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MODELLO 730/2017

1. Approvazione del Modello 730/2017
2. Modello 730 precompilato
3. Modello 730 ordinario
4. Quadri del Modello 730/2017
5. Novità del Modello 730/2017


Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.1.2017 ha approvato, con le istruzioni, i modelli 730/2017, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2017 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
1. Approvazione del Modello 730/2017
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16.1.2017 sono stati approvati, con le istruzioni, i modelli 730/2017, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, riguardanti la dichiarazione da presentare nell’anno 2017 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Con il Provvedimento 9.2.2017 sono stati successivamente modificati la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef relativa alla Certificazione unica «CU 2017», i modelli 730-1 2017 e «Redditi 2017 – PF» e le relative istruzioni.
Infine, il Provvedimento 15.2.2017 ha approvato le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2017, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef ed ha approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
Altre modifiche alle Istruzioni al Modello 730/2017 sono state apportate con il Provvedimento dell’1.3.2017.
Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e di alcuni redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.
Il Modello 730/2017 precompilato deve essere presentato entro:
il 7.7.2017 in caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista;
il 23.7.2017 – differibile al 24 luglio poiché il 23 luglio cade di domenica – in caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate;
Il Modello 730/2017 ordinario (non precompilato) si presenta con entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.
2. Modello 730 precompilato
Come stabilito dall’art. 1, D.Lgs. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati di cui all’art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono essere dichiarati nel Modello 730 precompilato sono i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca; le borse di studio, i premi o sussidi di studio o di addestramento professionale; i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore); i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; le remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; le indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo); gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro; i compensi per lavori socialmente utili.
Per pre-compilare il Modello 730/2017 l’Agenzia delle Entrate utilizza principalmente:
i dati contenuti nella Certificazione unica 2017, relativa al 2016, che deve essere trasmessa on line entro il 7.3.2017 all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad es. il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale Irpef, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
i dati trasmessi da soggetti terzi, quali istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari, relativi agli oneri deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente nel 2016, come i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali;
alcuni dati contenuti nel Modello 730/2016 o Modello Unico PF 2016 (ad es. gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad es., versamenti effettuati con il Modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
Il Modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione, è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto on line, accedendo al menzionato sito dell’Agenzia e inserendo alcuni dati personali; per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presentando un documento di identità.
Il Modello 730 precompilato è consultabile anche tramite sostituto d’imposta o Caf o professionista abilitato, previa apposita delega.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
il Modello 730 precompilato e un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per elaborare la dichiarazione. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, non sono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto per permettere al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato; in questo prospetto sono riportante anche le informazioni incongruenti (ad es. interessi passivi comunicati dalla banca di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente);
l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente che riceve la dichiarazione precompilata non è obbligato ad utilizzarla e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi 2017.
I coniugi possono unificare le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. Se il Modello 730 precompilato è messo a disposizione solamente di uno dei coniugi, la dichiarazione congiunta può essere presentata esclusivamente ad un Caf o professionista abilitato ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Il contribuente che riceve il Modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il 730 (ad es. redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare il Modello Redditi 2017.
Il contribuente che non riceve il Modello 730 precompilato (ad es. perché non è in possesso della Certificazione unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il Modello 730, ove possibile, oppure il Modello Dichiarazione dei redditi 2017 – Persone fisiche.
Come previsto dall’art. 6, D.Lgs. 175/2014, in caso di rilascio del visto di conformità infedele sono richiesti al Caf o professionista abilitato l’imposta, le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 600), purché il visto infedele non sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo da parte del contribuente stesso. Tuttavia, se entro il 10 novembre il Caf o il professionista abilitato presentano una dichiarazione rettificativa del contribuente o, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, al Caf o al professionista abilitato è richiesta solo la sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo, mentre al contribuente è addebitata la maggior imposta dovuta con i relativi interessi.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ogni anno, mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alla spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali concernenti le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai suoi familiari a carico nell’anno d’imposta e i rimborsi erogati. Sono previste, inoltre, le modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e il relativo trattamento, tenuto conto che i dati in questione non comprendono le spese e i rimborsi per i quali il contribuente abbia manifestato opposizione ai sensi dello stesso provvedimento.
In particolare, l’opposizione deve essere manifestata:
nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto emittente il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. Quest’informazione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Con il Provvedimento 25.1.2017, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al Provvedimento 29.7.2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché delle modifiche al Provvedimento 15.9.2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie sempre per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.
