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Bonus facciate soppressa la cessione differita delle rate residue

 Dal 29 maggio i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione non possono più optare per tale cessione Per le spese sostenute fino al 2022, l’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 prevedeva una detrazione IRPEF/IRES per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 68 n. 1444 (c.d. “bonus facciate”). Con riguardo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 l’agevolazione compete con aliquota del 90%, mentre per quelle sostenute nel 2022 nella misura del 60% e deve essere ripartita in 10 quote annuali. In luogo della detrazione spettante, i soggetti che sostenevano le relative spese, potevano optare per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la sua cessione ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

Risarcimento dell’impresa appaltatrice se il superbonus è perso per lavori non eseguiti

Per la somma dovuta al committente si deve considerare che l’agevolazione è ancora accessibile, sebbene in misura ridotta Un’altra decisione di merito si è pronunciata recentemente sulle possibili conseguenze che possono derivare all’impresa appaltatrice nel caso in cui non concluda, o addirittura non inizi, gli interventi per i quali il committente avrebbe avuto diritto ad un bonus edilizio, nella specie il superbonus (sul bonus facciate si era espresso il Tribunale di Torino 2 ottobre 2023 n. 3756, si veda “L’impresa che non esegue i lavori per il bonus facciate restituisce le somme ricevute” del 7 novembre 2023). Il Tribunale di Frosinone, con la decisione del 2 novembre 2023 n. 1080, è andato oltre quella pronuncia, riconoscendo al committente non solo il diritto alla restituzione degli acconti già versati, ma anche una somma a titolo di risarcimento del danno per non avere potuto accedere all’agevolazione. Questi i fatti: un soggetto, titolare del diritto di abitazione su un’unità...

Guadagni derivanti dall’acquisto di bonus fiscali esclusi dal reddito

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituiscono redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi L’Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, ha ufficializzato la risposta con la quale ha sancito l’irrilevanza fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d’imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione (risposta n. 472/2023). La questione ha tenuto banco per diverso tempo, dal momento che, come evidenzia la stessa Agenzia, il legislatore non ha disciplinato la materia, rinviando implicitamente ai principi generali del TUIR. La risposta scaturisce da un’istanza di interpello presentata da uno studio associato e contiene diversi spunti d’interesse, a partire dall’affermazione in base alla quale l’assimilazione degli studi associati alle società semplici comporta che il reddito fiscale di tali soggetti sia costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate n...

Senza annullamento dell’accettazione, si può riversare il credito da opzione indebito

Non sono dovuti interessi e sanzioni se il credito indebito non è stato ancora utilizzato Con la risposta a interpello n. 440 di ieri, 28 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai rimedi previsti se viene esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, pur in assenza dei requisiti per la spettanza della detrazione edilizia per cui si opta. In particolare, si afferma che il cedente impossibilitato a trasmettere istanza congiunta di annullamento dell’accettazione del credito, per mancanza di consenso del cessionario, può comunque regolarizzare riversando l’importo dell’indebita detrazione ceduta. In via di premessa, si ricorda che, se è stata accertata la mancanza (anche parziale) dei requisiti che danno diritto alla detrazione edilizia, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero, nei confronti del soggetto beneficiario, della detrazione indebitamente fruita (anche sotto forma di sconto in...

Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia pena sanzione

Il DL 104/2023, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, proroga anche il superbonus del 110% fino a fine 2023 per le «villette» È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 di ieri il DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) che contiene novità in materia di detrazioni “edilizie”. La principale novità è contenuta nell’art. 24 e, come già evidenziato su Eutekne.info, riguarda la proroga sino al 31 dicembre 2023 del termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Altri tre mesi per i lavori già avviati nelle «villette» con superbonus del 110%” del 9 agosto 2023). Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino alla fine del 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobili...

Errori del quadro D «formali» o «sostanziali» a seconda dei casi

Soltanto l’errata indicazione della data di esercizio dell’opzione e/o della tipologia del cessionario è un errore formale Quando gli errori commessi nella compilazione della comunicazione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, possono essere considerati soltanto “formali”, l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo viene considerata valida ai fini fiscali. Il relativo credito d’imposta, quindi, può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura. Secondo le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, di fronte a questa tipologia di errori è sufficiente che il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato della trasmissione per i “condomini minimi”) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, segnalino l’errore (o l’omissione) all’Agenzia delle Entrate. Detta segnalazione avviene trasmettendo all’indirizzo ...

Comunicazioni di opzione con errori essenziali annullabili anche con crediti già usati

Ad avviso dell’Agenzia il credito da riversare si qualifica come «non spettante» L’annullamento “extra-telematico” di una comunicazione di opzione viziata da un “errore sostanziale” è possibile anche se, nel mentre, il credito oggetto della comunicazione da annullare è stato, oltre che accettato dal fornitore o cessionario, anche già utilizzato in compensazione. Se l’errore sostanziale non incide sull’an e sul quantum del credito che, post annullamento della comunicazione originaria, viene “rigenerato” mediante presentazione di una nuova comunicazione corretta, le sanzioni che si applicano sull’utilizzo in compensazione del credito prima della sua “rigenerazione” sono quelle previste per il caso di utilizzo di credito “non spettante” ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97 (con possibilità di procedere al ravvedimento operoso) e non quelle previste per il caso di utilizzo di credito “inesistente” (ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97). Queste, in sintesi, le principali indicazioni che emerg...

Stop a cessioni e sconto con clausola di salvaguardia

L’opzione rimane possibile per gli interventi edilizi già «iniziati» al 16 febbraio Oltre ad aver limitato la responsabilità solidale dei fornitori o dei cessionari dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato ai sensi delle lett. a) e b) dell’art. 121 del DL 34/2020 (si vedano “Nessun rischio per chi acquista i bonus edilizi con i documenti prescritti” di oggi e “Saltano sconto in fattura e cessione dei crediti per i bonus edilizi” del 17 febbraio 2023), il DL 16 febbraio 2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023, ha soppresso la possibilità di esercitare dette opzioni a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto). Tale soppressione è tuttavia accompagnata da una una clausola di salvaguardia che consente di continuare a optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, in d...

Saltano sconto in fattura e cessione dei crediti per i bonus edilizi

In vigore da oggi il DL approvato ieri dal Governo che blocca anche gli acquisti di crediti di imposta da parte di Comuni e Regioni Stop agli acquisti di crediti di imposta da parte di Comuni e Regioni; certezza sugli obblighi degli acquirenti dei crediti di imposta che consentono loro di essere esclusi dai rischi di responsabilità tributaria solidale per concorso colposo nella violazione; prosecuzione della possibilità di beneficiare dei bonus edilizi mediante le opzioni di sconto o cessione sino alla naturale scadenza prevista dall’art. 121 del DL 34/2020 (2024 e, per il superbonus 2025) solo per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro la data di entrata in vigore del decreto. Queste, in estrema sintesi, le tre “mosse” del Governo sul sempre più incandescente tema dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, cui è stato dedicato un apposito decreto legge varato nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri. Il DL 16 febbraio 2023 n. 11 è po...

Il riscontro sull’annullamento del credito ceduto guida l’invio di nuove comunicazioni di opzione

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 33/2022), ai fini dell’annullamento dell’accettazione di un credito derivante da una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 non corretta, le parti coinvolte risultano tenute all’invio di un’apposita istanza da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. In proposito, con la FAQ del 27 dicembre 2022, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come sia opportuno inviare la nuova (e corretta) comunicazione solo dopo aver ricevuto l’apposito riscontro, da parte dell’Agenzia delle Entrate, circa l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata. Così facendo risulterà possibile evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi a oggetto il medesimo credito (circostanza che potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova comunicazione corretta, ai sensi dell’art. 122-bis del DL 34/2020). Con la medesima FAQ sono...

Dal 9 al 13 maggio possibile correggere le comunicazioni di opzione per i bonus edilizi

Si tratta delle comunicazioni per le spese del 2021 e le rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori L’Agenzia delle Entrate ha reso noto ieri, dapprima con la risoluzione n. 21 e poi con un comunicato stampa, che dal 9 maggio al 13 maggio 2022 sarà possibile presentare nuovamente le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che erano state trasmesse entro il 29 aprile 2022 che erano state scartate dal canale telematico con comunicazione dello scarto a scadenza ormai trascorsa, ma anche quelle che erano state trasmesse entro la medesima data e che devono essere annullate e sostituite in quanto contenenti errori. L’Agenzia sottolinea nel comunicato stampa di avere così risposto alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria. Ieri aveva chiesto chiarimenti anche il Presidente in pectore del Consiglio nazionale dei commercialis...

