MODELLO
IRAP 2017
NOVITA'
1.
Dichiarazione Irap – Novità 2017
2.
Soggetti passivi Irap
3.
Modalità e termini di presentazione
4.
Termini di versamento delle imposte
Il
Provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2017, prot. 22479 ha approvato, con
le istruzioni, il Modello Irap 2017 che persone fisiche
(Quadro IQ), società di persone (Quadro IP), società di
capitali (Quadro IC), enti non commerciali (Quadro IE) e
Amministrazioni pubbliche (Quadro IK) devono utilizzare per la
dichiarazione ai fini Irap per l’anno d’imposta
2016; il Provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017, prot. 33999
ha approvato le specifiche tecniche per l’invio telematico
del modello 2017.
La
dichiarazione Irap deve essere inviata in forma autonoma,
esclusivamente in via telematica, entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta. Per i soggetti Ires e per gli
enti commerciali e non commerciali (tra cui gli enti
pubblici), il termine è differito all’ultimo giorno del
nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta.
Tra
le novità della dichiarazione Irap 2017 vi sono, in
particolare, quelle relative all’aumento della deduzione
per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione
dall’imposta per il settore agricolo e della pesca,
l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione
del costo residuo relativo al personale dipendente e l’estensione
dei termini di scadenza per l’invio della dichiarazione
integrativa a favore del contribuente.
1.
Dichiarazione Irap – Novità 2017
Con
il Provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2017, prot. 22479 è stato
approvato, con le istruzioni, il Modello Irap 2017 che persone
fisiche (Quadro IQ), società di persone (Quadro IP),
società di capitali (Quadro IC), enti non commerciali
(Quadro IE) e Amministrazioni pubbliche (Quadro IK) devono
utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l’anno d’imposta
2016. Il Provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2017, prot. 33999
ha, poi, approvato le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello 2017.
La
dichiarazione Irap deve essere inviata, in forma autonoma,
esclusivamente on line all’Agenzia delle Entrate, la quale
provvederà successivamente alla trasmissione della dichiarazione
alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del
soggetto passivo.
La
struttura del Modello Irap 2017 comprende:
- il Frontespizio;
- una serie di quadri, differenziati a seconda del soggetto passivo, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i Quadri IQ per le persone fisiche, IP per le società di persone, IC per le società di capitali, IE per gli enti non commerciali e IK per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
- il Quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta e per i dati di versamento;
- il Quadro IS composto da prospetti vari funzionali alla determinazione dell’imposta.
Tra
le novità della dichiarazione Irap 2017 vi sono, in
particolare, le seguenti:
- aumento della deduzione Irap per i soggetti di minori dimensioni: la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto la rideterminazione della misura delle deduzioni forfetarie stabilendone un aumento a seconda degli scaglioni di valore della produzione; in particolare, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016 per gli esercizi solari, è stata elevata l’ulteriore deduzione prevista ai fini Irap dall’art. 11, co. 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 a favore di S.n.c., S.a.s., persone fisiche esercenti attività commerciali e persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni, che risulta così individuata:
– per
la base imponibile fino a € 180.759,91, l’ulteriore deduzione
spettante è pari a € 5.000;
– da
€ 180.759,92 a € 180.839,91, l’ulteriore deduzione spettante è
pari a € 3.750;
– da
€ 180.839,92 a € 180.919,91, l’ulteriore deduzione spettante è
pari a € 2.500;
– da
€ 180.919,92 a € 180.999,91, l’ulteriore deduzione spettante è
pari a € 1.250;
- esenzione dall’Irap per il settore agricolo e della pesca: sono stati eliminati dalla tabella delle aliquote Irap i codici che permettevano di inserire l’aliquota ridotta per il settore agricolo. Infatti la L. 208/2015 ha disposto l’abrogazione della lett. d) dell’art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997 e l’inserimento, al successivo co. 2, della nuova lett. c-bis) nell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 446/1997 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (quindi dal 2016 per gli esercizi solari), in base alla quale sono esenti da Irap gli esercenti attività agricole ex art. 32, D.P.R. 22.12.1986, n. 917; l’esenzione Irap è riconosciuta anche alle cooperative e ai loro consorzi che forniscono in via principale (anche nell’interesse di terzi) servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestalim equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. 227/2001, nonché alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, D.P.R. 29.9.1973, n. 601 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi derivano dall’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti da Ires);
- estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente: la deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo) è stata estesa anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto;
- dichiarazione integrativa a favore del contribuente: con il D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225 (Collegato alla Legge di Bilancio 2017), che ha modificato l’art. 2, co. 8 e 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, è stata rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso; in particolare il nuovo co. 8 ha previsto la possibilità di integrare il Modello Irap (e anche la dichiarazione dei redditi e il Mod. 770) entro il termine previsto per l’accertamento dall’art. 43, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori od omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior o minor imponibile o, comunque, un maggior o minor debito d’imposta o un maggior o minor credito, eliminando il disallineamento che esisteva tra la scadenza di presentazione della dichiarazione integrativa a favore (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quella della dichiarazione integrativa a sfavore (termine previsto per l’accertamento). Il nuovo termine per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, con la conseguente eliminazione della Sezione XII «Errori contabili» del Quadro IS presente nel vecchio modello. Il D.L. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore sia indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa e, a tal fine è stata introdotta nel Quadro IS la nuova Sezione XVII «Dichiarazione integrativa». Infine nel Frontespizio è stata eliminata la casella «Dichiarazione integrativa a favore» in quanto, come prima evidenziato, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore dell’Erario;
- eliminazione dell’area straordinaria nel Conto economico: il D.Lgs. 18.8.2015, n. 139, nel modificare lo schema di Conto economico, ha eliminato la sezione straordinaria. Di conseguenza, nel bilancio relativo al 2016 i costi e ricavi che precedentemente erano rilevati come proventi e oneri straordinari nelle voci E.20 ed E.21 del Conto economico devono essere riclassificati negli altri elementi di costo e di ricavo e, pertanto, nelle voci A, B, C, o D del Conto economico, ritenute appropriate in base alla tipologia dell’operazione. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, in precedenza classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, sono contabilizzate nella voce A5 «Altri ricavi e proventi» o B14 «Oneri diversi di gestione» del Conto economico; pertanto, dai Quadri IQ, IP, IC, IE sono stati eliminati dal Modello Irap i righi ad esse riservate quali variazioni in aumento e in diminuzione relativamente alla parte straordinaria.
La
L. 208/2015 ha stabilito, inoltre, che ai fini Irap non sussiste
un’autonoma organizzazione a favore dei medici che
hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture
ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno delle
stesse e che percepiscono per l’attività ivi svolta più del
75% del loro reddito complessivo (art. 2, co.
1-bis, D.Lgs. 446/1997).
2.
Soggetti passivi Irap
Il
presupposto per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio
abituale, nel territorio delle Regioni, di attività
autonomamente organizzate dirette alla produzione o
allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo
dell’Irap l’attività esercitata dagli enti residenti,
compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato.
Infatti, come previsto dalla lett. e-bis) dell’art. 3, co. 1,
D.Lgs. 446/1997, sono soggetti passivi Irap le Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:
- Stato ed enti locali territoriali (Regioni, Province, Comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni);
- aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- amministrazioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica, e gli organi legislativi delle Regioni a Statuto speciale;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed istituzioni universitarie;
- istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.);
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Non
sono, invece, soggetti all’imposta gli Stati esteri e
gli organismi internazionali che operano nel territorio delle
Regioni in regime di extraterritorialità (C.M.
26.7.2000, n. 148).
3.
