Ad avviso dell’Agenzia il credito da riversare si qualifica come «non spettante»
L’annullamento “extra-telematico” di una comunicazione di opzione viziata da un “errore sostanziale” è possibile anche se, nel mentre, il credito oggetto della comunicazione da annullare è stato, oltre che accettato dal fornitore o cessionario, anche già utilizzato in compensazione.
Se l’errore sostanziale non incide sull’an e sul quantum del credito che, post annullamento della comunicazione originaria, viene “rigenerato” mediante presentazione di una nuova comunicazione corretta, le sanzioni che si applicano sull’utilizzo in compensazione del credito prima della sua “rigenerazione” sono quelle previste per il caso di utilizzo di credito “non spettante” ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97 (con possibilità di procedere al ravvedimento operoso) e non quelle previste per il caso di utilizzo di credito “inesistente” (ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97).
Queste, in sintesi, le principali indicazioni che emergono dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 348 diramata ieri.
Una risposta foriera di numerose implicazioni e spunti pratici, sui quali sarà sicuramente opportuno tornare in chiave di analisi sistematica, ma che nello specifico riguardava il caso di un contribuente che aveva fatturato con sconto sul corrispettivo e inviato le relative comunicazioni di opzione un primo SAL a dicembre 2021 e un secondo SAL a novembre 2022 indicando il codice fiscale errato del condominio committente i lavori, utilizzando nel mentre in compensazione, a febbraio 2022, la prima quota annuale del credito di imposta sorto a fronte delle spese 2021 relative al primo SAL.
Quando a dicembre 2022 è emerso l’errore:
- il fornitore ha emesso due note di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72 per stornare le fatture errate relative al primo SAL 2021 e al secondo SAL 2022 e riemesso le due fatture corrette;
- il condominio e il fornitore hanno richiesto a mezzo PEC l’annullamento delle due comunicazioni di opzione (secondo la procedura illustrata dalla circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5) e ne hanno presentato una nuova (per l’intero lavoro, senza suddivisione in SAL) facendo riferimento per l’intero ammontare a spese 2022.
Nonostante l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse sia nelle comunicazioni inviate, rappresenti un errore sostanziale (per il quale si è resa necessaria la “correzione” dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato, essendo quest’ultimo sorto da una comunicazione poi annullata), la risposta Agenzia delle Entrate 14 giugno 2023 n. 348 in considerazione del fatto che:
- “il credito compensato si ricollega a un intervento – secondo quanto descritto dall’istante, realmente eseguito e fatturato correttamente nell’intestazione e nella parte descrittiva – con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili” e
- “la rettifica dell’operazione – mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione – di fatto ha “rigenerato” il credito, il cui presupposto costitutivo (i lavori eseguiti a favore del condominio), tuttavia, può dirsi esistente già dal 2021”,
ha ritenuto il credito in parola “reale”, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, meramente “non spettante” al momento della compensazione eseguita nei primi mesi del 2022.
Di conseguenza è stata considerata applicabile la sanzione per i crediti “non spettanti” di cui all’ art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97(ossia quella del 30% e non quella dal 100% al 200% del successivo comma 5 per i casi di crediti “insistenti”), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97 (e – fino al 30 settembre 2023 – sanabile anche tramite il c.d. “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’art. 1 commi da 174 a 178 della L. 197/2022).