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🔧 Aggiornamento sulle specifiche tecniche per l’invio dei dati condominiali

Con il provv. n. 50559 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche approvate con il provv. n. 53174/2024, successivamente aggiornate con pubblicazione sul sito dell’Agenzia il 13 gennaio 2025, riguardanti le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Le specifiche tecniche sono state implementate per consentire una compilazione più completa della dichiarazione precompilata e recepire le modifiche introdotte con la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Quest’ultima legge ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l’anno 2025 sono...

Detrazioni edilizie "maggiorate" nel 2025: cosa cambia con la risposta dell’Agenzia delle Entrate

La titolarità dell’immobile e la destinazione ad abitazione principale bastano per accedere all’aliquota agevolata. La residenza anagrafica non è più un requisito obbligatorio. La novità: aliquota al 50% senza trasferimento di residenza L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 244 del 16 settembre 2025 , ha chiarito un punto cruciale per i contribuenti che intendono usufruire delle detrazioni per interventi edilizi nel 2025: non è necessario trasferire la residenza anagrafica nell’immobile per accedere all’aliquota maggiorata del 50% sulle spese sostenute. Il caso esaminato riguardava un appartenente alle Forze dell’ordine che, pur non avendo trasferito la residenza, aveva eseguito lavori di ristrutturazione su un’immobile di sua proprietà destinato ad abitazione principale. Le condizioni per l’aliquota agevolata La Legge 207/2024 (art. 1, comma 55) ha introdotto aliquote maggiorate per le spese sostenute nel triennio 2025-2027 relative a: Recupero ediliz...

Novità legge di bilancio in materia di lavoro dipendente

Qui di seguito  riportiamo tabelle riepilogative con le novità introdotte dalla riforma fiscale e Legge di Bilancio 2025. Scaglioni Irpef (art. 11, c.1 TUIR) è stata resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito Imponibile Fiscale Aliquote fino al 2024 Aliquote dal 2025 Da 0 a 15.000 23% 23% Da 15.001 a 28.000 23% 23% Da 28.001 a 50.000 35% 35% Oltre 50.000 43% 43% Detrazioni Irpef (art. 13, c. 1, lett. a del TUIR) è  stata resa strutturale l'innalzamento delle detrazioni da lavoro dipendente   Reddito complessivo RC Detrazioni fino al 2024 Detrazioni dal 2025 Da 0 a 15.000 1.955 1.955 Da 15.001 a 28.000 1.910+ [1190 x (28.000 − RC) / 13.000] * invariate Da 28.001 a 50.000 1.910 x [(50.000 − RC) / 22.000] invariate Oltre 50.000 Nessuna detrazione invariate * Per i redditi da 25.000 a 35.000 l'importo risultante va aumentato di 65 euro. TRATTAMENTO INTEGRATIVO (L. n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1 c. 3) Viene reso strutturale il meccanismo  ...

Bonus Casa 2025-2034: Evoluzione delle Detrazioni Fiscali e Tetti di Spesa

 Bonus Casa 2025-2034: Evoluzione delle Detrazioni Fiscali e Tetti di Spesa Con le recenti modifiche normative, è importante considerare già in fase di rogito la destinazione delle spese per ottimizzare l'uso delle agevolazioni fiscali previste per il bonus casa. Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF “bonus casa” subisce alcune variazioni significative. In particolare, la detrazione si applica su un ammontare massimo di spese pari a 48.000 euro, con una percentuale del 30% per le spese sostenute dal 2025 al 2033 e del 36% per quelle sostenute a partire dal 2034. Per il triennio 2025-2027, il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, modificato dall’art. 1 comma 55 lett. b) n. 1 della L. 207/2024, introduce alcune novità temporanee: Aumento del Tetto di Spesa: Il limite massimo di spese detraibili viene temporaneamente elevato da 48.000 euro a 96.000 euro. Variazioni delle Percentuali di Detrazione: Per le spese sostenute nel 2025, la detrazione sale dal 30% al 50% per ...

