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Visualizzazione dei post da luglio, 2011

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Comunicazione operazioni con paesi black list

Un adempimento periodico che e' necessario ricordare e' la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti paesi blaack list. La comunicazione deve essere presentata con cadenza trimestrale da quei soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti un ammontare trimestrale non superiore ad E. 50.000 , mensilmente gli altri soggetti. La scadenza e' l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi attenzione. La RM 71/E del 2011 ha chiarito che l'obbligo riguarda anche i soggetti con rappresentante fiscale white list di soggetti black list.

Associazione tra professionisti: variazione quote partecipazione entro il termine di invio di Unico

A ssociazione tra professionisti: variazione quote partecipazione entro il termine di invio di Unico La formulazione attualmente in vigore del testu unico, recependo la richiesta della commissione dei trenta, ha previsto che le associazioni senza personalita' giuridica tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni possano variare le quote di partecipazione agli utili, con atto notarile, dell'anno precedente fino al termine per l'invio della dichiarazione dei redditi. Cio' in quanto spesso le quote sono imputate agli associati solo dopo la chiusura dell'esercizio.

Accertamento induttivo per le imprese che compilano erroneamente gli Studi di settore

Accertamento induttivo per i furbetti degli Studi di settore gia' da Unico 2011, quello i cui versamenti sono prossimi. La manovra economica ha previsto l'accertamento induttivo in caso di indicazione di dati errati rilevanti per gli Studi di settore. Da quest’anno quindi e' particolarmente importante prestare particolare attenzione a come vengono compilati gli studi di settore. La manovra correttiva di questi giorni da' la possibilita' all'Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo extracontabile nel caso in cui: - venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti; - oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti. In pratica il reddito puo' essere determinato sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del b...

Regolarizzazione partite Iva entro il 4 ottobre

Con la manovra economica di questi giorni e' stata prevista la possibilita' di "regolarizzare" la chiusura della partita Iva di quei contribuenti che, pur non utilizzandola, si sono dimenticati di cessarla presso l'Agenzia delle Entrate. Naturalmente e' anche uno degli strumenti per fare cassa, infatti chi decide di chiuderla e'  tenuto a pagare E. 129 (non 130, si badi bene) con F24 con codice tributo 8110. Diversamente la chiusura della partita Iva "inutilizzata" per tre anni sara' disposta dall'uffficio. Fare cassa con questo provvedimento? Secondo noi ben pochi di quelli che non hanno cessato la partita Iva nei termini lo faranno adesso.

"Sanzioni" per erronea infedele compilazione degli studi di settore

Con la manovra economica di questi giorni e' stato previsto che gli studi di settore debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31/12 dell'anno cui sono applicabili.  Con la stessa legge e' stato previsto che la infedele compilazione degli studi di settore o l'omessa indicazione di dati rilevanti legittima l'accertamento induttivo, basato su presunzioni semplici, anche non gravi e concordanti.

Testo della Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

Legge 15 luglio 2011, n. 111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) Titolo I - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE Capo I - Riduzione dei costi della politica e degli apparati Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa 1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i compo...