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Riaperta la rottamazione dei ruoli per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016


/ Alfio CISSELLO Venerdì, 17 novembre 2017
5-6 minuti

Resta anche la rottamazione per i primi nove mesi del 2017

Il Senato ha approvato ieri, con 148 voti favorevoli e 116 contrari, il maxiemendamento interamente sostitutivo del Ddl. di conversione in legge del DL 148/2017, su cui era stata posta la fiducia. Il disegno di legge, che prima di essere votato dall’Aula ha recepito le modifiche della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, passa ora alla Camera.

Il nuovo testo attribuisce, per così dire, un “quadruplo” volto alla rottamazione dei ruoli, infatti:
- andando a modificare l’art. 1 del decreto, si prevede che le rate da rottamazione dei ruoli “originaria” (quindi relativa ai contribuenti che hanno presentato la domanda entro lo scorso 21 aprile) che sono scadute a luglio 2017 e a settembre 2017, sono postergate al 7 dicembre 2017 (inclusa la terza rata, in scadenza al prossimo 30 novembre), sette giorni in più rispetto alla proroga al 30 novembre, disposta dal testo originario dell’art. 1; inoltre, la quarta rata, in scadenza ad aprile 2018, viene postergata a luglio 2018;
- si conferma la “riammissione” (in realtà una sanatoria postuma delle illegittimità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, (si veda “Salvi i non ammessi alla rottamazione per mancato pagamento delle rate” del 14 ottobre 2017) alla rottamazione per i debitori che hanno ricevuto un diniego per mancato pagamento delle rate da dilazioni pregresse in scadenza al 31 dicembre 2016, ma vengono modificati i termini per la domanda e per i versamenti;
- si conferma la rottamazione per i carichi trasmessi da gennaio a settembre 2017;
- si prevede una vera e propria riammissione alla rottamazione per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016, per i debitori che non avevano presentato la domanda entro lo scorso 21 aprile 2017.

In ogni caso, la rottamazione comporta solo lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora; per le sanzioni da Codice della Strada, permangono le sanzioni ma vengono meno le maggiorazioni di legge.
Per tutte e tre le “nuove” rottamazioni si fissa un unico termine di presentazione della domanda, che scadrà il 15 maggio 2018 (in sostanza si sposta dal 31 dicembre 2017 al 15 maggio 2018 il termine per la riammissione per coloro i quali hanno ricevuto il diniego per i motivi sopra indicati).

Nulla si dice circa i nessi tra i contenziosi in corso e la domanda di riammissione, se non, in maniera pedissequa, che occorre rinunciare ai processi inerenti ai carichi oggetto della domanda: in poche parole, le criticità, assai difficili da risolvere, evidenziate su Eutekne.info rimangono (si veda “Difficile raccordo tra riammissione alla rottamazione e ricorso contro il diniego” del 15 novembre 2017).

Prime tre rate in scadenza al 7 dicembre 2017

Sempre in riferimento alla riammissione, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2018 e il 30 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le rate pregresse da pagare (il cui termine per il pagamento in unica soluzione scadrà il 31 luglio 2018) e le rate da rottamazione, che potranno al massimo essere tre (scadenti a ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019).

Questo vale anche per i contribuenti che non hanno presentato domanda entro lo scorso 21 aprile, e che in sostanza sono riammessi previa domanda da presentare, come per tutti, entro il 15 maggio 2018 (considerato che pure loro riceveranno la comunicazione delle rate pregresse da pagare in scadenza al 2016, si sorpassa il problema che, in origine, ha dato luogo alla riammissione ex art. 1 del DL 148/2017).

Per la “rottamazione 2017”, invece, i versamenti dovranno avvenire al massimo in cinque rate, con scadenza a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Rimangono comunque valide le domande già presentate, in base all’originario testo dell’art. 1 del DL 148/2017.
Viene anche riaperta la possibilità, per gli enti locali, di prevedere la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, che dovrà essere deliberata entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione.

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