Detrazioni con spese sostenute anche con interventi non ancora realizzati

Bonus fiscali a seguito del pagamento per i soggetti per cassa L’approssimarsi del 31 dicembre 2024, in un contesto di incertezza normativa circa la proroga delle detrazioni edilizie che, a legislazione vigente, cessano di applicarsi in corrispondenza di tale data, induce inevitabilmente i contribuenti a interrogarsi sulla opportunità, nel caso, di anticipare il sostenimento delle spese detraibili rispetto alla realizzazione dei lavori. Il tema si pone, in particolare, per quegli interventi per i quali i contribuenti vorrebbero poter beneficiare: Detrazione ecobonus 50-65-70-75%: di cui all’art. 14 commi da 1 a 2-quater del DL 63/2013, spettante sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica. Questo bonus è stato introdotto per incentivare la riduzione del consumo energetico degli edifici attraverso interventi come l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di infissi, l'isolamento termico e l'installazione di caldaie a condensazione. Detrazione sism...

Opzioni ancora possibili con spese entro il 30 marzo documentate per lavori effettuati

Sono molti i dubbi interpretativi che derivano dalla norma introdotta dall’art. 1 comma 5 del DL 39/2024 La finalità del legislatore, con il comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024, è quella di “disapplicare la disapplicazione” del “blocco” delle opzioni di sconto o cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per le spese detraibili ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi, sostenute successivamente al 30 marzo 2024, che sono relative a quegli interventi che, al 30 marzo, risultano essere ancora “soltanto su carta”, ossia soltanto su titoli edilizi abilitativi ed eventuali delibere assembleari (quando relativi a parti comuni di edifici condominiali). Per fare questo, viene introdotta una implicita presunzione assoluta della sussistenza di tale circostanza (intervento ancora solo “su carta”) quando alla medesima data non risultano ancora esservi spese sostenute documentate da fattura per lavori già effettuati. I presupposti di applicazione del comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 (...

Aliquota al 30% per gli interventi di recupero edilizio dal 2028

arianna zeni 5-7 minuti A regime, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus casa”) per la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione” è riconosciuta nella misura del 36%, ma ne è stato di anno in anno prorogato il potenziamento al 50%. Attualmente, l’art. 16 comma 1 del DL 63/2013 dispone tale potenziamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, invece, l’aliquota della detrazione si abbasserà al 36% nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare. L’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024, introdotto in sede di conversione dalla L. 67/2024, prevede la riduzione dal 36% al 30% di questa agevolazione fiscale spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 20...

Stretta sulla cessione dei crediti e sconto in fattura

 In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che blocca lo sconto e la cessione dei bonus edilizi. Si salvano in extremis buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici. Viene confermata la stretta delle opzioni di sconto e cessione per le spese sostenute da IACP, cooperative edilizie e Terzo settore, così come per le spese agevolate con il bonus barriere architettoniche al 75%. Allo stesso tempo, si salvano in extremis buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici. Le spese relative a interventi che erano rimasti esclusi dal "blocco" del 17 febbraio 2023, solo per ragioni di disciplina transitoria, escono definitivamente dalle opzioni se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati. Questo è quanto stabilito dall'articolo 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39, pu...

Opzioni bonus edilizi senza proroghe o remissione in bonis

 Il termine finale per la trasmissione telematica del modello di comunicazione delle opzioni di sconto o cessione sulle spese agevolate sostenute nel 2023 è il 4 aprile 2024, secondo la proroga stabilita dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024. Un recente schema di decreto, approvato durante il Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, elimina l'utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, previsto dall'articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, per l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto o cessione di spese agevolate. Ciò rappresenta un problema significativo per coloro che avevano pianificato di utilizzare la remissione in bonis come "paracadute" per eventuali difficoltà nella trasmissione delle comunicazioni entro il termine, così come per chi si rendesse conto di errori sostanziali nella comunicazione presentata dopo il 4 aprile 2024. Dopo questa data: Non sarà possibile utilizzare la remi...

Procedura per annullamento accettazione crediti fiscali

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni dettagliate sulla procedura per la gestione dei crediti d’imposta, come stabilito dall’articolo 121 del DL 34/2020. Questi crediti d’imposta sono relativi a interventi edilizi e possono essere utilizzati in varie forme, come sconti in fattura o cessioni a terzi. La procedura formalizzata riguarda i crediti già esistenti nel cassetto fiscale del cedente e include istruzioni per il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate, nonché per la comunicazione dei crediti non utilizzabili1. Inoltre, è disponibile una guida che spiega come utilizzare la piattaforma per la cessione dei crediti, fornendo informazioni sulle funzionalità disponibili, come il monitoraggio dei crediti, la gestione degli F24, e la riduzione del credito2. Per una comprensione completa delle normative e delle procedure, è consigliabile consultare direttamente le circolari e le guide fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Detrazione superbonus anche in 10 rate

