In questo caso manca il presupposto per beneficiare della detrazione fiscale
Mentre, con riguardo al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per l’opzione di sconto sul corrispettivo, che viene esercitata con la sua applicazione da parte del fornitore, è pacifico che non sia possibile, ai sensi dell’art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020, applicare lo sconto sul corrispettivo in fattura su spese che si riferiscono a lavori non ancora ultimati e nemmeno ancora confluiti in un SAL (e quindi realizzati), con riguardo agli altri bonus “edilizi” è altrettanto pacifica la possibilità di procedervi.
Già prima della norma interpretativa del comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, a cura dell’art. 2-ter comma 1 lett. a) del DL 11/2023, le risposte del MEF a interrogazioni in Commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021 n. 5-06307 e del 17 novembre 2021 n. 5-07055 avevano confermato quanto precede (in particolare, con riguardo al bonus facciate di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, pur sottolineando, in modo condivisibile, che la spettanza “a titolo definitivo” della detrazione rimane subordinata all’effettiva realizzazione dei lavori cui corrispondono le spese, che si può perfezionare anche dopo aver esercitato l’opzione e dopo il termine finale dello specifico bonus edilizio).
Ciò premesso, con riguardo agli “altri bonus edilizi”, la possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo anche su spese relative a lavori non ancora realizzati rende opportune alcune considerazioni per i casi in cui, a seguito dell’emissione di fatture con sconto sul corrispettivo a parziale copertura del “totale da pagare”, i lavori cui le spese “scontate” si riferiscono non vengano in concreto realizzati.
Può capitare, infatti, che il committente abbia sottoscritto con un’impresa l’esecuzione di taluni interventi che danno diritto a una qualche detrazione fiscale, di aver ricevuto la relativa fattura con “sconto sul corrispettivo”, di aver sostenuto (per la parte non coperta dallo sconto) le relative spese (è evidente che la fattispecie non riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa che vanno “per competenza”) e che oggi non sia possibile (o non si intenda) realizzare più i lavori.
In questi casi mancano i presupposti per poter beneficiare della detrazione, rendendo di conseguenza non spettante la sua fruizione mediante lo sconto sul corrispettivo già esercitato. Per annullare l’opzione già esercitata, sarà necessario che l’impresa fornitrice rifiuti il credito d’imposta sul suo cassetto fiscale. Ove però il credito sia già stato accettato, si dovrà procedere alla richiesta di annullamento della comunicazione di opzione inviata, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 33/2022, § 5.3 (deve esserci l’accordo tra committente e fornitore).
Sul punto si evidenzia, inoltre, come – in base a quanto chiarito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 348/2023 – l’annullamento “extra-telematico” della citata comunicazione sembrerebbe, altresì, possibile anche nell’ipotesi in cui, nel mentre, il credito oggetto della comunicazione da annullare sia stato, oltre che accettato dal cessionario, anche già utilizzato in compensazione. Su chi sia il soggetto tenuto a riversare l’ammontare del credito d’imposta indebitamente utilizzato, oltre che a pagare le sanzioni, nella risposta a interpello n. 440/2023 è chiarito che, ai sensi dell’art. 121 comma 5 del DL 34/2020, “l’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali in parola, determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita – anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito – maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale” (ferme restando le ipotesi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave di cui al successivo comma 6).
Dovrà essere quindi il committente/cedente, beneficiario dell’agevolazione, a dover riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi (a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione) e alla sanzione di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 (eventualmente ridotta con ravvedimento). Il committente dovrebbe poi rivalersi sul fornitore/cessionario per riottenere quanto versato per l’ammontare dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in taluni casi agire per vie legali.
Il secondo step riguarda la regolarizzazione delle fatture, ove ciò sia ancora possibile in relazione alle motivazioni che soggiacciono all’impossibilità di realizzare gli interventi edilizi, tenendo presente che con lo “sconto in fattura” l’importo dell’IVA è stato comunque interamente versato. A seconda dei casi, infatti, si potrebbe rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 26 commi 2 e 3 del DPR 633/72: nel primo caso non ci sarebbero limiti temporali entro cui emettere una nota di variazione; nel secondo, invece, la nota di variazione deve essere emessa “decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.”.