Tra le novità presenti nel Modello IVA 2018 assume rilievo l'ntroduzione del rigo VO26.
Novità quadro VO
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Introduzione del rigo VO26
per la comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la
tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei
pagamenti, prevista dall’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973
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Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche
previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere
comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal
contribuente durante l’anno d’imposta, utilizzando esclusivamente il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nel caso di esonero
della presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve
essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal
proposito, infatti, nel frontespizio del modello REDDITI 2018 vi è una
sezione specifica che, questi soggetti, sono tenuti a barrare.
Il
quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della
casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di
determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello
proprio.
Il quadro VO si compone di 5 sezioni:
- Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
- Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.
Semplificati e opzione registrazione=incasso
Come anticipato, tra le novità più importanti del quadro VO vi è l’introduzione del rigo VO26. Tale rigo è deputato alla comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti,
prevista dall’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto,
viene utilizzato per l’opzione o la revoca della predetta comunicazione.
SI
ricorda che con la Legge di Bilancio 2017 sono state apportate modifiche
per quanto attiene l’art. 18, del d.P.R. n. 600 del 1973. Infatti,
viene stabilito che tutti i contribuenti in regime di contabilità
semplificata, per l’anno 2017, determinano il proprio reddito secondo il
principio di cassa.
Per
adeguarli al nuovo regime di cassa, tale Legge, prevede che, ai fini
contabili, le imprese minori possono scegliere tre diversi modi di
tenuta delle scritture contabili:
- istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti.
- utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, contemporaneamente, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;
- utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In caso di opzione per il terzo metodo, deve essere barrata la casella 1 del
rivo VO26 (si ribadisce che tale casella deve essere barrata dalle
imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai
fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti,
fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non
soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta).
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
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