Nella Legge di Bilancio per il 2017 si prevede il potenziamento della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Per tale bonus, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione sempre riguardanti parti comuni condominiali, sono introdottepercentuali di detrazione più elevate e precisamente:
il 70 per cento, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo
il 75 per cento, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.
Le detrazioni (70% e 75%) sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Si precisa che le detrazioni in commento sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Si riconosce ai beneficiari dell'agevolazione fiscale, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%,75%), di poter optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del credito7. Con errata corrige si è precisato che resta esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della disciplina della detrazione per interventi antisismici.
NOTA BENE
In sostanza, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%,75%), si dà la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati
La cessione del credito non può avvenire nei confronti di:
istituti di credito e intermediari finanziari.
L’esistenza delle condizioni per fruire della detrazione dovranno essere attestate da un professionista. I successivi controlli effettuati dall’ENEA comporteranno la revoca del beneficio ove si riscontri la sussistenza dei requisiti dichiarati.
Per tale bonus, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione sempre riguardanti parti comuni condominiali, sono introdottepercentuali di detrazione più elevate e precisamente:
il 70 per cento, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo
il 75 per cento, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.
Le detrazioni (70% e 75%) sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Si precisa che le detrazioni in commento sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Si riconosce ai beneficiari dell'agevolazione fiscale, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%,75%), di poter optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del credito7. Con errata corrige si è precisato che resta esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della disciplina della detrazione per interventi antisismici.
NOTA BENE
In sostanza, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%,75%), si dà la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati
La cessione del credito non può avvenire nei confronti di:
istituti di credito e intermediari finanziari.
L’esistenza delle condizioni per fruire della detrazione dovranno essere attestate da un professionista. I successivi controlli effettuati dall’ENEA comporteranno la revoca del beneficio ove si riscontri la sussistenza dei requisiti dichiarati.