In particolare, è previsto che, con riferimento alle spese sanitarie, per non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, è slittato al 10.2.2017 (D.M. 25.1.2017, in Gazzetta Ufficiale 1.2.2017, n. 26) – e fino al 9.3.2017 – il periodo entro il quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2016 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it). Pertanto, è stato modificato il Provvedimento 29.7.2016 prevedendo che, per il 2017, gli assistiti possano esercitare la propria opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema tessera sanitaria all’Agenzia delle Entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10.2.2017 al 9.3.2017; è stato stabilito, di conseguenza, che il Sistema Tessera Sanitaria (STS), a partire dal 10.3.2017, metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.
Inoltre, con il Provvedimento 25.1.2017 l’Agenzia delle Entrate ha modificato anche il Provvedimento 15.9.2016 prevedendo che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 10.3.2017, i dati relativi alle spese veterinarie ed ai rimborsi. Inoltre la L. 27.2.2017, n. 19, di conversione con modificazioni, del 30.12.2016, n. 244 (decreto «milleproroghe») ha disposto, all’art. 7, co. 3-bis, il differimento dal 31 gennaio al 28 febbraio del termine per l’invio al STS da parte dei veterinari dei dati delle spese sanitarie da persone fisiche per le quali spetta la detrazione Irpef prevista dall’art. 15, co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 917/1986, al fine della dichiarazione precompilata.
Con più Provvedimenti distinti aventi la data del 27.1.2017, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la comunicazione all’anagrafe tributaria di alcuni dati per la predisposizione del Modello 730 precompilato. In particolare, è disciplinata la comunicazione dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie di cui all’art. 1, D.M. 1.12.2016, individuando le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia dei dati. I soggetti che erogano tali rimborsi devono comunicarlo tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi di intermediari abilitati, designandoli «responsabili o incaricati del trattamento dei dati». La trasmissione delle comunicazioni va effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno. I dati e le notizie raccolti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria sono utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata e per svolgere le attività di controllo sulle dichiarazioni secondo l’art. 7, D.P.R. 29.9.1973, n. 605. Inoltre, con effetto a partire dalle informazioni relative al 2016, sono state modificate le specifiche tecniche approvate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 19.2.2016 da seguire per le comunicazioni dei dati relativi alle spese universitarie.
Infine è disciplinata la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’art. 2, D.M. 1.12.2016, da parte degli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, che comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento e le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare. Anche in questo caso la comunicazione va trasmessa on line tramite Entratel o Fisconline o avvalendosi di intermediari abilitati, entro il 28 febbraio di ogni anno. I dati e le notizie raccolti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria sono utilizzati per l’elaborazione del 730 precompilato e per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni in base all’art. 7, D.P.R. 605/1973.
3. Modello 730 ordinario
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16.1.2017 sono stati approvati, con le istruzioni, i Modelli 730/2017, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell’anno 2017 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Modello 730 (precompilato o ordinario) a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il Modello 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Anche il Modello 730/2017 ordinario, come il precompilato, deve essere presentato entro il 7.7.2017 in caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista, ovvero entro il 23.7.2017 (differibile al 24 luglio) in caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate. In caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole previste per il 730 precompilato.
