Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

⏰ Rottamazione‑Quinquies 2026: domanda entro il 30 aprile. Come funziona davvero la nuova definizione agevolata

 La Manovra di Bilancio 2026 introduce una nuova edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali: la Rottamazione‑quinquies.

Si tratta di un’opportunità importante per chi ha debiti affidati all’Agente della riscossione negli ultimi vent’anni, con condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti versioni.

📌 Come procedere: assistenza dello Studio

I contribuenti interessati possono contattare lo Studio per essere seguiti in tutte le fasi della procedura. Il percorso operativo è articolato in tre passaggi:

🗂️ 1) Richiesta del Prospetto informativo

Documento riepilogativo che indica quali cartelle sono definibili e quali importi sarebbero dovuti in caso di adesione.

🗣️ 2) Colloquio di valutazione

Analisi della posizione debitoria, verifica dei requisiti e scelta della modalità di pagamento più conveniente.

📝 3) Presentazione della domanda

Lo Studio può occuparsi dell’invio telematico della domanda di Rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026.

📅 Carichi ammessi

La Rottamazione‑quinquies riguarda i debiti:

  • affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

  • inclusi anche quelli già inseriti in precedenti rottamazioni da cui il contribuente è decaduto

🧾 Debiti che possono essere rottamati

Sono definibili i carichi derivanti da:

  • omessi versamenti emersi da controlli automatizzati e formali (36‑bis, 36‑ter, 54‑bis, 54‑ter)

  • contributi previdenziali INPS non pagati

  • sanzioni del Codice della strada elevate dalle Prefetture

  • procedure di sovraindebitamento

🚫 Debiti esclusi

Restano fuori dalla definizione:

  • accertamenti dell’Agenzia delle Entrate o delle Dogane

  • tributi locali (TARI, IMU, bollo auto regionale)

  • multe elevate dai Comuni

  • contributi delle Casse professionali

  • ruoli da successioni, donazioni, registro

  • carichi della Rottamazione‑quater regolarmente pagati fino al 30/09/2025

🎁 Vantaggi della Rottamazione‑quinquies

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente paga solo:

  • capitale

  • diritti di notifica

  • spese esecutive

E non paga:

  • sanzioni

  • interessi di mora

  • interessi da ritardata iscrizione a ruolo

  • aggio

Per le multe delle Prefetture, si paga solo la sanzione base, senza interessi e aggio.

📝 Effetti immediati della domanda

La presentazione della domanda produce effetti immediati sui debiti definibili:

  • sospensione di nuove azioni esecutive

  • sospensione di nuove azioni cautelari

  • sospensione delle procedure esecutive già avviate (se non c’è stato primo incanto)

  • sospensione delle rateizzazioni in corso

  • contribuente considerato non inadempiente ai fini:

    • DURC

    • rimborsi fiscali

    • verifiche PA ex art. 48‑bis

💶 Modalità di pagamento

Il contribuente può scegliere tra:

💳 Pagamento in unica soluzione

Entro il 31 luglio 2026

📆 Pagamento rateale

Fino a 54 rate bimestrali (9 anni)

  • rata minima 100 €

  • interessi 3% annuo dal 1/08/2026

  • prime tre rate: 31/07/2026 – 30/09/2026 – 30/11/2026

  • dal 2027: 6 rate l’anno (31/01 – 31/03 – 31/05 – 31/07 – 30/09 – 30/11)

⚠️ Decadenza

La definizione decade se:

  • non si paga l’unica rata (se scelta la soluzione unica)

  • non si pagano due rate, anche non consecutive

  • non si paga l’ultima rata

Effetti della decadenza:

  • i pagamenti effettuati valgono come acconti

  • riprendono le azioni esecutive

  • il debito non è più rateizzabile

📞 Assistenza dello Studio

Per verificare la propria posizione e valutare la convenienza della Rottamazione‑quinquies, è possibile contattare lo Studio. Il primo passo è la richiesta del Prospetto informativo, seguita da un colloquio di analisi e, se opportuno, dalla presentazione della domanda.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...