 I modelli dichiarativi pubblicati il 29 febbraio 2024 includono la possibilità di ripartire la detrazione del Superbonus in 10 rate anziché 4, ma solo per le spese sostenute nel 2022. Novità introdotta dal comma 8-quinquies dell'art. 119 del DL 34/2020: Consente al contribuente di optare per la rateizzazione decennale della detrazione in dichiarazione dei redditi. L'opzione è irrevocabile. Si esercita nella dichiarazione dei redditi 2023. È possibile solo se la rata di detrazione 2022 non è stata indicata nella precedente dichiarazione. Esercizio dell'opzione: Il contribuente non deve aver fruito della detrazione nella dichiarazione 2022 (modello 730 o REDDITI 2023). La prima rata costante di detrazione sarà fruita nella dichiarazione 2023 (modello 730 o REDDITI 2024). Compilazione della dichiarazione: Indicare "2022" nel campo "Anno". Indicare "1" nel campo "numero rata". Errore nella dichiarazione 2023: È possibile trasmettere una ...

Aumento della ritenuta all'11% per i bonifici "parlanti" da domani

A partire dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto sui bonifici relativi agli interventi edilizi aumenterà dall'8% all'11%. Cosa significa? Le imprese che hanno eseguito lavori edilizi subiranno una trattenuta maggiore all'atto dell'accredito dei bonifici. La ritenuta si applica a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari. Le banche e Poste Italiane applicheranno la ritenuta automaticamente. Quali bonus sono interessati? Superbonus Ecobonus Sismabonus Bonus casa 50% Bonus barriere 75% Quando la ritenuta non si applica? Se il pagamento avviene con modalità diverse dal bonifico "parlante". Per l'acquisto di immobili ristrutturati (bonus casa acquisti). Per l'acquisto di case antisismiche (sismabonus acquisti). Per le spese sostenute dall'imprenditore edile per la propria abitazione. Per il pagamento di oneri di urbanizzazione, bolli, diritti amministrativi, tasse comunali. Per l'acquisto di mobili ed...

Proroga al 4 aprile per la precompilata per interventi condominiali

L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16 marzo al 4 aprile 2024 il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi "edilizi" sulle parti comuni. Esenzione dall'obbligo di comunicazione: L'obbligo di comunicazione non sussiste se, per la totalità degli interventi, tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in luogo della detrazione diretta. Casi in cui la comunicazione è comunque obbligatoria: La comunicazione è comunque obbligatoria, anche se per un solo intervento un condomino ha fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi, e in questo caso devono essere trasmessi i dati di tutti gli interventi effettuati. Nessuna decadenza dalla detrazione: L'omessa, tardiva o errata comunicazione non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione, ma solo una sanzione. Proroga per le comunicazioni di opzione: Il termine per le ...

Proroga comunicazione opzioni bonus edili 2024

Proroga al 4 aprile 2024 per la comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i bonus edilizi 2023.  Comunicato del Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC): Il termine per la comunicazione di opzione, inizialmente fissato al 16 marzo, è stato prorogato al 4 aprile 2024. La proroga è stata concessa a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e professionisti che lamentavano l'insufficienza del tempo a disposizione per adempiere all'obbligo. Le difficoltà nel rispetto della scadenza sono dovute alla complessità della normativa e alla necessità di trovare acquirenti per i crediti d'imposta. Soddisfazione del CNDCEC per la proroga: Il CNDCEC ringrazia il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell'Agenzia delle Entrate per l'attenzione dimostrata alle istanze della categoria. Proroga anche per la comunicazione delle spese edilizie nei condomini: La scadenza per la comunicazione delle spese edilizie sost...

Rinvio delle comunicazioni sulle spese edilizie per la dichiarazione precompilata

L’Agenzia delle Entrate sta valutando la possibilità di rinviare il termine per la comunicazione dei dati relativi alle spese edilizie sostenute su parti comuni di edifici già oggetto di cessione o sconto in fattura. Questo adempimento potrebbe non essere richiesto in alcune casistiche. La richiesta di proroga è stata avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, considerando il ritardo nell’accesso al software di compilazione. Inoltre, si è chiesto di eliminare l’obbligo di indicare i dati relativi alle spese oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, poiché tali informazioni sono già state comunicate separatamente per l’esercizio dell’opzione. L’Agenzia delle Entrate sembra aver accolto questa richiesta, aprendo un dialogo con il Consiglio nazionale.