Modalità e termini di presentazione
I
soggetti Irap devono presentare la dichiarazione in forma
autonoma esclusivamente in via telematica. Come
stabilito per la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva
autonoma, anche la dichiarazione Irap autonoma per le persone
fisiche, le società semplici, le S.n.c. e le
S.a.s. nonché per le società ed associazioni equiparate
deve essere presentata «a regime», esclusivamente in via
telematica, entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
per il 2017, la scadenza è 2 ottobre, in quanto il
30.9.2017 è sabato.
Per
i soggetti Ires e per gli enti commerciali e non
commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è fissato
all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello
di chiusura del periodo d’imposta.
La
dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle
Entrate, può essere trasmessa:
- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico.
I
contribuenti soggetti ad Ires e, da quest’anno,
le società di persone con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare per i quali il periodo d’imposta
si è chiuso anteriormente al 31.12.2016 non
devono utilizzare il modello approvato con il Provv. Agenzia
delle Entrate 31.1.2017, ma quello approvato l’anno
precedente.
Sono
obbligati a presentare in via telematica, con il
servizio Entratel, le dichiarazioni (direttamente ovvero
tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770);
- le società e gli enti di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all’Ires, ad esclusione degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle Province e delle Regioni;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’elenco
dei soggetti incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell’art. 3,
D.P.R. 322/1998.
La
dichiarazione Irap deve essere presentata anche dai soggetti
in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di
liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo
sussiste solamente se vi è esercizio provvisorio: in
questo caso, l’imposta è determinata secondo le stesse regole
applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il
commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione
Irap in relazione ai singoli periodi d’imposta,
compresi nell’ambito della procedura, autonomamente
considerati.
Nel
caso in cui si siano verificate l’estinzione di soggetti
preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte
di altro soggetto, il nuovo soggetto deve presentare:
- la propria dichiarazione Irap;
- una dichiarazione Irap per ogni soggetto estinto, indicando tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio e la data in cui l’attività è cessata.
4.
Termini di versamento delle imposte
In
base all’art. 30, co. 3, D.Lgs. 446/1997 il versamento in
acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse
regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto
relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è dovuto:
- per le persone fisiche e le società o associazioni nella misura pari al 100% (co. 18 dell’art. 11, D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 99) dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), a condizione che tale importo sia superiore a € 51,65;
- per gli altri soggetti, diversi da quelli prima indicati (esclusi i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 10-bis), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), purché tale importo sia superiore a € 20,66.
Come
previsto dall’art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l’acconto deve
essere versato in due rate:
- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; il D.L. 193/2016 ha stabilito che, a decorrere dall’1.1.2017, il versamento del saldo Irpef e Irap da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici debba essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, mentre il versamento del saldo Ires e Irap da parte di società di capitali debba essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di approvazione del bilancio (modifica dell’art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001) senza maggiorazioni. Il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo fino a € 103. È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni (quindi entro il 30 luglio, in caso di esercizi solari) con la consueta maggiorazione dello 0,40%;
- la seconda, pari al 60%, entro il 30.11.2017 o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È
possibile commisurare i versamenti in acconto sulla base
dell’imposta che si prevede di determinare per lo
stesso periodo di competenza (acconto previsionale), ferma restando,
in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, di
quanto stabilito dall’art. 4, co. 2, D.L. 2.3.1989, n. 69, conv.
con modif. dalla L. 27.4.1989, n. 154.
Per
le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del
versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al
31.12.2017, si applicano maggiorazioni di aliquota non
indicate nella tabella riportata nell’Appendice alle istruzioni del
Modello Irap 2017, l’acconto Irap va determinato:
- con il metodo storico, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non si assume, come imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata.
Il
versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere
effettuato:
- entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni;
- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.
In
caso di operazioni straordinarie poste in essere da società
di persone, la scadenza per il pagamento del saldo Irap,
fissata dall’art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001, non è più il 16
giugno dell’anno in cui è presentata la dichiarazione, ma è il
giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione.
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