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Niente visto di conformità e congruità delle spese per le opzioni da interventi minori


/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
5-6 minuti

Detraibili, anche ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità. Sono esclusi, inoltre, dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.
Queste, in estrema sintesi, le modifiche che sarebbero state concordate, nell’ambito dell’iter di approvazione del Ddl. di bilancio per il 2022, alla disciplina recentemente introdotta dal DL 157/2021 (c.d. “decreto Antifrodi”). Il testo è approdato ieri in Aula al Senato e l’esame proseguirà oggi.

Il DL 157/2021, con decorrenza 12 novembre 2021, ha introdotto alcune modifiche agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, oltre che inserire ex novo l’art. 122-bis.
Il comune denominatore di queste novità è stato quello di rafforzare le misure di controllo preventivo sul riconoscimento dei bonus edilizi ed in particolar modo sulle comunicazioni delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta che, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, vengono presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate per l’iscrizione nel cassetto fiscale del fornitore o del cessionario del credito di imposta (utilizzabile in compensazione o ulteriormente cedibile a terzi) corrispondente, rispettivamente, allo sconto applicato in fattura dal fornitore o alla detrazione altrimenti spettante al beneficiario cedente.

In particolare, mediante apposito inserimento di un nuovo comma 1-ter nell’art. 121 del DL 34/2020, il “decreto Antifrodi” ha esteso l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche in relazione alle spese, oggetto di opzione ex art. 121, che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.
Dopo l’emanazione del “decreto Antifrodi”, il Governo ha scelto di recepirne l’intero testo in un emendamento al Ddl. di bilancio per il 2022, evidenziando quindi la volontà di soprassedere alla formale conversione in legge del DL 157/2021, ferma restando la sua conversione “sostanziale”, mediante questo stratagemma procedurale.

L’accordo politico trovato in seno a Governo e maggioranza ha portato nella giornata di ieri all’approvazione di un subemendamento, che modifica l’emendamento governativo di ricezione integrale del DL 157/2021 nella legge di bilancio per il 2022, nella parte che introduce il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020.

Per effetto di tale modifica, la parte così aggiunta al comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 sancisce che:
- “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi”;
- “le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come interventi di edilizia libera […] e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

In assenza della prima modifica normativa, la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità, relativamente a spese agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, appariva oggettivamente preclusa dalla mancanza, nel corpo dell’art. 121 del DL 34/2020, di quella disposizione espressa che era presente solo nel corpo dell’art. 119 del DL 34/2020, in corrispondenza del comma 15 (si veda “Spese per visto di conformità detraibili solo con superbonus” del 13 dicembre 2021).

L’evidente incongruenza, sul punto, del testo originario del DL 157/2021 viene così risolta.
Per quanto riguarda la seconda modifica, viene dato seguito alla richiesta, da più parti avanzata, di una “franchigia dagli obblighi” per gli “interventi minori”, individuando come tali quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e (a prescindere dall’importo complessivo) quelli che rientrano tra le attività di edilizia libera.

Nessuna “franchigia da obblighi”, però, per gli interventi che, pur essendo di importo non superiore a 10.000 euro e/o riconducibili al novero delle attività di edilizia libera, sono agevolati con il bonus facciate.

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