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Tempi stretti per la registrazione delle fatture di fine anno


/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Lunedì, 10 luglio 2017
6-8 minuti

La nuova disciplina sui termini per la detrazione IVA dev’essere coniugata con i termini per registrare i documenti ricevuti

L’art. 2 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), riducendo significativamente i termini per l’esercizio della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive del 2017, impone, fra l’altro, ai soggetti passivi, di gestire in tempi più rapidi la rilevazione degli acquisti effettuati a fine anno.
La disposizione in argomento, infatti, anticipa di due anni il termine ultimo per l’esercizio della detrazione IVA, stabilendo che l’imposta può essere detratta, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la stessa è divenuta esigibile (art. 19 comma 1 del DPR 633/72), e non più entro la dichiarazione del secondo anno successivo.

Inoltre, prevede che le fatture di acquisto e le bollette doganali debbano essere annotate sul registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
- e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura (con riferimento al medesimo anno).
Si noti che il riformulato art. 25 del DPR 633/72 non fa riferimento all’anno in cui è sorta l’esigibilità dell’imposta, bensì all’anno in cui il cessionario o committente ha ricevuto la fattura.

L’applicazione della nuova norma presenta, quindi, alcune criticità con riferimento alla registrazione degli acquisti effettuati a ridosso della fine dell’anno d’imposta.
Si ipotizzi che un soggetto passivo IVA acquisti un bene mobile nel mese di dicembre 2017 e che il cedente si avvalga della fatturazione differita ex art. 21 comma 4 del DPR 633/72, emettendo la relativa fattura entro il 15 gennaio 2018.
In tal caso, se si desse rilievo al tenore letterale della norma, la fattura ricevuta nel 2018 potrebbe essere registrata, al più tardi, entro il 30 aprile 2019, ferma restando la possibilità di detrarre l’imposta soltanto entro il 30 aprile 2018.

Le disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del DPR 633/72 appaiono, dunque, non del tutto coordinate fra loro. Tuttavia, tale incongruenza può essere ragionevolmente superata facendo prevalere un’interpretazione “sostanziale” delle norme in argomento, che condurrebbe a considerare quale termine ultimo per la registrazione delle fatture passive quello previsto per l’esercizio della detrazione IVA. Cionondimeno, anche qualora si optasse per quest’ultima interpretazione, bisognerebbe riconoscere che il tempo a disposizione per la registrazione delle fatture ricevute nel mese di gennaio risulterebbe estremamente breve.

Si potrebbe argomentare, inoltre, a favore di una diversa interpretazione delle nuove norme sulla base dell’intenzione del legislatore. Infatti, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica del DL 50/2017, la modifica degli artt. 19 e 25 del DPR 633/72 avrebbe quale scopo precipuo quello di avvicinare il momento di registrazione delle fatture passive a quello di registrazione delle fatture attive emesse dalla controparte, per consentire un più efficace incrocio dei dati delle operazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per cui, diversamente da quanto finora considerato, si potrebbe sostenere che il legislatore abbia inteso, in effetti, vincolare i soggetti IVA alla registrazione delle fatture di acquisto nel medesimo anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, ossia entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Peraltro, tale regola doveva ritenersi applicabile anche nell’ambito della disciplina previgente, posto che, secondo la C.M. 24 dicembre 97 n. 328, le fatture passive “devono essere annotate nel registro degli acquisti, entro l’anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”. Se però una simile interpretazione non poneva particolari difficoltà prima del 2017, essendo previsto un termine di oltre due anni per l’esercizio della detrazione IVA, ora la stessa interpretazione potrebbe apparire eccessivamente restrittiva.

Si ipotizzi, invece, che un’impresa effettui un acquisto e riceva la relativa fattura nei primi mesi del 2018. In tale ipotesi, potrebbe porsi il problema delle modalità di annotazione del documento (che dovrebbe essere “imputato” all’anno precedente) e di detrazione della relativa imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 30 aprile 2018.
A livello operativo, se la fattura passiva perviene entro il termine per effettuare la liquidazione relativa all’ultimo periodo dell’anno precedente (16 gennaio, per i contribuenti “mensili”; 16 marzo, per i “trimestrali” per opzione) dovrebbe essere sufficiente computare la maggiore imposta a credito in tale liquidazione.

Diversamente, se il documento è ricevuto tra l’ultima liquidazione relativa all’anno precedente e il termine per l’esercizio della detrazione (30 aprile), le soluzioni praticabili potrebbero essere:
- l’annotazione delle fatture nel registro IVA acquisti del 2017, con conseguente “riapertura” dell’ultima liquidazione periodica del 2017 (plausibilmente senza l’applicazione delle sanzioni, anche se in merito sarebbe necessario uno specifico chiarimento dell’Agenzia delle Entrate); quindi, l’imposta a credito dell’acquisto effettuato verrebbe riportata nel quadro VH della dichiarazione relativa al 2017, oltre che nel quadro VF ai fini della detrazione;
- l’annotazione delle fatture passive nel registro IVA acquisti del 2018, costituendo un apposito sezionale a tal fine; per poter esercitare il diritto alla detrazione, potrebbe quindi risultare sufficiente la semplice esposizione dell’imposta a credito nel quadro VF della dichiarazione relativa al 2017, senza che essa sia computata nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno precedente.


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