Passa ai contenuti principali

È inammissibile non vedere in tempo reale la sorte dei file dati fatture inviati


Venerdì, 15 settembre 2017
3-4 minuti

Gentile Redazione,
sono un dottore commercialista sbigottito per la situazione attuale della nostra professione, culminata in adempimenti di eccezionale portata e di dubbia utilità, che stanno fagocitando tutta l’attività di studio.
L’invio dei dati fatture, che qualcuno aveva frettolosamente indicato come adempimento snello da eseguire con un semplice click, sta presentando numerose difficoltà.

Dopo aver dedicato oltre 10 giorni lavorativi (nel mese di agosto) per operare le estrazioni dal gestionale, eseguire i doverosi controlli ed essere quindi “pronto” per il semplice invio, sono trascorsi altri 10 giorni per difficoltà tecniche emerse in sede di invio.

Alcuni file, infatti, validati dal gestionale, controllati con successo dal controllo in partenza del servizio Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, misteriosamente, dopo l’invio... SPARISCONO nell’etere.
Ho l’identificativo, ma nel monitoraggio file non risultano né inviati, né in elaborazione, né scartati.
Al numero verde dell’assistenza dicono di aspettare, che hanno avuto rallentamenti, ecc.

Dopo qualche giorno, sempre impossibilitato a vedere la sorte di diversi file (accettati? In corso di elaborazione? Scartati?), richiamo l’assistenza e dopo il consueto quarto d’ora-mezz’ora di attesa, mi dicono a voce che vi è stato lo scarto del file, ma non possono dire il motivo.

Nel portale Fatture e Corrispettivi NULLA VIENE INDICATO: il file è sparito.
Non so nulla, se non telefonando per ogni identificativo scomparso, perdendo molto tempo al telefono e chiedendo a voce se vi è stato lo scarto. E mi è capitato diverse volte che venisse chiusa volontariamente la telefonata.
Come intermediario ritengo inammissibile che non vi sia la visione in tempo reale di ogni file inviato, in elaborazione, scartato e i motivi eventuali dello scarto.

La scadenza è vicina ma sinceramente, in oltre 20 anni di professione, MAI mi sono sentito così amareggiato, sconsolato e preoccupato.
Hanno imposto questi adempimenti, superando anche il consueto Entratel, senza essere pronti tecnicamente ed imponendo ad aziende e professionisti un impegno ingiustificato di tempo e di lavoro.
Non possiamo accettare supinamente questi soprusi.


Andrea Trabattoni
Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza

Commenti

Post popolari in questo blog

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti