In caso di disconoscimento delle detrazioni edilizie, la responsabilità ricade sul beneficiario, salvo il caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave del fornitore o del cessionario. In tal caso, la responsabilità è solidale e le sanzioni da indebita compensazione sono irrogate sia nei confronti del beneficiario che del fornitore o cessionario. In particolare, la responsabilità del fornitore o del cessionario sussiste quando: il credito è inesistente, ovvero non è stato rispettato alcun requisito per la fruizione della detrazione; il credito è utilizzato in modo irregolare, ovvero in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa. La colpa grave del fornitore o del cessionario si configura quando: l'acquisto del credito è stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi; la documentazione prodotta dal cedente è palesemente contraddittoria. È importante ricordare che la limitazione della responsabilità del fornitore o del cession...
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