4. Quadri del Modello 730/2017
Il Modello 730/2017 è il modello base e costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:
Quadro A – Redditi dei terreni: deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo Quadro:
– chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;
– l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
– il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario;
Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati: va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell’abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai contratti di locazione. Devono utilizzare questo Quadro:
– i proprietari di fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
– i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540, c.c.);
– i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
– i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati;
Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati: è diviso in sei sezioni. Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d’imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l’ammontare delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale Irpef; mentre nella sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all’Irpef, ove deliberata dall’ente locale. La sezione V riguarda il cd. Bonus Irpef, mentre la sezione VI (Altri dati) è riservata all’indicazione del reddito al netto del contributo pensioni e dei dati relativi al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro;
Quadro D – Altri redditi: nella Sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
Quadro E – Oneri e spese detraibili e oneri deducibili: in questo Quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili). In particolare, il Quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
– Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (ad es. spese sanitarie) o del 26%;
– Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (ad es. contributi previdenziali);
– Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, 50% o 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
– Sezione III C: detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati e Iva per acquisto di abitazione di classe A o B;
– Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% o 65% per gli interventi di risparmio energetico;
– Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
– Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (ad es. spese per il mantenimento dei cani guida);
Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati: è diviso in otto Sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di acconti Irpef, addizionale comunale Irpef e cedolare secca relativi all’anno 2016 (Sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (Sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (Sezione IV), l’importo dell’acconto Irpef per il 2017 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate del saldo 2016 (Sezione V), le soglie di esenzione per l’addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la Sezione VII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione VIII);
Quadro G – Crediti d’imposta: comprende sette Sezioni, relative ai crediti d’imposta relativi ai fabbricati (Sezione I), al credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II); al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Sezione III), al credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Sezione V), al credito d’imposta per le mediazioni (Sezione VI), al credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, il cd. «Art-bonus» (Sezione VII), alle erogazioni per la scuola (nuova Sezione VIII), al credito d’imposta per la negoziazione e l’arbitrato (Sezione IX) e al credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali (nuova Sezione X);
Quadro I – Imposte da compensare: questo Quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito risultante dal Modello 730/2017 per pagare le imposte dovute nel 2016 mediante la compensazione nel Modello F24. È, infatti, possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell’F24, per pagare, oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2016, anche le altre imposte che possono essere versate con il Modello F24. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Il Quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio;
Quadro K – Comunicazione dell’amministratore di condominio: questo Quadro deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31.12.2016, per effettuare i determinati adempimenti, ossia:
– comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.5.2011, per i quali nel 2016 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel Quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori. Come indicato nel Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 21.2.2017, il D.M. 1.12.2016 ha disposto che, a partire dal 2017, gli amministratori di condominio siano tenuti ad inviare, entro il 28 febbraio, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni del condominio. Tuttavia, solo per il 2017, il termine ultimo per l’invio di tali dati è il 7.3.2017;
– comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, co. 8-bis, D.P.R. 605/1973). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di 8 condomini.
L’utilizzo del Modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei vantaggi, in particolare in quanto la compilazione del Modello è semplice e non richiede l’effettuazione di calcoli, come avviene, invece, per il modello Dichiarazione dei redditi annuale Persone fisiche. Inoltre esso consente al contribuente di ottenere gli eventuali rimborsi di crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un minore (o nullo) versamento a titolo di acconto delle imposte sui redditi 2016, da dichiarare nel 2017 e permette al soggetto che presta l’assistenza fiscale (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di trattenere direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le somme eventualmente dovute dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il Modello 730 se possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Modello 730. Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf. In caso di dichiarazione congiunta, nel frontespizio del Modello va indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio d’imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.
Il Modello 730 congiunto non può essere presentato in caso di:
dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti, quali persone incapaci, compresi i minori di età;
decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi;
titolarità di uno dei coniugi, nel 2016, di redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730) o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il Modello Dichiarazione dei redditi 2017 Persone fisiche.
5. Novità del Modello 730/2017
Le principali novità contenute nel Modello 730/2017 sono illustrate di seguito.
Premi di risultato per i dipendenti del settore privato
A partire dall’anno d’imposta 2016 (Modello 730/2017), ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ai quali nel periodo compreso tra l’1.1 e il 31.12.2016 sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o fino a 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata.
Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna tassazione, altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (Quadro C, rigo C4).
Regime speciale per i lavoratori impatriati
Nel Quadro C, Sezione I «Redditi di lavoro dipendente e assimilati», in cui vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro, alla casella «Casi particolari» deve essere riportato il codice 4 se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16, D.Lgs. 147/2015, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 7%. Nei casi ordinari, il beneficio di cui ai codici 1, 2 e 4 è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro.
Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave
Con riferimento al Quadro E «Oneri e spese», in cui si indicano le spese sostenute nell’anno 2016 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito, nella sezione I «Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% o del 26%», nei righi da E8 a E10 «Altre spese», il codice spesa 38 individua i premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, co. 3, L. 104/1992, accertata dalle Unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1, L. 295/1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
A decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%.
L’importo per i premi non deve complessivamente superare euro 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione «Oneri detraibili» (punti da 341 a 352) della Certificazione unica con il codice onere 38. L’importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella Sezione «Oneri detraibili» (punti da 341 a 352) della Certificazione unica con il codice onere 38.
Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave
A decorrere dall’anno d’imposta 2016, è possibile beneficiare della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente fino a euro 100.000, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.