Con fattura con sconto emessa, niente bonus edilizi se non si realizzano i lavori

In questo caso manca il presupposto per beneficiare della detrazione fiscale Mentre, con riguardo al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per l’opzione di sconto sul corrispettivo, che viene esercitata con la sua applicazione da parte del fornitore, è pacifico che non sia possibile, ai sensi dell’art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020, applicare lo sconto sul corrispettivo in fattura su spese che si riferiscono a lavori non ancora ultimati e nemmeno ancora confluiti in un SAL (e quindi realizzati), con riguardo agli altri bonus “edilizi” è altrettanto pacifica la possibilità di procedervi. Già prima della norma interpretativa del comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, a cura dell’art. 2-ter comma 1 lett. a) del DL 11/2023, le risposte del MEF a interrogazioni in Commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021 n. 5-06307 e del 17 novembre 2021 n. 5-07055 avevano confermato quanto precede (in particolare, con riguardo al bonus facciate di cui all’art. 1 commi 219-223 della L...

Annullamenti di opzioni con crediti già ceduti a terzi in cerca di conferme ufficiali

Auspicabile un chiarimento dell’Agenzia sull’annullabilità di comunicazioni con errori sostanziali anche se il primo cessionario/fornitore ha ceduto La possibilità di annullare una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, viziata da un errore sostanziale, è pacifica quando i crediti d’imposta che da essa derivano sono già stati accettati dal fornitore/primo cessionario, ma da questi ultimi non sono ancora stati ceduti a terzi. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che la possibilità di annullare una comunicazione di opzione viziata da un errore sostanziale sussiste anche nel caso in cui il fornitore/primo cessionario, che ha accettato i crediti d’imposta che da essa derivano, abbia anche già iniziato a utilizzarli in compensazione sul modello F24 (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento). In particolare, la risposta a interpello 14 giugno 2023 n. 348, affrontando il caso di un annullamento necessitato dall’errata indicazione del cod...

Errori del quadro D «formali» o «sostanziali» a seconda dei casi

Soltanto l’errata indicazione della data di esercizio dell’opzione e/o della tipologia del cessionario è un errore formale Quando gli errori commessi nella compilazione della comunicazione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, possono essere considerati soltanto “formali”, l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo viene considerata valida ai fini fiscali. Il relativo credito d’imposta, quindi, può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura. Secondo le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, di fronte a questa tipologia di errori è sufficiente che il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato della trasmissione per i “condomini minimi”) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, segnalino l’errore (o l’omissione) all’Agenzia delle Entrate. Detta segnalazione avviene trasmettendo all’indirizzo ...

Modifica della scelta di compensare il bonus da concedere se l’errore è materiale

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe «resettare» l’opzione erroneamente esercitata dal contribuente I crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o di cessione di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, esercitate sulle spese detraibili ai fini del superbonus o degli altri bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020, possono essere utilizzati in compensazione con i debiti tributari e contributivi il cui versamento avviene per mezzo del modello F24. Per i soli crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate a decorrere dal 1° maggio 2022, il predetto utilizzo in compensazione impone ai cessionari/fornitori di “comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale”, dopodiché “l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni” (punto 5.2 lett. a) del provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873...

Remissione in bonis delle comunicazioni di opzione con sanzione non cumulabile

La sanzione di 250 euro deve essere versata per ogni comunicazione che deve essere trasmessa Per le detrazioni legate agli interventi “edilizi” sono molteplici i casi per i quali è possibile aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, al fine di regolarizzare la propria posizione e non perdere il beneficio fiscale. È possibile, infatti, aderire alla remissione in bonis in relazione: - alla comunicazione da trasmettere all’ENEA per gli interventi di efficienza energetica (le detrazioni “edilizie” di cui possono beneficiare questi interventi sono l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il superbonus efficienza energetica del 110%, 90%, 70% o 65% di cui ai commi 1-3 dell’art. 119 del DL 34/2020, nonché, il bonus facciate 60% o 90% per gli interventi influenti dal punto di vista termico, ai sensi del comma 220 dell’art. 1 della L. 160/2019); - all’asseverazione “preventiva” di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, da p...