/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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L’esclusione dall’obbligo di attestazione di congruità delle spese e visto di conformità sui dati della documentazione attestante il diritto alla detrazione, introdotta dalla L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), con riguardo alle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 relative ai c.d. “interventi minori”, dovrebbe valere anche per le spese sostenute e le opzioni esercitate nel periodo compreso tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021, se la relativa comunicazione di opzione viene presentata all’Agenzia delle Entrate nel 2022.
Il DL 157/2021 (c.d. decreto “Antifrodi”) ha introdotto nell’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, per le spese relative a interventi agevolati con bonus edilizi oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, il contribuente deve munirsi di attestazione di congruità sulle spese e visto di conformità sui dati della documentazione attestante il diritto alla detrazione, rilasciate dai rispettivi professionisti abilitati.
La misura è entrata in vigore a partire dal 12 novembre 2021 e, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021, la decorrenza è stata agganciata alla data di presentazione telematica del modello di comunicazione dell’avvenuto sostenimento della spesa ed esercizio della relativa opzione.
Gli obblighi sono pertanto insorti con riguardo alle comunicazioni presentate a decorrere dal 12 novembre 2021, escludendo però, per esigenze di tutela dell’affidamento dei contribuenti, quelle comunicazioni presentate successivamente all’11 novembre 2021, ma aventi per oggetto spese sostenute e relative opzioni esercitate prima del 12 novembre 2021.
Successivamente, il Governo, anziché richiedere al Parlamento la conversione in legge del DL 157/2021, ha scelto di trasfondere il testo del medesimo in un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2022, all’esito del quale la L. 234/2021 ha disposto l’abrogazione del DL 157/2021 (facendone però salvi gli effetti nel mentre prodotti) e ha fatto proprie, con alcune modificazioni, le novità che da tale decreto erano state introdotte.
Tra le modificazioni, entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022, spicca l’ultimo periodo aggiunto all’originario testo del comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, ai sensi del quale gli obblighi di attestazione di congruità e di visto di conformità ivi previsti non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi le cui spese sono agevolate con il bonus facciate di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019.
L’entrata in vigore di questa esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2022, combinata alla previsione della salvezza degli effetti prodotti dal DL 157/2021 sino a tale data, implica indubbiamente che, per le spese sostenute e/o le opzioni esercitate nel periodo compreso tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021, i cui modelli di comunicazione delle opzioni siano stati presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021, gli obblighi di attestazione di congruità e di visto di conformità persistono anche con riguardo alle opzioni esercitate in relazione a quegli interventi per i quali, post L. 234/2021, il comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 prevede l’esclusione dai relativi obblighi.
Comunicazione da presentare entro il termine ultimo del 16 marzo 2022
Se però per le spese sostenute e/o le opzioni esercitate nel periodo compreso tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021, il modello di comunicazione delle opzioni viene presentato “solo” a decorrere dal 1° gennaio 2022 (purché ovviamente entro il termine ultimo del 16 marzo 2022), pare corretto ritenere che, facendo leva sullo stesso criterio interpretativo utilizzato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021, per individuare la decorrenza delle novità all’epoca introdotte dal DL 157/2021, sarà possibile avvalersi dell’esclusione dagli obblighi di attestazione di congruità e di visto di conformità, ove le opzioni si riferiscano a opere già classificate come attività di edilizia libera, oppure a interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi le cui spese sono agevolate con il bonus facciate di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...