Tali erogazioni devono essere indicate riportando il codice 12 al rigo E26 «Altri oneri deducibili» della Sezione II del Quadro E. Il codice 12 identifica, infatti, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali. Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 100.000 annui, se erogate in favore di:
trust;
fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficienza. È considerata attività di beneficienza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficienza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Erogazioni liberali a sostegno della scuola («School bonus»)
Con riferimento al Quadro G «Crediti d’imposta», sezione VIII, per le erogazioni liberali di ammontare non superiore a euro 100.000 effettuate nel corso del 2016 a favore degli Istituti del sistema nazionale d’istruzione (che comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali) è riconosciuto un bonus (cd. «School bonus») pari al 65% delle erogazioni effettuate, che va ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
In particolare, nel rigo G10 deve essere indicato l’ammontare, fino a euro 100.000, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2016 a favore di tutti i suddetti Istituti, destinate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti e agli interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti. Il bonus spetta purché le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata. Per le tali erogazioni liberali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e pari al 50% di quelle effettuate nel 2018. Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di uguale importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi e va riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Credito d’imposta per videosorveglianza
La sezione X del Quadro G è riservata all’indicazione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali (rigo G12). In particolare, si tratta delle spese sostenute per installare sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, finalizzate alla prevenzione di attività criminali. Il bonus è calcolato applicando la specifica percentuale (fissata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata alle Entrate secondo modalità e termini fissati dall’Agenzia.
Il credito d’imposta spetta purché che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito in modo promiscuo all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il bonus è ridotto del 50%.
Detrazione spese per l’arredo degli immobili di giovani coppie
Nel Quadro E, alla Sezione III C, il rigo E58 va utilizzato dalle giovani coppie, in cui uno dei due componenti non abbia più di 35 anni al 31.12.2016 e che nel 2015 o nel 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, per beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite di euro 16.000, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.
La detrazione non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici e non è cumulabile con il bonus «arredo immobili ristrutturati» (rigo E57), di conseguenza non è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni per l’arredo della stessa unità abitativa.
La condizione di essere una coppia coniugata nel 2016 oppure di essere una coppia di fatto, convivente da almeno 3 anni (tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016) deve essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione (D.P.R. 445/2000).
L’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi, purché chi effettua l’acquisto non abbia superato il trentacinquesimo anno di età. L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti richiesti, a condizione che essi sussistano nel 2016 e l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016. Si veda anche la C.M. 31.3.2016, n. 7/E.
Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale
Nel Quadro E, alla Sezione III C, il rigo E14 è riservato al riconoscimento della detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito fino a euro 55.000 e che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa
La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna.
Detrazione Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B
Nel Quadro E, alla Sezione III C, il rigo E59 va compilato da chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B al fine di beneficiare della detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016. La detrazione, che è ripartita in 10 quote annuali, è riconosciuta ai soggetti che, dall’1.1.2016 al 31.12.2016, hanno acquistato unità immobiliari a destinazione residenziale. L’agevolazione spetta anche per l’acquisto della pertinenza, a condizione che tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e nell’atto di acquisto sia evidenziato il vincolo pertinenziale (C.M. 18.5.2016, n. 20/E). All’importo dell’Iva per la quale il contribuente abbia fruito della detrazione non si può applicare l’agevolazione prevista per le spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili in edifici ristrutturati o quella prevista per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali.
Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto
Nel Modello 730/2017 è possibile fruire della detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.
A tal fine, nei righi da E61 a E62 del Quadro E, Sezione IV, nella colonna 1 «Tipo intervento» deve essere riportato il codice 7. Si tratta degli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, con fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti, nonché permettere l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)
A partire dal periodo d’imposta 2016 (Modello 730/2017), nella scheda relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è presente anche il campo in cui apporre la firma per destinare le somme all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’art. 12, co. 1, lett. a), L. 130/2016, nonché degli interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, di iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e della difesa dell’ambiente.
Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale
Da quest’anno nel Quadro F, rigo F4, è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre l’anno d’imposta successivo.
Il rigo va compilato da chi, nel corso del 2016, ha presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. L’eccedenza a credito non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali va indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Unioni civili
In base a quanto stabilito dall’art. 1, co. 20, L. 76/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.5.2016) relativa alle unioni civili e in vigore dal 5.6.2016, le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

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