L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16 marzo al 4 aprile 2024 il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi "edilizi" sulle parti comuni.
Esenzione dall'obbligo di comunicazione:
L'obbligo di comunicazione non sussiste se, per la totalità degli interventi, tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in luogo della detrazione diretta.
Casi in cui la comunicazione è comunque obbligatoria:
La comunicazione è comunque obbligatoria, anche se per un solo intervento un condomino ha fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi, e in questo caso devono essere trasmessi i dati di tutti gli interventi effettuati.
Nessuna decadenza dalla detrazione:
L'omessa, tardiva o errata comunicazione non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione, ma solo una sanzione.
Proroga per le comunicazioni di opzione:
Il termine per le comunicazioni di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 relative alle detrazioni "edilizie" per spese sostenute nel 2023, o per le cessioni delle rate residue delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è stato prorogato al 4 aprile 2024.
Per maggiori informazioni:
Si veda il provv. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2024 n. 53174 e il provv. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2024 n. 53159.