/ Pamela ALBERTI
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La presenza di condòmini morosi deve essere attentamente valutata, nelle sue implicazioni, ai fini dell’esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
La possibilità di esercitare le predette opzioni presuppone infatti la maturazione della detrazione “edilizia” in capo al beneficiario e la maturazione presuppone l’avvenuto sostenimento da parte del beneficiario delle spese detraibili.
Per i beneficiari che sostengono le spese al di fuori dell’esercizio di impresa vale il principio di cassa, fermo restando che, quando si tratta di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, la prassi costante dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la data rilevante è quella del pagamento delle spese da parte del condominio, non quello di versamento da parte dei singoli condòmini della propria quota al condominio (per tutte, circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 4 e 8 luglio 2020 n. 19).
La stessa prassi precisa però anche che, in caso di versamento al condominio della singola quota condominiale successivo al pagamento dei lavori da parte del condominio, tale versamento “postumo” deve comunque avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuto il pagamento della spesa da parte del condominio.
Ci si chiede, dunque, come regolarsi nel caso di esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in presenza di uno o più condòmini che, entro il termine ultimo per la presentazione della relativa Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate, non avessero ancora versato al condominio le proprie quote condominiali delle spese sostenute dal condominio per i lavori.
Se, infatti, la morosità dei singoli condòmini si protraesse oltre il termine per la presentazione della loro dichiarazione dei redditi, verrebbe meno il presupposto di spettanza della detrazione e, con esso, la possibilità di beneficiarne anche con le modalità alternative dello sconto in fattura o della cessione a terzi del corrispondente credito di imposta.
Nel caso del superbonus al 110% con opzione per lo sconto in fattura, la questione sembrerebbe trovare la sua soluzione nel fatto stesso che il beneficio copre l’intero ammontare della spesa, con la conseguenza che il condomino non possa essere “per definizione” moroso rispetto a essa (quanto precede dovrebbe valere anche nel caso in cui la spesa per i lavori ecceda il tetto massimo di detraibilità e vi sia dunque un “residuo” da pagare, fermo restando che, in questi casi, un accorgimento pratico per eliminare in partenza ogni dubbio potrebbe essere quello di emettere una fattura “a zero” fino a concorrenza dello sconto applicabile e una separata fattura con addebito delle spese non coperte dallo sconto).
In tutti gli altri casi, però, la questione non si presta a soluzioni altrettanto immediate.
Responsabilità da chiarire
Verrebbe da dire che, se il fornitore che pratica lo sconto in fattura (con percentuali di detrazione inferiori al 100%) e il terzo che acquista il credito di imposta non hanno cognizione del fatto che uno o più dei condòmini sono morosi delle loro quote verso il condominio, l’Amministrazione finanziaria non dovrebbe potersi rivalere su di essi, ma soltanto sui singoli condòmini indicati dal condominio tra i beneficiari, nella Comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, che, permanendo in stato di morosità anche oltre il termine per la presentazione della loro dichiarazione dei redditi, si ritrovano ad aver beneficiato, seppur tramite le previste modalità alternative, di una detrazione “edilizia” che in realtà non gli spetta.
Restano da capire i contorni dell’eventuale responsabilità dell’amministratore di condominio che indichi nella comunicazione ai fini dell’opzione tra i beneficiari anche i condòmini che alla data di invio della comunicazione medesima risultassero ancora morosi nei confronti del condominio stesso in quanto non avessero ancora “sostenuto le spese”.
Secondo le istruzioni ministeriali approvate da ultimo con il provv. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020 n. 326047, infatti, non parrebbe corretto indicare tra i “Soggetti beneficiari” della sezione II del modello i condòmini morosi in quanto al momento della comunicazione dell’opzione gli stessi non avrebbero ancora sostenuto la spesa.
Sul punto, sarebbero però opportuno conoscere l’orientamento di prassi che l’Agenzia delle Entrate riterrà opportuno fare proprio.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...