/ REDAZIONE Sabato, 18 novembre 2017
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Alla presentazione della domanda, il soggetto non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve essere in stato di fallimento
Solo le micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle imprese possono presentare la domanda di accesso al c.d. voucher digitalizzazione, provvedendo ad annullare una marca da 16 euro. È inoltre possibile rendicontare anche spese diverse da quelle indicate in domanda, ma nel limite dell’importo previsto e a specifiche condizioni. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti ieri con alcune nuove FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo economico.
Si ricorda che il c.d. voucher digitalizzazione ex art. 6 commi 1-3 del DL 145/2013 convertito, discipliato anche dai DM 23 settembre 2014 e 24 ottobre 2017, è concesso alla micro, piccole e medie imprese, sotto forma di voucher d’importo non superiore a 10.000 euro (nel limite delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro), per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico. I voucher sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Le domande possono essere presentate solo mediante la procedura informatica nell’apposita sezione del sito web del MISE, a partire dal 30 gennaio 2018. È possibile precompilare la domanda dal 15 gennaio 2018.
Il MISE aveva già fornito alcuni chiarimenti tramite FAQ (si veda “Voucher digitalizzazione anche per gli studi iscritti al Registro delle imprese” del 31 ottobre 2017). Nelle risposte fornite ieri, tuttavia, vengono ulteriormente definiti i soggetti destinatari dell’agevolazione.
Non possono presentare domanda i soggetti che, pur esercitando un’attività economica, non risultano iscritti al Registro delle imprese ma sono unicamente registrati presso il Repertorio economico amministrativo (REA) delle Camere di Commercio, come, cita ad esempio il MISE, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconoscite e non, le fondazioni ecc.
Quanto alla compilazione della domanda, ribadito che essa deve avvenire esclusivamente attraverso la apposita sezione sul sito del MISE, viene precisato che la procedura consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di richiesta è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Quando sarà completata la procedura di compilazione, l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per l’apposizione della firma digitale; solo in seguito potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza. Alla domanda dovrà essere allegato il solo prospetto dei dati certificati dal Registro delle imprese e non, ad esempio, i preventivi di spesa.
Il soggetto proponente dovrà comunque provvedere all’annullamento di una marca da bollo da 16 euro (come previsto dalla L. n. 147/2013, art. 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica), avendo cura di riportare nell’apposita sezione del modulo di domanda il numero identificativo della stessa. La marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sedeo uffici per successivi controlli.
Le FAQ chiariscono anche le spese ammissibili. Si precisa che possono essere ammessi anche i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d’uso dei software, fermo restando gli obblighi di cui all’art. 8 comma 2 lettera e) del decreto 24 ottobre 2017.
I chiarimenti precisano che, in fase di domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta ad indicare la tipologia di bene e/o servizio previsto (software, hardware, servizi di consulenza, opere infrastrutturali e tecniche e servizi di formazione) e il relativo importo; tuttavia, in fase di erogazione, l’impresa assegnataria potrà rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda. Tuttavia, le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto del 23 settembre 2014 e in quello del 24 ottobre 2017.
Niente cumulo con contributi inquadrabili come aiuti di Stato
Il Ministero precisa inoltre che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
In merito, infine, alla cumulabilità, il MISE ha specificato che il voucher non è cumulabile con le agevolazioni “Nuova Sabatini” e con altri contributi pubblici, purché inquadrati come aiuti di Stato; per le misure non rientranti in questa categoria (ad esempio, il super e l’iper-ammortamento), il cumulo è invece possibile.
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