Con il provv. n. 50559 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche approvate con il provv. n. 53174/2024, successivamente aggiornate con pubblicazione sul sito dell’Agenzia il 13 gennaio 2025, riguardanti le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Le specifiche tecniche sono state implementate per consentire una compilazione più completa della dichiarazione precompilata e recepire le modifiche introdotte con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Quest’ultima legge ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l’anno 2025 sono state confermate anche per l’anno 2026 dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). L’Agenzia ricorda che per le spese sostenute per gli anni d’imposta 2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi, pari al 36% delle spese sostenute (30% per le spese sostenute nel 2027). La percentuale è elevata al 50% (36% per le spese sostenute nel 2027), se gli interventi sono realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, implementato per consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. Tale informazione è trasmessa all’Agenzia solo se il condomino l’ha comunicata all’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...