Difficile rimediare alla comunicazione errata per la cessione dei bonus edilizi

Decorso il termine del quinto giorno del mese successivo all’invio il cedente torna nella disponibilità del credito se il cessionario rifiuta la cessione Gli operatori e i loro professionisti che compilano e inviano le comunicazioni per la cessione dei crediti derivanti dagli interventi sugli immobili di cui, in ultimo, al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, si trovano, in caso di errori relativi a comunicazioni che sono state accettate dal sistema ricevente, a dover interpretare il complesso impianto normativo al fine di poter trovare un rimedio. Se l’errore viene individuato tempestivamente la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine può anche essere inviata una nuova comunicazione che sostituirà interamente quella originariamente inviata. Al riguardo occorre fruire delle apposite funzioni di annullamento e di sostituzione presenti esclusivam...

Bonus edilizi con quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio

Proroga al 15 ottobre della comunicazione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 relativa alle spese sostenute nel 2021 per soggetti IRES e partite IVA Dopo la stretta di inizio 2022, con il divieto di cessioni successive alla prima dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, e il successivo ripristino della possibilità di due cessioni ulteriori, ma soltanto a “soggetti vigilati”, l’art. 29-bis del DL 17/2022 inserito in sede di conversione dalla L. 34/2022 ha introdotto una nuova modifica alla disciplina dell’art. 121 del DL 34/2020, per consentire una “quarta cessione” da parte delle banche a favore dei propri correntisti (per un approfondimento della disciplina si rimanda al Quaderno Eutekne n. 165 del 2022). Sino a prima delle modifiche introdotte al comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, dapprima a cura dell’art. 28 del DL 4/2022 e successivamente a cura dell’art. 29-bis del DL 17/2022, sia il fornitore che il cessionario potevano cedere il credito di imposta a terzi, comprese b...

Con sconto in fattura ricavo da contabilizzare al valore di mercato del bonus

Il valore di mercato di un credito d’imposta da superbonus tende a coincidere con lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura Per le imprese che applicano ai propri clienti lo sconto sul corrispettivo in fattura, ai sensi della lett. a) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, la rilevazione dei ricavi deve avvenire in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dell’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide e del valore normale del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato. Quanto precede risulta previsto dalla “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” dell’OIC (§ 13 e § 20), senza distinzioni tra imprese (maggiori) che redigono il bilancio in forma ordinaria e imprese “minori” che redigono il bilancio in forma abbreviata o rientrano addirittura nel perimetro dimensionale delle c.d. “microimprese”. Il valore di mercato di un credito di imposta derivante dal superbonus tende a coincidere con l’a...

Visto di conformità da estendere a tutti i bonus edilizi trasformati in crediti

/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO 5-6 minuti Con la NADEF 2021 il Governo ha messo nero su bianco che saranno ulteriormente prorogati gli incentivi di efficientamento energetico degli edifici. Questo rende certa la proroga dell’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013, ma anche del superbonus lato efficienza energetica ex commi 1-3 dell’art. 119 del DL 34/2020. Ovviamente, perché di vera proroga si possa parlare, non basterà quella della possibilità di maturare la detrazione IRPEF/IRES, ma anche quella di poter fruire del beneficio con le modalità opzionali dello sconto applicato in fattura dal fornitore o della cessione del credito di imposta a terzi, ivi comprese banche e intermediari finanziari, ex art. 121 del DL 34/2020. È decisamente auspicabile che queste proroghe, sia di maturazione dei benefici che di modalità alternative di loro fruizione, vengano disposte non solo con riguardo agli interventi di efficienza energetica, ma anche con riguardo agli interventi di miglioramento sismico de...

Si complica l’opzione per la cessione o lo sconto con condòmini morosi

/ Pamela ALBERTI 5-6 minuti La presenza di condòmini morosi deve essere attentamente valutata, nelle sue implicazioni, ai fini dell’esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020. La possibilità di esercitare le predette opzioni presuppone infatti la maturazione della detrazione “edilizia” in capo al beneficiario e la maturazione presuppone l’avvenuto sostenimento da parte del beneficiario delle spese detraibili. Per i beneficiari che sostengono le spese al di fuori dell’esercizio di impresa vale il principio di cassa, fermo restando che, quando si tratta di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, la prassi costante dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la data rilevante è quella del pagamento delle spese da parte del condominio, non quello di versamento da parte dei singoli condòmini della propria quota al condominio (per tutt...