Soltanto l’errata indicazione della data di esercizio dell’opzione e/o della tipologia del cessionario è un errore formale
Quando gli errori commessi nella compilazione della comunicazione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, possono essere considerati soltanto “formali”, l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo viene considerata valida ai fini fiscali.
Il relativo credito d’imposta, quindi, può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura.
Secondo le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, di fronte a questa tipologia di errori è sufficiente che il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato della trasmissione per i “condomini minimi”) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, segnalino l’errore (o l’omissione) all’Agenzia delle Entrate.
Detta segnalazione avviene trasmettendo all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it una nota nella quale vengono indicati i dati corretti (o mancanti), che sia anche sottoscritta digitalmente o con firma autografa (nel secondo caso è altresì necessario allegare copia del documento d’identità).
Per quanto riguarda gli errori commessi nel quadro D del modello di comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, la circ. n. 33/2022 qualifica “formale” soltanto l’errata indicazione (o l’omissione) della data di esercizio dell’opzione e/o della tipologia del cessionario.
Nel caso in cui l’errore riguardi il codice fiscale del primo cessionario del credito corrispondente alla detrazione o del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo, si ritiene possa rientrare tra quelli “sostanziali” per la cui correzione la procedura da seguire si complica (si veda l’apposita Scheda).
In seguito a questo errore, infatti, il credito d’imposta si visualizzerà nel cassetto fiscale del soggetto cui corrisponde il codice fiscale errato indicato nella “comunicazione”. Questo soggetto potrà rifiutare il credito e far tornare quindi la detrazione in capo al beneficiario della detrazione fiscale (il quale potrà ritrasmettere la “comunicazione” corretta se entro i termini oppure entro il termine ultimo entro cui poter aderire alla remissione in bonis).
Se per sbaglio il cessionario “errato” ha accettato il credito, sarà invece necessario procedere alla richiesta di annullamento “extra-telematica” all’Agenzia delle Entrate e poi ripresentare la “comunicazione” corretta se entro i termini oppure entro il termine ultimo entro cui poter aderire alla remissione in bonis.
Se invece non solo il cessionario “errato” ha accettato il credito, ma lo ha anche utilizzato in compensazione in F24, oltre alla richiesta di annullamento “extra-telematica” all’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere al riversamento del credito “non spettante” pagando la sanzione del 30% (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14 giugno 2023 n. 348) e ritrasmettere la “comunicazione” corretta (entro i termini oppure entro il termine ultimo entro cui poter aderire alla remissione in bonis).
Ove fossero stati effettuati altri errori (quali ad esempio, la ulteriore cessione da parte del cessionario “errato” del credito a un soggetto vigilato) parrebbe, invece, che l’unica strada percorribile sia quella di rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.