profilo oggettivo, le somme ed i valori
corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali
o aziendali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria;
– sotto
il profilo soggettivo, i titolari di reddito da
lavoro dipendente privato di importo non superiore,
nell’anno precedente a quello di percezione, a 50.000
euro.
Il
regime tributario specifico consiste, salva l'ipotesi di espressa
rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, in un'imposta
sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e
comunali, pari al 10%, entro il limite di importo
complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro
lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del
lavoro.
È
specificato che rientrano nei valori e somme in oggetto anche
quelli corrisposti (in esecuzione dei suddetti contratti collettivi)
con riferimento a periodi obbligatori di congedi di
maternità.
Se
i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di
rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute
dal lavoratore non si applica alcuna tassazione,
altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite
(Quadro RC, rigo RC4);
- regime speciale per i lavoratori impatriati: per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
- assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave: a decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%;
- erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave: a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
- school bonus: per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- credito d’imposta per videosorveglianza: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- detrazione delle spese di arredo di immobili di giovani coppie: alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non abbia più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
- detrazione delle spese per canoni di leasing per l’abitazione principale: è riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- detrazione dell’Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B: a chi nel 2016 abbia acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016;
- detrazione delle spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto: è riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- utilizzo del credito da integrativa a favore ultrannuale: da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.
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