Il regime forfetario resta applicabile solo se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla L. 190/2014, incluso il limite dei ricavi/compensi. Le conseguenze dell’uscita cambiano in base all’entità del superamento. 📌 Due soglie, due effetti diversi 1. Ricavi tra 85.000 e 100.000 euro Il contribuente esce dal forfetario dall’anno successivo . L’IVA si applica solo sulle operazioni dell’anno seguente . 2. Ricavi oltre 100.000 euro L’uscita è immediata . L’IVA va applicata dalle operazioni che determinano il superamento della soglia . ⚠️ Quando il contribuente non se ne accorge Può accadere che: il superamento non sia rilevato subito, venga meno un altro requisito, oppure i maggiori ricavi emergano da un accertamento. In questi casi il contribuente può aver emesso fatture senza IVA pur dovendola applicare . 💸 Conseguenze IVA: sanzioni e rimedi Mancato addebito dell’IVA Sanzione del 25% dell’imposta non versata (oltre 90 giorni), ex art. 13 DLgs. 471/97...
Con il provv. n. 50559 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche approvate con il provv. n. 53174/2024, successivamente aggiornate con pubblicazione sul sito dell’Agenzia il 13 gennaio 2025, riguardanti le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Le specifiche tecniche sono state implementate per consentire una compilazione più completa della dichiarazione precompilata e recepire le modifiche introdotte con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Quest’ultima legge ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l’anno 2025 sono...