Entro il 30 giugno i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai dipendenti le ferie residue del 2024. Se queste, che vanno concesse entro il 30 giugno del secondo anno successivo alla maturazione, non vengono godute, il datore di lavoro dovrà versare all’INPS i contributi corrispondenti entro il 20 agosto. Per le ferie maturate nel 2024 e non fruite entro il 30 giugno 2026, sarà necessario elaborare la busta paga di luglio includendo nell’imponibile contributivo l’importo delle ferie non godute (anche se non pagato), con versamento dei contributi entro il 20 agosto. In caso di mancato o parziale godimento del periodo minimo legale di ferie (quattro settimane entro i termini previsti da legge o CCNL), il D.Lgs. 66/2003 prevede sanzioni a carico del datore: da 100 a 600 euro, ridotte a 200 euro ai sensi del D.Lgs. 213/1998; da 400 a 1.500 euro (ridotte a 500) se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o dura almeno due anni; da 800 a 4.500 euro senza riduzioni se riguarda più di dieci lavoratori o dura almeno quattro anni.
Per sapere quante ferie residue restano, basta controllare l’ultima casella a sinistra della busta paga di dicembre 2025 “Ferie AP”: se vuota, nessuna residua; se c’è un numero, indica ore (H) o giorni (G). Nell’esempio, 36,5000 corrispondono a 36 ore e mezza dell’anno precedente.